CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 08766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8766/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 05/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 158/2026* * UP 27/01/2026* * * 37322/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* *avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d appello di Firenzevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni scritte e le note spese nell interesse della difesa delle parti civilipervenute dall * * * e dall * * * che hanno chiesto il rigetto delricorsolette le conclusioni scritte unitamente agli allegati con cui la difesa del ricorrenterappresentato e difeso dall * * * e dall * * * in replica allarequisitoria scritta del Procuratore Generale ha chiesto l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte d appello di Firenze ha confermato lasentenza del 24 gennaio 2024 con cui il tribunale di Livorno aveva condannato ** alla pena di dodici anni di reclusione perché ritenuto colpevole ritenuta lacontinuazione tra gli stessi dei reati di atti sessuali con minorenne violenza sessualeaggravata e tentata violenza sessuale aggravata in relazione a fatti contestati comecommessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singolicapi di imputazione luglio 2010 febbraio 2011 e date successive quanto al primo reatoluglio 2011 quanto al secondo reato luglio 2014 quanto al terzo reato .2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ** deducendo quattro distinti motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di violazione della legge processuale e vizio dimotivazione conseguenziale alla illegittima espunzione delle * dei minori fratelli *e violazione del diritto alla prova ex artt. 190 192 500 526 cod. proc. pen. 24 e 111 *nonché 6 *In sintesi si sostiene che la Corte d appello avrebbe illegittimamente espunto dalfascicolo le sommarie informazioni testimoniali * rese dai fratelli * il 3.12.2020 purcostituendo materiale utilizzato dalla consulente del * dott.ssa La * nella relazionedel 14.12.2020 e dunque secondo la difesa “parte integrante” del quadro valutativo.L espunzione avrebbe impedito di valorizzare divergenze e progressioni narrative tra * edichiarazioni rese in incidente probatorio 5.3.2021 violando gli artt. 190 e 500 cod. proc.pen. contestazione l art. 526 cod. proc. pen. decisione sulla base delle prove acquisite neldibattimento nonché i principi costituzionali artt. 24 e 111 * e convenzionali art. 6CEDU . La difesa richiama anche Corte * * c. Italia 29.6.2017 in cui si affermache fondare una condanna ignorando le divergenze tra dichiarazioni successive costituisceviolazione dell art. 6 *2.2. Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in ordine all illegittimo rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale econtraddittorio tecnico in particolare quanto alla attendibilità e capacità a testimoniare deifratelli * ed alle valutazioni delle c.t. dott.ssa La * in relazione agli artt. 603 190192 500 e 526 cod. proc. pen. 24 e 111 * nonché art. 6 *In sintesi la Corte d appello avrebbe negato la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. nuova audizione dei minori audizione della * confronto/perizia tra consulenti La* e * nonostante la condanna si fondi su dichiarazioni decisive e su contrastotecnico tra consulenti. Il ricorso invoca * Unite * 28.4.2016 n. 27620 obbligo dirinnovazione quando la decisione si fonda su dichiarazioni decisive e ulteriori principi CEDUsul contraddittorio effettivo e motivazione rafforzata. Inoltre lamenta carenze metodologichedella consulenza La * e violazioni di Carta di * e * guida nazionali sull ascoltodel minore l assenza iniziale del deposito scritto della relazione avrebbe indebolito il vagliocritico.2.3. Deduce con il terzo motivo il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamentodella prova e illogicità della stessa sulla attendibilità dei minori.In sintesi la Corte avrebbe affermato la linearità e costanza dei racconti dei minoriignorando oscillazioni e contraddizioni su i dinamica del tentativo di penetrazione di* “pancia contro pancia” talora “volto contro volto” ii posizione delle lenzuola eimmediatezza della rivelazione di * iii progressione narrativa di * da palpeggiamentia d a t t i o r a l i e t e n t a t i v i d i p e n e t r a z i o n e c o n d i v e r s i c o n t e s t icasa/mare/moto/cinema/laboratorio . La difesa denuncia omesso confronto con questi dati etravisamento per avere selezionato i soli passaggi coerenti con l impostazione accusatoria.2.4. Deduce con il quarto ed ultimo motivo il vizio di violazione di legge e correlatovizio di motivazione in ordine al travisamento della prova sull attendibilità e credibilità delledichiarazioni dei “familiari” * * e * * in relazione agli artt. 603190 192 cod. proc. pen. 24 e 111 * nonché art. 6 *In sintesi la Corte avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni di * ex moglie e* * figlia reputandole riscontri esterni delle condotte e indici dellaconsapevolezza anticipata dell imputato reazioni alla convocazione riferimenti a singoliepisodi . La difesa contesta la neutralità di tali fonti evidenziando contraddizioni tra *e * * sull episodio di * e sulla cronologia della frase “mi hanno incastrato”oltre al contesto familiare dei * che secondo il ricorso sarebbe connotato da fragilità epotenziali interferenze. Si censura infine il rigetto della rinnovazione per risentire la*3. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generaledella Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. il primo motivolamenta la presunta espunzione dal fascicolo del dibattimento delle sommarie informazionitestimoniali rese dai minori circostanza che a prescindere da ogni valutazione in dirittosarebbe del tutto aspecifica ai fini della denuncia di vizio motivazionale. * capacità atestimoniare dei minori – oggetto del secondo motivo valga per il PG il rinvio a quantoarticolatamente descritto da entrambi i giudici territoriali. Infine i restanti motivi per il PGintroducono critiche alla motivazione sostanzialmente prive di significato perché contrastanticon i granitici esiti probatori per come rassegnati senza manifeste aporie logiche nelprovvedimento impugnato.4. In data 9 gennaio 2026 l * * * e l * * * nell interesse delleparti civili hanno fatto pervenire memoria con conclusione scritta chiedendo il rigetto delricorso.5. In data 12 gennaio 2026 l * * * anche nell interesse del codifensore* * * ha fatto pervenire nell interesse del ricorrente le proprie conclusioniscritte unitamente ad una nutrita serie di allegati con cui in replica alla requisitoria scrittadel PG ha chiesto a questa Corte l accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Occorre premettere che nel caso in esame ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado cioè ad unac.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che a presidio del devolutum discendedalla pretermissione dell esame di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede * 5 n. 1927 del 20/12/2017 P. * 272324 o anchemanifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio * 2 n. 5336 del 09/01/2018 *272018 . Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondola nuova espressione dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale * 2 n. 37295 del 12/06/2019 * 277218 che in tali termini deveessere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità nei limiti della loro rilevanza *1 n. 33298 del 22/04/2024 * .2.2. Con riguardo alle s.i.t. occorre osservare che in primo luogo secondo quantoprevisto dall art. 526 cod. proc. pen. “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazioneprove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento” con la conseguenza che ilgiudice non può impiegare per la sua decisione prove diverse da quelle legittimamenteacquisite nel contraddittorio delle parti all interno del dibattimento o tramite incidenteprobatorio secondo le regole di ammissibilità dettate dagli artt. 190 190 bis e 191 cod. proc.pen. Al contrario le s.i.t. sono sommarie informazioni acquisite da parte della poliziagiudiziaria e rese da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art.351 cod. proc. pen. e che a differenza della testimonianza esse non costituiscono unmezzo di prova bensì sono atti investigativi idonei ad acquisire elementi utili per le indagini.* non sono prove dibattimentali salvo contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. – nonavvenuta nel caso di specie.Per tali motivi la Corte di appello ha adeguatamente deciso di non fondare la suadecisione sulle s.i.t. – non utilizzabili nel fascicolo di appello – valorizzando le dichiarazionirese in incidente probatorio formate con contraddittorio e idonee ad essere utilizzate comeprova ponendo l accento sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Peraltro è pacificoche l incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottrattoall incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarieinformazioni o di denuncia * 5 n. 36862 del 23/10/2020 E. * 280138 02 .2.3. Né ha pregio la doglianza difensiva secondo cui poiché la consulente del * harichiamato le * dei minori nella relazione 14.12.2020 quelle * sarebbero “parteintegrante del quadro valutativo” e dunque inseparabili dalla relazione. La consulenza del* è un elaborato tecnico di parte pur con connotati pubblicistici che entra neldibattimento in quanto tale ma non muta la natura e il regime di utilizzabilità delle fontirichiamate. In altri termini il consulente può valutare materiali investigativi ma non“traghettare” automaticamente nel fascicolo dibattimentale gli atti d indagine non acquisibilisecondo il codice se il riferimento è necessario esso resta soggetto alle regole sulle letturecontestazioni o acquisizioni documentali. La giurisprudenza di legittimità riconosce alconsulente del * un rilievo argomentativo anche elevato ma non equipara l elaborato auna perizia dibattimentale né consente di aggirare i limiti legali di utilizzabilità degli attirichiamati * pen. * 3 n. 16458 del 18/02/2020 * non mass. . Pertanto ilfatto che la relazione del 14.12.2020 menzioni le * del 3.12.2020 non impone la loropermanenza nel fascicolo per il dibattimento né produce “attrazione” del relativo contenutoai fini decisori.2.4. Non emerge infine che la Corte d appello abbia vietato l uso delle * per lecontestazioni ai sensi dell art. 500 cod. proc. pen. ovvero che abbia negato istanze istruttoriepertinenti e specifiche art. 190 cod. proc. pen. . L eliminazione delle * dal fascicolodibattimentale recte dal materiale conoscibile “ex ante” dal giudice non precludeva affattoné l uso difensivo delle * per contestare la deposizione del teste né la richiesta diacquisizione nei casi tipici es. art. 500 co. 4 accordi ex art. 500 co. 7 art. 512/512 bis cod.proc. pen. ove ne fossero ricorsi i presupposti . In difetto di specificazione dei presupposti dilegge che avrebbero legittimato una diversa acquisizione ad es. violenza/minacciaimpossibilità oggettiva di rinnovare l esame accordo delle parti la censura si risolve dunquein una petizione di principio. La Corte d appello inoltre decidendo sulle prove formate inincidente probatorio 5.3.2021 e nel dibattimento si è attenuta al principio dioralità/contraddittorio art. 111 * e alla regola di cui all art. 526 cod. proc. pen. Il dirittodi difesa art. 24 * non implica invero un “diritto all ingresso” indiscriminato nel fascicolodibattimentale di ogni atto d indagine richiamato da un consulente specie quandol ordinamento predispone strumenti tipici per valorizzare eventuali incongruenze contestazioni ex art. 500 o per acquisire il materiale predibattimentale nei casi tassativi.2.5. Infine distonico è il richiamo alla sentenza * c. * Tale sentenza Corte* sentenza 29 giugno 2017 ricorso n. 63446/13 ha infatti ravvisato la violazione dell art.6 § 1 CEDU perché la Corte d appello aveva riformato un assoluzione di primo grado senzarinnovare l assunzione delle prove dichiarative decisive la Corte * ha chiarito chequando l assoluzione si fonda solo o in misura determinante su prove orali per condannarein appello occorre rinnovare l istruttoria oggi recepito anche nell art. 603 commi 3 bis e 3ter cod. proc. pen. come modificato dalla l. n. 103/2017 . Nel caso in esame non si discutedella rinnovazione in appello né di un overturning di assoluzione in assenza di nuovaaudizione ma si controverte della legittima espunzione di * dal fascicolo dibattimentale.* il caso * non supporta l idea che il giudice debba “tenere” nel fascicolo le* per confrontarle con quanto dichiarato in incidente probatorio semmai la sentenza* rafforza l idea che le valutazioni sulla credibilità devono formarsi su esami rinnovatio sulla prova legalmente acquisita non su verbali d indagine non introdotti secondo legge.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1. Nel caso di specie in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria – negata dallaCorte di appello – la difesa invoca la sentenza * * U. n. 27620 del 28/04/2016 .Tuttavia occorre rilevare che la difesa non tiene conto del fatto che in tale sentenza vienestabilito che “nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoriafondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive il giudice di appello non puòriformare la sentenza impugnata nel senso dell affermazione della responsabilità penaledell imputato senza aver proceduto anche d ufficio a norma dell art. 603 comma 3 cod.proc. pen. a rinnovare l istruzione dibattimentale attraverso l esame dei soggetti che abbianoreso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio diprimo grado”. In altri termini le Sezioni Unite affermano il principio di diritto per cui quando ilgiudice di appello riforma una sentenza assolutoria di primo grado per affermare laresponsabilità penale dell imputato deve procedere alla rinnovazione dell istruzionedibattimentale.In realtà nel caso in esame non vi è stata una sentenza di assoluzione in primo gradobensì una sentenza di una condanna per cui si applicano le regole ordinarie previste per larinnovazione. In particolare la giurisprudenza di questa Corte * 3 n. 38866 del13/07/2022 G. non mass. ha ben chiarito come la disposizione di cui all art. 603 cod. proc.pen. che disciplina la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in grado di appello prevedatre ipotesi a la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado ol assunzione di nuove prove tale fattispecie prevista nel comma 1 è subordinata allacircostanza che il giudice ritenga “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti”ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l incombente richiestorivesta carattere di decisività nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezzeovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1 poi riguarda prove preesistenti o provegià note alla parte * 3 n. 3348 del 13/11/2003 P. * 227494 b l assunzione di provesopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado tale fattispecie prevista dal comma2 va disposta nei limiti previsti dall art. 495 cod. proc. pen. comma 1 norma che a suavolta richiama l art. 190 comma 1 cod. proc. pen. e l art. 190 bis cod. proc. pen. relativirispettivamente al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno deidelitti indicati nell art. 51 cod. pen. comma 3 bis. consegue che nel caso previsto dall art.603 cod. proc. pen. comma 2 il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimentoma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge omanifestamente superflue o irrilevanti * 3 n. 8382 del 22/01/2008 F. * 239341 cl assunzione disposta d ufficio prevista dall art. 603 comma 3 cod. proc. pen. talefattispecie ricorre solo se il giudice “la ritiene assolutamente necessaria” nei casi in cui egliritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l assunzione di una determinataprova.La diversità delle tipologie previste in ordine alla rinnovazione dell istruttoriadibattimentale in sede di appello si riverbera anche sul piano della motivazione. Infattiavendo la rinnovazione ancorché parziale del dibattimento carattere eccezionale rispetto alprincipio di presunzione di completezza dell istruttoria già espletata deriva che mentre larinnovazione dev essere specificamente motivata occorrendo dare conto dell uso del poterediscrezionale derivante dall acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato deglistessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito che evidenzi lasussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sullaresponsabilità con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento *5 n. 15320 del 10/12/2009 P. * 246859 . In caso invece di rinnovazione richiesta ex art.603 comma 2 cod. proc. pen. la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso * 3 n. 47963 del 13/09/2016 F. * 268657 .3.2. Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la scelta di nonprovvedere alla rinnovazione dibattimentale come richiesta. * e completa è laspiegazione fornita dalla Corte essendo stato illustrato in modo congruo e logico l interoquadro probatorio valorizzando la doppia conformità con la sentenza di primo grado el esaustività della valutazione ritenendo superfluo disporre un rinnovo istruttorio. Indefinitiva l obbligo inderogabile di rinnovazione fissato da Sezioni Unite “Dasgupta” e oggitipizzato dall art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. opera solo in caso di appello del *contro l assoluzione e con riguardo a prove dichiarative decisive da rivalutare. Poiché comeemerge dal motivo la rinnovazione è stata chiesta dalla difesa dell imputato in un appelloavverso una sentenza di condanna il paradigma non si applica. Pertanto il diniego puòessere legittimamente motivato sul carattere eccezionale della rinnovazione co. 1–3 esull insussistenza di assoluta necessità.3.3. * poichè le deposizioni dei minori sono state assunte in incidente probatoriocon garanzie di contraddittorio la Corte d appello legittimamente le ha valutate allo statodegli atti senza rinnovazione non versandosi nell ipotesi di ribaltamento di un assoluzione suappello del * . Il solo richiamo alla “decisività” dunque non basta a imporre larinnovazione quando il giudice di secondo grado non contesta la premessa fattuale macome nel caso in esame ne conferma e/o precisa la valutazione.3.4. * infine il mero contrasto tra c.t.p. non impone la perizia o il“confronto” in appello il giudice conserva il poteredovere di valutazione tecnica deglielaborati già agli atti e di disporre rinnovazione solo se assolutamente necessaria. Inoltresecondo la giurisprudenza di questa Corte * U n. 14426 del 28/01/2019 * *275112 – 01 l obbligo di rinnovazione scatta solo quando la dichiarazione orale del peritoe/o consulente sia stata decisiva nel fondare un ribaltamento non quando si tratti di relazionilette e/o acquisite o quando la Corte come nella specie non ribalti un assoluzione.3.5. Quanto alle deduzioni concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Carta di* deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente sostenutoche la Carta di * non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti agarantire l attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso * 3 n. 15737 del 15/11/2018 L. * 275863 ed ha escluso ogni conseguenza perl eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite se non trasfuse in disposizionidel codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi salvo l obbligo per ilgiudice di indicare le ragioni per le quali secondo il suo libero ma non arbitrarioconvincimento ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa dovendo adempiere adun onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più gravi e potente sia statoanche alla luce delle eccezioni difensive lo scostamento dalle citate linee guida * 3 n.648 dell 11/10/2016 L. * 268738 . Va peraltro ricordato anche che nell affermare lanecessità di una più accurata motivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocollisuggeriti dalla Carta di * si è tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formularespecifiche e non generiche eccezioni sul mancato rispetto degli stessi attraverso il richiamoalla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può avercomportato sull attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell abuso * 3 n. 39411del 13/03/2014 G. * 262976 .Occorre osservare tuttavia che l adempimento dell obbligo di più accurata motivazionerichiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteriindicati dalla Carta di * può comunque essere valutato considerando la motivazione dellasentenza nel suo complesso quando all esito di tale verifica risulti che il giudice abbiacomunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostanteadeguatamente motivato sulla credibilità e sulla attendibilità dei minori.3.6. Infine la difesa deduce anche una violazione del principio dell oltre ogniragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. facendo leva sui dubbi fisici e cronologici.Tuttavia la difesa anche in tal caso non si confronta adeguatamente con la motivazionedella Corte di appello la quale reputa il dubbio non ragionevole tenuto conto della credibilitàdei racconti delle persone offese e del complesso dei riscontri. * censura è parimentiinammissibile laddove si consideri che per costante giurisprudenza di questa Corte laregola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio rileva insede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta edecisiva della motivazione della sentenza non avendo la Corte di cassazione alcun potere diautonoma valutazione delle fonti di prova * 2 n. 28957 del 03/04/2017 D * *270108 01 .4. Il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.4.1. Occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura nel vigente ordinamento processuale come “prova piena” legittimamente postada sola a fondamento dell affermazione di responsabilità come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione daparte del giudice ai racconti della persona offesa vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del 26/03/2019 S. *275312 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ricordato qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione della credibilitàdella persona offesa da reato è una questione di fatto la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non può essere rivalutata insede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sull id quom plerumque accidited insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità * 4 10153 del 11/02/2020 C. * 278609 .Peraltro in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità ecoerenti con le acquisizioni probatorie correttamente intese nel loro significato reale elogicamente correlate tra loro il giudizio di attendibilità delle persone offese compiuto dallaCorte territoriale è esente da vizi che ne inficino la tenuta logica e non presta il fianco allecensure difensive essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito *6 n. 47204 del 07/10/2015 * 265482 .4.2. Si noti come nel caso di specie la Corte di appello consideri attendibili – epertanto idonei a testimoniare – le testimonianze rese dalle persone offese. Inoltre lastessa Corte non trascura le contraddizioni insite nei racconti dei minori bensì le reputa nondirimenti offrendo una motivazione puntuale in ordine alle censure difensive.4.3. Infatti in primo luogo come si legge a pag. 11 risulta accertato che * rende ilsuo primo racconto sugli abusi subiti alla babysitter tra la fine del 2016 e l inizio del 2017 laquale ha dichiarato di aver ricevuto queste confidenze da * senza la presenza dei fratelli.Peraltro il silenzio che * implorava alla donna affinché non raccontasse l accaduto allamadre costituisce un indice della genuinità del racconto e della assenza di volontàcalunniatoria o di mistificazione. Inoltre in merito alle contraddizioni tra quanto narrato da* in sede di incidente probatorio e quanto dichiarato in data 03/12/2020 rilevate dalladifesa secondo la quale il contrasto si basa sulla presenza o meno nel letto della *che dormiva e sulla intensità delle condotte difensive in realtà come afferma la Corte sitratta di circostanze non incidenti sull attendibilità della persona offesa posto che diversesono state le occasioni in cui * ha condiviso il letto con gli zii durante il pisolinopomeridiano e in una di queste poteva essere presente anche la zia. In aggiunta ilriferimento in sede di incidente probatorio a condotte più dettagliate risulta compatibile conl esame della teste nel contraddittorio alla quale è stato chiesto di circostanziare gli episodia quanto accaduto.L ulteriore episodio riportato dalla difesa secondo cui la persona offesa abbiaacconsentito di salire in moto con il ricorrente e di recarsi con lo stesso in laboratorio inrealtà come afferma la Corte di appello rappresenta un iniziale affidamento della minore neiconfronti di un adulto e successivamente di un suo timore per le conseguenze chesarebbero potute derivare da una eventuale rivelazione degli abusi sia per sé sia per irapporti familiari. D altro canto lo stesso soggetto abusante approfitta della fiducia che ilminore ed anche gli altri adulti della famiglia ripongono in lui al fine di ottenere il silenziodella vittima.* è anche la circostanza secondo cui il laboratorio – luogo in cui si èconsumato l episodio più grave a danno di * – presentasse caratteristiche diverse rispettoa quanto era stato dichiarato dalla minore poiché occorre tener conto del fatto che siatrascorso un certo lasso di tempo tra il fatto e il racconto reso dalla persona offesa con laconseguenza che all interno del locale possono essere state effettuate nel corso di talelasso di tempo modifiche o sostituzioni di alcuni mobili o parti di esso.4.4. In secondo luogo con riguardo al racconto reso da * * anche in talcaso la difesa non si confronta con le motivazioni espresse dal tribunale. In particolare ladifesa contesta la dinamica del tentativo di penetrazione con il ricorrente asserendo che laposizione “pancia contro pancia” non possa consentire la penetrazione ed evidenziando persostenere l impossibilità anatomica di assunzione di tale posizione solo l età del ragazzo el età e l altezza del ricorrente. Sul punto la Corte di appello ha evidenziato invece che taleposizione non risulta inverosimile né inconciliabile con un tentativo di penetrazione. Lostesso tribunale afferma a pag. 24 che non è necessaria una consulenza tecnica inmaniera anatomica per affermare che l orifizio anale è raggiungibile dal pene eretto di unuomo posto in posizione frontale al soggetto passivo in particolare quando questo ha lacorporatura esile di un bambino di 12 anni.* risulta la contraddizione relativa al pigiama indossato dalla persona offesa almomento del fatto poiché come ben afferma la Corte si tratta di discrasie che non incidonosul nucleo essenziale della condotta e inoltre la mancanza di un ricordo più preciso suindumenti si spiega con il fatto che il ragazzo veniva spostato nel sonno ritrovandosiposizionato sulla pancia del ricorrente ma ben percependo e riferendo il tentativo dipenetrazione.4.5. In terzo luogo con riguardo all abuso subito da * * la quale lo ha confidatonell immediatezza dell accaduto sia a * * sia a * * la sentenza haricostruito l episodio comparando sia le dichiarazioni della persona offesa sia le dichiarazionidi * * e * * – quest ultima aveva riferito l episodio in cui erarimasta stupita del fatto che il ricorrente si trovasse sotto il lenzuolo sebbene lo stesso nonfosse abituato a dormire coperto – sebbene la persona offesa abbia dichiarato che illenzuolo copriva le gambe e non anche il petto del ricorrente a differenza di quanto visto edichiarato da * non è dirimente né assume alcun rilievo significativo ben potendotrattarsi di due momenti distinti nell ambito dello stesso episodio.in aggiunta a tali circostanze occorre osservare che poiché le persone offese siconfidano reciprocamente sugli abusi subiti quando si trovano insieme in montagnanell inverno del 2017 il loro narrato sulle violenze subite risulta circostanziato e differenziatoautonomo sia nelle modalità che nella collocazione spazio temporale. * le primerivelazioni dell abuso fatte da ciascuna persona offesa non risultano condizionate da quellafatta dagli altri. In particolare * racconta l abuso alla cugina dopo averlo subito * rendeun racconto alla babysitter anni dopo * esterna alle sorelle l abuso subito solo inoccasione della settimana bianca nell inverno 2017 ma solo dopo anni lo confida al suoeducatore scolastico. Inoltre a conferma dell assenza di un intento calunniatorio o di unproposito di vendetta * e le sorelle imploravano il silenzio dell educatore per evitaredi recare sofferenza alla madre.Come afferma la Corte di appello i narrati dei minori sono rimasti costanti nel tempo egli abusi sono stati rivelati in maniera autonoma e privi di suggestioni e condizionamentianche in tempi risalenti e coevi all abuso. La genuinità e spontaneità delle rivelazioni sicoglie nelle diverse modalità e circostanze delle rivelazioni a terzi nella sofferenza evidentee palese che accompagna le rivelazioni e nelle richieste delle persone offese di mantenere ilsegreto sulle stesse indicative dell assenza di qualsiasi volontà punitiva e di vendetta.4.6. Il racconto è risultato costante e conforme nelle varie occasioni e sedi in cui è statoreso. * ha inoltre trovato plurimi riscontri sia di ordine logico che fattuale.Di contro pertanto si può affermare che le argomentazioni difensive volte a contestarela linearità e la logicità dei racconti delle persone offese risultino inefficaci non aderenti allerisultanze istruttorie ed apodittiche laddove lasciano presupporre che la reazione di unbambino possa essere valutata con il metro di giudizio dell adulto e che le difformità neiracconti siano inattendibili. Pertanto alla luce di ciò si può affermare che la Corte abbiaofferto una motivazione adeguata in punto di difformità delle dichiarazioni della loro4.7. * dunque al cospetto del predetto apparato argomentativo ledoglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso”sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudicidi merito operazione vietata in sede di legittimità attingendo la sentenza impugnata etacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui in realtà sipropone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa * Deve sulpunto ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non devestabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzionedei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se talegiustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilitàdi apprezzamento v. tra le tante * 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 *n.m. * 5 n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910del 22/01/2010 * * 246552 .5. Infine anche l ultimo motivo è inammissibile.5.1. Nel caso di specie la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazioneaccurata fornita dalla Corte di appello non essendo ravvisabile alcun vizio in meritoall attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai familiari delle persone offese.5.2. La Corte di appello a pag. 8 in primo luogo in merito alla valutazione diricorrente le comunicò di essere stato convocato in * spontaneamente aveva detto“io ai ragazzi ma che hanno questi ragazzi in mente? Io ai ragazzi non gli ho fatto nulla”. Lastessa riferiva che dopo aver rivisto il ricorrente con in mano il foglio con i capi diimputazione lo stesso aveva iniziato a confutare le accuse facendo riferimento ai singoliepisodi. Pertanto da tale affermazione se ne ricava che il ricorrente fosse a conoscenzadelle specifiche condotte a lui addebitate ben prima di apprenderne l imputazione. Si trattainfatti di una reazione che interviene in un momento in cui la * non aveva inteso acosa si stesse riferendo il ricorrente.5.3. * sono anche le dichiarazioni di * * in merito alla reazione delpadre a seguito della convocazione in * poiché disvelano come lo stesso fosse aconoscenza delle condotte di cui veniva accusato ben prima di apprenderne da unaspecifica contestazione e dalla lettura delle dichiarazioni dei minori.Anche a * * il ricorrente riferiva dopo aver ricevuto la convocazione in* che i bambini lo avessero incastrato. La teste riferiva di aver appreso la frase “mihanno incastrato mi hanno incastrato tutti e tre i bambini in una telefonata tra la stessa e ilricorrente precedente all incontro tra lei il ricorrente e la * Inoltre la teste riferisceanche che il ricorrente aveva provato a dare giustificazioni solo vedendo i luoghi e i tempidelle contestazioni facendo specifico riferimento a fatti avvenuti anni prima. In particolare ilricorrente aveva fatto riferimento a quello specifico giorno in cui a * aveva portato *a fare i suoi bisogni ai giardinetti al giorno in cui aveva accompagnato * al bagno delcinema di Firenze al giorno in cui * si era recata insieme a lui in magazzino a quandoerano stati insieme a * * le ricostruzioni di tali episodi effettuate dalricorrente non siano idonee per ravvisarvi un ammissione dei fatti tuttavia sussiste il dato diordine logico della conoscenza precisa da parte del ricorrente di tutte le circostanze e dellecondotte che solo successivamente gli verranno rese note con la compiuta formulazionedelle imputazioni.5.4. In definitiva si può affermare come la Corte di appello abbia offerto adeguatamotivazione ponendo in evidenza la precisione dei riferimenti da parte del ricorrente ereputando non decisivi i contrasti tra le dichiarazioni. Peraltro la Corte ha fatto correttaapplicazione dei principi affermati in giurisprudenza secondo cui con riferimento ai riscontriesterni il giudice deve limitarsi a verificare l intrinseca attendibilità della testimonianza –avuto riguardo alla logicità coerenza ed analiticità della deposizione nonché all assenza dicontraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri dellacertezza – sulla base della presunzione che fino a prova contraria il teste ove sia inposizione di terzietà rispetto alle parti riferisce di solito fatti obiettivamente veri principio diaffidabilità e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo principio dinormalità specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturireconseguenze pregiudizievoli per sé o per altri principio di responsabilità * 6 n. 3041del 03/10/2017 G. * 272152 .6. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *7. * infine come da dispositivo le statuizioni civili liquidando i compensiprofessionali sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal * 55/2014 recante * dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense aisensi dell art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 aggiornati al * n. 147del 13/08/2022.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8766/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 05/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 158/2026* * UP 27/01/2026* * * 37322/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre* *avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d appello di Firenzevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni scritte e le note spese nell interesse della difesa delle parti civilipervenute dall * * * e dall * * * che hanno chiesto il rigetto delricorsolette le conclusioni scritte unitamente agli allegati con cui la difesa del ricorrenterappresentato e difeso dall * * * e dall * * * in replica allarequisitoria scritta del Procuratore Generale ha chiesto l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte d appello di Firenze ha confermato lasentenza del 24 gennaio 2024 con cui il tribunale di Livorno aveva condannato ** alla pena di dodici anni di reclusione perché ritenuto colpevole ritenuta lacontinuazione tra gli stessi dei reati di atti sessuali con minorenne violenza sessualeaggravata e tentata violenza sessuale aggravata in relazione a fatti contestati comecommessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singolicapi di imputazione luglio 2010 febbraio 2011 e date successive quanto al primo reatoluglio 2011 quanto al secondo reato luglio 2014 quanto al terzo reato .2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ** deducendo quattro distinti motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di violazione della legge processuale e vizio dimotivazione conseguenziale alla illegittima espunzione delle * dei minori fratelli *e violazione del diritto alla prova ex artt. 190 192 500 526 cod. proc. pen. 24 e 111 *nonché 6 *In sintesi si sostiene che la Corte d appello avrebbe illegittimamente espunto dalfascicolo le sommarie informazioni testimoniali * rese dai fratelli * il 3.12.2020 purcostituendo materiale utilizzato dalla consulente del * dott.ssa La * nella relazionedel 14.12.2020 e dunque secondo la difesa “parte integrante” del quadro valutativo.L espunzione avrebbe impedito di valorizzare divergenze e progressioni narrative tra * edichiarazioni rese in incidente probatorio 5.3.2021 violando gli artt. 190 e 500 cod. proc.pen. contestazione l art. 526 cod. proc. pen. decisione sulla base delle prove acquisite neldibattimento nonché i principi costituzionali artt. 24 e 111 * e convenzionali art. 6CEDU . La difesa richiama anche Corte * * c. Italia 29.6.2017 in cui si affermache fondare una condanna ignorando le divergenze tra dichiarazioni successive costituisceviolazione dell art. 6 *2.2. Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in ordine all illegittimo rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale econtraddittorio tecnico in particolare quanto alla attendibilità e capacità a testimoniare deifratelli * ed alle valutazioni delle c.t. dott.ssa La * in relazione agli artt. 603 190192 500 e 526 cod. proc. pen. 24 e 111 * nonché art. 6 *In sintesi la Corte d appello avrebbe negato la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. nuova audizione dei minori audizione della * confronto/perizia tra consulenti La* e * nonostante la condanna si fondi su dichiarazioni decisive e su contrastotecnico tra consulenti. Il ricorso invoca * Unite * 28.4.2016 n. 27620 obbligo dirinnovazione quando la decisione si fonda su dichiarazioni decisive e ulteriori principi CEDUsul contraddittorio effettivo e motivazione rafforzata. Inoltre lamenta carenze metodologichedella consulenza La * e violazioni di Carta di * e * guida nazionali sull ascoltodel minore l assenza iniziale del deposito scritto della relazione avrebbe indebolito il vagliocritico.2.3. Deduce con il terzo motivo il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamentodella prova e illogicità della stessa sulla attendibilità dei minori.In sintesi la Corte avrebbe affermato la linearità e costanza dei racconti dei minoriignorando oscillazioni e contraddizioni su i dinamica del tentativo di penetrazione di* “pancia contro pancia” talora “volto contro volto” ii posizione delle lenzuola eimmediatezza della rivelazione di * iii progressione narrativa di * da palpeggiamentia d a t t i o r a l i e t e n t a t i v i d i p e n e t r a z i o n e c o n d i v e r s i c o n t e s t icasa/mare/moto/cinema/laboratorio . La difesa denuncia omesso confronto con questi dati etravisamento per avere selezionato i soli passaggi coerenti con l impostazione accusatoria.2.4. Deduce con il quarto ed ultimo motivo il vizio di violazione di legge e correlatovizio di motivazione in ordine al travisamento della prova sull attendibilità e credibilità delledichiarazioni dei “familiari” * * e * * in relazione agli artt. 603190 192 cod. proc. pen. 24 e 111 * nonché art. 6 *In sintesi la Corte avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni di * ex moglie e* * figlia reputandole riscontri esterni delle condotte e indici dellaconsapevolezza anticipata dell imputato reazioni alla convocazione riferimenti a singoliepisodi . La difesa contesta la neutralità di tali fonti evidenziando contraddizioni tra *e * * sull episodio di * e sulla cronologia della frase “mi hanno incastrato”oltre al contesto familiare dei * che secondo il ricorso sarebbe connotato da fragilità epotenziali interferenze. Si censura infine il rigetto della rinnovazione per risentire la*3. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generaledella Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. il primo motivolamenta la presunta espunzione dal fascicolo del dibattimento delle sommarie informazionitestimoniali rese dai minori circostanza che a prescindere da ogni valutazione in dirittosarebbe del tutto aspecifica ai fini della denuncia di vizio motivazionale. * capacità atestimoniare dei minori – oggetto del secondo motivo valga per il PG il rinvio a quantoarticolatamente descritto da entrambi i giudici territoriali. Infine i restanti motivi per il PGintroducono critiche alla motivazione sostanzialmente prive di significato perché contrastanticon i granitici esiti probatori per come rassegnati senza manifeste aporie logiche nelprovvedimento impugnato.4. In data 9 gennaio 2026 l * * * e l * * * nell interesse delleparti civili hanno fatto pervenire memoria con conclusione scritta chiedendo il rigetto delricorso.5. In data 12 gennaio 2026 l * * * anche nell interesse del codifensore* * * ha fatto pervenire nell interesse del ricorrente le proprie conclusioniscritte unitamente ad una nutrita serie di allegati con cui in replica alla requisitoria scrittadel PG ha chiesto a questa Corte l accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Occorre premettere che nel caso in esame ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado cioè ad unac.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che a presidio del devolutum discendedalla pretermissione dell esame di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede * 5 n. 1927 del 20/12/2017 P. * 272324 o anchemanifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio * 2 n. 5336 del 09/01/2018 *272018 . Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondola nuova espressione dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale * 2 n. 37295 del 12/06/2019 * 277218 che in tali termini deveessere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità nei limiti della loro rilevanza *1 n. 33298 del 22/04/2024 * .2.2. Con riguardo alle s.i.t. occorre osservare che in primo luogo secondo quantoprevisto dall art. 526 cod. proc. pen. “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazioneprove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento” con la conseguenza che ilgiudice non può impiegare per la sua decisione prove diverse da quelle legittimamenteacquisite nel contraddittorio delle parti all interno del dibattimento o tramite incidenteprobatorio secondo le regole di ammissibilità dettate dagli artt. 190 190 bis e 191 cod. proc.pen. Al contrario le s.i.t. sono sommarie informazioni acquisite da parte della poliziagiudiziaria e rese da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art.351 cod. proc. pen. e che a differenza della testimonianza esse non costituiscono unmezzo di prova bensì sono atti investigativi idonei ad acquisire elementi utili per le indagini.* non sono prove dibattimentali salvo contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. – nonavvenuta nel caso di specie.Per tali motivi la Corte di appello ha adeguatamente deciso di non fondare la suadecisione sulle s.i.t. – non utilizzabili nel fascicolo di appello – valorizzando le dichiarazionirese in incidente probatorio formate con contraddittorio e idonee ad essere utilizzate comeprova ponendo l accento sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Peraltro è pacificoche l incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottrattoall incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarieinformazioni o di denuncia * 5 n. 36862 del 23/10/2020 E. * 280138 02 .2.3. Né ha pregio la doglianza difensiva secondo cui poiché la consulente del * harichiamato le * dei minori nella relazione 14.12.2020 quelle * sarebbero “parteintegrante del quadro valutativo” e dunque inseparabili dalla relazione. La consulenza del* è un elaborato tecnico di parte pur con connotati pubblicistici che entra neldibattimento in quanto tale ma non muta la natura e il regime di utilizzabilità delle fontirichiamate. In altri termini il consulente può valutare materiali investigativi ma non“traghettare” automaticamente nel fascicolo dibattimentale gli atti d indagine non acquisibilisecondo il codice se il riferimento è necessario esso resta soggetto alle regole sulle letturecontestazioni o acquisizioni documentali. La giurisprudenza di legittimità riconosce alconsulente del * un rilievo argomentativo anche elevato ma non equipara l elaborato auna perizia dibattimentale né consente di aggirare i limiti legali di utilizzabilità degli attirichiamati * pen. * 3 n. 16458 del 18/02/2020 * non mass. . Pertanto ilfatto che la relazione del 14.12.2020 menzioni le * del 3.12.2020 non impone la loropermanenza nel fascicolo per il dibattimento né produce “attrazione” del relativo contenutoai fini decisori.2.4. Non emerge infine che la Corte d appello abbia vietato l uso delle * per lecontestazioni ai sensi dell art. 500 cod. proc. pen. ovvero che abbia negato istanze istruttoriepertinenti e specifiche art. 190 cod. proc. pen. . L eliminazione delle * dal fascicolodibattimentale recte dal materiale conoscibile “ex ante” dal giudice non precludeva affattoné l uso difensivo delle * per contestare la deposizione del teste né la richiesta diacquisizione nei casi tipici es. art. 500 co. 4 accordi ex art. 500 co. 7 art. 512/512 bis cod.proc. pen. ove ne fossero ricorsi i presupposti . In difetto di specificazione dei presupposti dilegge che avrebbero legittimato una diversa acquisizione ad es. violenza/minacciaimpossibilità oggettiva di rinnovare l esame accordo delle parti la censura si risolve dunquein una petizione di principio. La Corte d appello inoltre decidendo sulle prove formate inincidente probatorio 5.3.2021 e nel dibattimento si è attenuta al principio dioralità/contraddittorio art. 111 * e alla regola di cui all art. 526 cod. proc. pen. Il dirittodi difesa art. 24 * non implica invero un “diritto all ingresso” indiscriminato nel fascicolodibattimentale di ogni atto d indagine richiamato da un consulente specie quandol ordinamento predispone strumenti tipici per valorizzare eventuali incongruenze contestazioni ex art. 500 o per acquisire il materiale predibattimentale nei casi tassativi.2.5. Infine distonico è il richiamo alla sentenza * c. * Tale sentenza Corte* sentenza 29 giugno 2017 ricorso n. 63446/13 ha infatti ravvisato la violazione dell art.6 § 1 CEDU perché la Corte d appello aveva riformato un assoluzione di primo grado senzarinnovare l assunzione delle prove dichiarative decisive la Corte * ha chiarito chequando l assoluzione si fonda solo o in misura determinante su prove orali per condannarein appello occorre rinnovare l istruttoria oggi recepito anche nell art. 603 commi 3 bis e 3ter cod. proc. pen. come modificato dalla l. n. 103/2017 . Nel caso in esame non si discutedella rinnovazione in appello né di un overturning di assoluzione in assenza di nuovaaudizione ma si controverte della legittima espunzione di * dal fascicolo dibattimentale.* il caso * non supporta l idea che il giudice debba “tenere” nel fascicolo le* per confrontarle con quanto dichiarato in incidente probatorio semmai la sentenza* rafforza l idea che le valutazioni sulla credibilità devono formarsi su esami rinnovatio sulla prova legalmente acquisita non su verbali d indagine non introdotti secondo legge.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1. Nel caso di specie in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria – negata dallaCorte di appello – la difesa invoca la sentenza * * U. n. 27620 del 28/04/2016 .Tuttavia occorre rilevare che la difesa non tiene conto del fatto che in tale sentenza vienestabilito che “nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoriafondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive il giudice di appello non puòriformare la sentenza impugnata nel senso dell affermazione della responsabilità penaledell imputato senza aver proceduto anche d ufficio a norma dell art. 603 comma 3 cod.proc. pen. a rinnovare l istruzione dibattimentale attraverso l esame dei soggetti che abbianoreso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio diprimo grado”. In altri termini le Sezioni Unite affermano il principio di diritto per cui quando ilgiudice di appello riforma una sentenza assolutoria di primo grado per affermare laresponsabilità penale dell imputato deve procedere alla rinnovazione dell istruzionedibattimentale.In realtà nel caso in esame non vi è stata una sentenza di assoluzione in primo gradobensì una sentenza di una condanna per cui si applicano le regole ordinarie previste per larinnovazione. In particolare la giurisprudenza di questa Corte * 3 n. 38866 del13/07/2022 G. non mass. ha ben chiarito come la disposizione di cui all art. 603 cod. proc.pen. che disciplina la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in grado di appello prevedatre ipotesi a la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado ol assunzione di nuove prove tale fattispecie prevista nel comma 1 è subordinata allacircostanza che il giudice ritenga “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti”ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l incombente richiestorivesta carattere di decisività nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezzeovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1 poi riguarda prove preesistenti o provegià note alla parte * 3 n. 3348 del 13/11/2003 P. * 227494 b l assunzione di provesopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado tale fattispecie prevista dal comma2 va disposta nei limiti previsti dall art. 495 cod. proc. pen. comma 1 norma che a suavolta richiama l art. 190 comma 1 cod. proc. pen. e l art. 190 bis cod. proc. pen. relativirispettivamente al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno deidelitti indicati nell art. 51 cod. pen. comma 3 bis. consegue che nel caso previsto dall art.603 cod. proc. pen. comma 2 il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimentoma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge omanifestamente superflue o irrilevanti * 3 n. 8382 del 22/01/2008 F. * 239341 cl assunzione disposta d ufficio prevista dall art. 603 comma 3 cod. proc. pen. talefattispecie ricorre solo se il giudice “la ritiene assolutamente necessaria” nei casi in cui egliritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l assunzione di una determinataprova.La diversità delle tipologie previste in ordine alla rinnovazione dell istruttoriadibattimentale in sede di appello si riverbera anche sul piano della motivazione. Infattiavendo la rinnovazione ancorché parziale del dibattimento carattere eccezionale rispetto alprincipio di presunzione di completezza dell istruttoria già espletata deriva che mentre larinnovazione dev essere specificamente motivata occorrendo dare conto dell uso del poterediscrezionale derivante dall acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato deglistessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito che evidenzi lasussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sullaresponsabilità con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento *5 n. 15320 del 10/12/2009 P. * 246859 . In caso invece di rinnovazione richiesta ex art.603 comma 2 cod. proc. pen. la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso * 3 n. 47963 del 13/09/2016 F. * 268657 .3.2. Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la scelta di nonprovvedere alla rinnovazione dibattimentale come richiesta. * e completa è laspiegazione fornita dalla Corte essendo stato illustrato in modo congruo e logico l interoquadro probatorio valorizzando la doppia conformità con la sentenza di primo grado el esaustività della valutazione ritenendo superfluo disporre un rinnovo istruttorio. Indefinitiva l obbligo inderogabile di rinnovazione fissato da Sezioni Unite “Dasgupta” e oggitipizzato dall art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. opera solo in caso di appello del *contro l assoluzione e con riguardo a prove dichiarative decisive da rivalutare. Poiché comeemerge dal motivo la rinnovazione è stata chiesta dalla difesa dell imputato in un appelloavverso una sentenza di condanna il paradigma non si applica. Pertanto il diniego puòessere legittimamente motivato sul carattere eccezionale della rinnovazione co. 1–3 esull insussistenza di assoluta necessità.3.3. * poichè le deposizioni dei minori sono state assunte in incidente probatoriocon garanzie di contraddittorio la Corte d appello legittimamente le ha valutate allo statodegli atti senza rinnovazione non versandosi nell ipotesi di ribaltamento di un assoluzione suappello del * . Il solo richiamo alla “decisività” dunque non basta a imporre larinnovazione quando il giudice di secondo grado non contesta la premessa fattuale macome nel caso in esame ne conferma e/o precisa la valutazione.3.4. * infine il mero contrasto tra c.t.p. non impone la perizia o il“confronto” in appello il giudice conserva il poteredovere di valutazione tecnica deglielaborati già agli atti e di disporre rinnovazione solo se assolutamente necessaria. Inoltresecondo la giurisprudenza di questa Corte * U n. 14426 del 28/01/2019 * *275112 – 01 l obbligo di rinnovazione scatta solo quando la dichiarazione orale del peritoe/o consulente sia stata decisiva nel fondare un ribaltamento non quando si tratti di relazionilette e/o acquisite o quando la Corte come nella specie non ribalti un assoluzione.3.5. Quanto alle deduzioni concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Carta di* deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente sostenutoche la Carta di * non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti agarantire l attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso * 3 n. 15737 del 15/11/2018 L. * 275863 ed ha escluso ogni conseguenza perl eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite se non trasfuse in disposizionidel codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi salvo l obbligo per ilgiudice di indicare le ragioni per le quali secondo il suo libero ma non arbitrarioconvincimento ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa dovendo adempiere adun onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più gravi e potente sia statoanche alla luce delle eccezioni difensive lo scostamento dalle citate linee guida * 3 n.648 dell 11/10/2016 L. * 268738 . Va peraltro ricordato anche che nell affermare lanecessità di una più accurata motivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocollisuggeriti dalla Carta di * si è tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formularespecifiche e non generiche eccezioni sul mancato rispetto degli stessi attraverso il richiamoalla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può avercomportato sull attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell abuso * 3 n. 39411del 13/03/2014 G. * 262976 .Occorre osservare tuttavia che l adempimento dell obbligo di più accurata motivazionerichiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteriindicati dalla Carta di * può comunque essere valutato considerando la motivazione dellasentenza nel suo complesso quando all esito di tale verifica risulti che il giudice abbiacomunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostanteadeguatamente motivato sulla credibilità e sulla attendibilità dei minori.3.6. Infine la difesa deduce anche una violazione del principio dell oltre ogniragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. facendo leva sui dubbi fisici e cronologici.Tuttavia la difesa anche in tal caso non si confronta adeguatamente con la motivazionedella Corte di appello la quale reputa il dubbio non ragionevole tenuto conto della credibilitàdei racconti delle persone offese e del complesso dei riscontri. * censura è parimentiinammissibile laddove si consideri che per costante giurisprudenza di questa Corte laregola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio rileva insede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta edecisiva della motivazione della sentenza non avendo la Corte di cassazione alcun potere diautonoma valutazione delle fonti di prova * 2 n. 28957 del 03/04/2017 D * *270108 01 .4. Il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.4.1. Occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura nel vigente ordinamento processuale come “prova piena” legittimamente postada sola a fondamento dell affermazione di responsabilità come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione daparte del giudice ai racconti della persona offesa vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del 26/03/2019 S. *275312 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ricordato qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione della credibilitàdella persona offesa da reato è una questione di fatto la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non può essere rivalutata insede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sull id quom plerumque accidited insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità * 4 10153 del 11/02/2020 C. * 278609 .Peraltro in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità ecoerenti con le acquisizioni probatorie correttamente intese nel loro significato reale elogicamente correlate tra loro il giudizio di attendibilità delle persone offese compiuto dallaCorte territoriale è esente da vizi che ne inficino la tenuta logica e non presta il fianco allecensure difensive essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito *6 n. 47204 del 07/10/2015 * 265482 .4.2. Si noti come nel caso di specie la Corte di appello consideri attendibili – epertanto idonei a testimoniare – le testimonianze rese dalle persone offese. Inoltre lastessa Corte non trascura le contraddizioni insite nei racconti dei minori bensì le reputa nondirimenti offrendo una motivazione puntuale in ordine alle censure difensive.4.3. Infatti in primo luogo come si legge a pag. 11 risulta accertato che * rende ilsuo primo racconto sugli abusi subiti alla babysitter tra la fine del 2016 e l inizio del 2017 laquale ha dichiarato di aver ricevuto queste confidenze da * senza la presenza dei fratelli.Peraltro il silenzio che * implorava alla donna affinché non raccontasse l accaduto allamadre costituisce un indice della genuinità del racconto e della assenza di volontàcalunniatoria o di mistificazione. Inoltre in merito alle contraddizioni tra quanto narrato da* in sede di incidente probatorio e quanto dichiarato in data 03/12/2020 rilevate dalladifesa secondo la quale il contrasto si basa sulla presenza o meno nel letto della *che dormiva e sulla intensità delle condotte difensive in realtà come afferma la Corte sitratta di circostanze non incidenti sull attendibilità della persona offesa posto che diversesono state le occasioni in cui * ha condiviso il letto con gli zii durante il pisolinopomeridiano e in una di queste poteva essere presente anche la zia. In aggiunta ilriferimento in sede di incidente probatorio a condotte più dettagliate risulta compatibile conl esame della teste nel contraddittorio alla quale è stato chiesto di circostanziare gli episodia quanto accaduto.L ulteriore episodio riportato dalla difesa secondo cui la persona offesa abbiaacconsentito di salire in moto con il ricorrente e di recarsi con lo stesso in laboratorio inrealtà come afferma la Corte di appello rappresenta un iniziale affidamento della minore neiconfronti di un adulto e successivamente di un suo timore per le conseguenze chesarebbero potute derivare da una eventuale rivelazione degli abusi sia per sé sia per irapporti familiari. D altro canto lo stesso soggetto abusante approfitta della fiducia che ilminore ed anche gli altri adulti della famiglia ripongono in lui al fine di ottenere il silenziodella vittima.* è anche la circostanza secondo cui il laboratorio – luogo in cui si èconsumato l episodio più grave a danno di * – presentasse caratteristiche diverse rispettoa quanto era stato dichiarato dalla minore poiché occorre tener conto del fatto che siatrascorso un certo lasso di tempo tra il fatto e il racconto reso dalla persona offesa con laconseguenza che all interno del locale possono essere state effettuate nel corso di talelasso di tempo modifiche o sostituzioni di alcuni mobili o parti di esso.4.4. In secondo luogo con riguardo al racconto reso da * * anche in talcaso la difesa non si confronta con le motivazioni espresse dal tribunale. In particolare ladifesa contesta la dinamica del tentativo di penetrazione con il ricorrente asserendo che laposizione “pancia contro pancia” non possa consentire la penetrazione ed evidenziando persostenere l impossibilità anatomica di assunzione di tale posizione solo l età del ragazzo el età e l altezza del ricorrente. Sul punto la Corte di appello ha evidenziato invece che taleposizione non risulta inverosimile né inconciliabile con un tentativo di penetrazione. Lostesso tribunale afferma a pag. 24 che non è necessaria una consulenza tecnica inmaniera anatomica per affermare che l orifizio anale è raggiungibile dal pene eretto di unuomo posto in posizione frontale al soggetto passivo in particolare quando questo ha lacorporatura esile di un bambino di 12 anni.* risulta la contraddizione relativa al pigiama indossato dalla persona offesa almomento del fatto poiché come ben afferma la Corte si tratta di discrasie che non incidonosul nucleo essenziale della condotta e inoltre la mancanza di un ricordo più preciso suindumenti si spiega con il fatto che il ragazzo veniva spostato nel sonno ritrovandosiposizionato sulla pancia del ricorrente ma ben percependo e riferendo il tentativo dipenetrazione.4.5. In terzo luogo con riguardo all abuso subito da * * la quale lo ha confidatonell immediatezza dell accaduto sia a * * sia a * * la sentenza haricostruito l episodio comparando sia le dichiarazioni della persona offesa sia le dichiarazionidi * * e * * – quest ultima aveva riferito l episodio in cui erarimasta stupita del fatto che il ricorrente si trovasse sotto il lenzuolo sebbene lo stesso nonfosse abituato a dormire coperto – sebbene la persona offesa abbia dichiarato che illenzuolo copriva le gambe e non anche il petto del ricorrente a differenza di quanto visto edichiarato da * non è dirimente né assume alcun rilievo significativo ben potendotrattarsi di due momenti distinti nell ambito dello stesso episodio.in aggiunta a tali circostanze occorre osservare che poiché le persone offese siconfidano reciprocamente sugli abusi subiti quando si trovano insieme in montagnanell inverno del 2017 il loro narrato sulle violenze subite risulta circostanziato e differenziatoautonomo sia nelle modalità che nella collocazione spazio temporale. * le primerivelazioni dell abuso fatte da ciascuna persona offesa non risultano condizionate da quellafatta dagli altri. In particolare * racconta l abuso alla cugina dopo averlo subito * rendeun racconto alla babysitter anni dopo * esterna alle sorelle l abuso subito solo inoccasione della settimana bianca nell inverno 2017 ma solo dopo anni lo confida al suoeducatore scolastico. Inoltre a conferma dell assenza di un intento calunniatorio o di unproposito di vendetta * e le sorelle imploravano il silenzio dell educatore per evitaredi recare sofferenza alla madre.Come afferma la Corte di appello i narrati dei minori sono rimasti costanti nel tempo egli abusi sono stati rivelati in maniera autonoma e privi di suggestioni e condizionamentianche in tempi risalenti e coevi all abuso. La genuinità e spontaneità delle rivelazioni sicoglie nelle diverse modalità e circostanze delle rivelazioni a terzi nella sofferenza evidentee palese che accompagna le rivelazioni e nelle richieste delle persone offese di mantenere ilsegreto sulle stesse indicative dell assenza di qualsiasi volontà punitiva e di vendetta.4.6. Il racconto è risultato costante e conforme nelle varie occasioni e sedi in cui è statoreso. * ha inoltre trovato plurimi riscontri sia di ordine logico che fattuale.Di contro pertanto si può affermare che le argomentazioni difensive volte a contestarela linearità e la logicità dei racconti delle persone offese risultino inefficaci non aderenti allerisultanze istruttorie ed apodittiche laddove lasciano presupporre che la reazione di unbambino possa essere valutata con il metro di giudizio dell adulto e che le difformità neiracconti siano inattendibili. Pertanto alla luce di ciò si può affermare che la Corte abbiaofferto una motivazione adeguata in punto di difformità delle dichiarazioni della loro4.7. * dunque al cospetto del predetto apparato argomentativo ledoglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso”sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudicidi merito operazione vietata in sede di legittimità attingendo la sentenza impugnata etacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui in realtà sipropone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa * Deve sulpunto ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non devestabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzionedei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se talegiustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilitàdi apprezzamento v. tra le tante * 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 *n.m. * 5 n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910del 22/01/2010 * * 246552 .5. Infine anche l ultimo motivo è inammissibile.5.1. Nel caso di specie la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazioneaccurata fornita dalla Corte di appello non essendo ravvisabile alcun vizio in meritoall attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai familiari delle persone offese.5.2. La Corte di appello a pag. 8 in primo luogo in merito alla valutazione diricorrente le comunicò di essere stato convocato in * spontaneamente aveva detto“io ai ragazzi ma che hanno questi ragazzi in mente? Io ai ragazzi non gli ho fatto nulla”. Lastessa riferiva che dopo aver rivisto il ricorrente con in mano il foglio con i capi diimputazione lo stesso aveva iniziato a confutare le accuse facendo riferimento ai singoliepisodi. Pertanto da tale affermazione se ne ricava che il ricorrente fosse a conoscenzadelle specifiche condotte a lui addebitate ben prima di apprenderne l imputazione. Si trattainfatti di una reazione che interviene in un momento in cui la * non aveva inteso acosa si stesse riferendo il ricorrente.5.3. * sono anche le dichiarazioni di * * in merito alla reazione delpadre a seguito della convocazione in * poiché disvelano come lo stesso fosse aconoscenza delle condotte di cui veniva accusato ben prima di apprenderne da unaspecifica contestazione e dalla lettura delle dichiarazioni dei minori.Anche a * * il ricorrente riferiva dopo aver ricevuto la convocazione in* che i bambini lo avessero incastrato. La teste riferiva di aver appreso la frase “mihanno incastrato mi hanno incastrato tutti e tre i bambini in una telefonata tra la stessa e ilricorrente precedente all incontro tra lei il ricorrente e la * Inoltre la teste riferisceanche che il ricorrente aveva provato a dare giustificazioni solo vedendo i luoghi e i tempidelle contestazioni facendo specifico riferimento a fatti avvenuti anni prima. In particolare ilricorrente aveva fatto riferimento a quello specifico giorno in cui a * aveva portato *a fare i suoi bisogni ai giardinetti al giorno in cui aveva accompagnato * al bagno delcinema di Firenze al giorno in cui * si era recata insieme a lui in magazzino a quandoerano stati insieme a * * le ricostruzioni di tali episodi effettuate dalricorrente non siano idonee per ravvisarvi un ammissione dei fatti tuttavia sussiste il dato diordine logico della conoscenza precisa da parte del ricorrente di tutte le circostanze e dellecondotte che solo successivamente gli verranno rese note con la compiuta formulazionedelle imputazioni.5.4. In definitiva si può affermare come la Corte di appello abbia offerto adeguatamotivazione ponendo in evidenza la precisione dei riferimenti da parte del ricorrente ereputando non decisivi i contrasti tra le dichiarazioni. Peraltro la Corte ha fatto correttaapplicazione dei principi affermati in giurisprudenza secondo cui con riferimento ai riscontriesterni il giudice deve limitarsi a verificare l intrinseca attendibilità della testimonianza –avuto riguardo alla logicità coerenza ed analiticità della deposizione nonché all assenza dicontraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri dellacertezza – sulla base della presunzione che fino a prova contraria il teste ove sia inposizione di terzietà rispetto alle parti riferisce di solito fatti obiettivamente veri principio diaffidabilità e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo principio dinormalità specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturireconseguenze pregiudizievoli per sé o per altri principio di responsabilità * 6 n. 3041del 03/10/2017 G. * 272152 .6. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *7. * infine come da dispositivo le statuizioni civili liquidando i compensiprofessionali sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal * 55/2014 recante * dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense aisensi dell art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 aggiornati al * n. 147del 13/08/2022. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili * * * * * * * *e * * che liquida in complessivi euro 4000 per * * e * * edeuro 4.500 per * * * * e * * oltre accessori di legge.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili * * * * * * * *e * * che liquida in complessivi euro 4000 per * * e * * edeuro 4.500 per * * * * e * * oltre accessori di legge.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *