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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15297/2026

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Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e JacopoSevero Bartolomei, come da procura speciale su foglio allegato alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e, gli altri due, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daNumero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di costituzione dinuovo difensore e al controricorso;– controricorrenti –- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 122/2020depositata il 22/01/2020 e notificata il 28/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Italo e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo accogliersi la domanda di riscatto ex art. 732 c.c.,surrogando con effetto retroattivo essi coeredi istanti nellaposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (come da contratto del30.12.1999) e, per l'effetto, dichiararsi trasferita la quotaereditaria, pari a 1/6 dei beni (due terreni agricoli, tre fabbricati,due locali negozio e due appartamenti) in favore di essi attori inparti eguali, a fronte della restituzione della complessiva somma dilire 98.500.000 (pari al prezzo pagato dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]), oltre agli interessi legali dalla datadella vendita ed alle spese relative all'atto di vendita limitatamenteal compendio riscattato e in proporzione al valore dello stesso, condecurtazione (richiesta in corso di causa) dell'importo di lire10.117.716 da essi poi corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Nella domanda premettevano che, in data 7.11.1996, era decedutoin Lanciano il loro fratello [OSCURATO:PERSONA], del quale erano eredi2 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026legittimi unitamente ai nipoti Filippo e [OSCURATO:PERSONA], succedutiper rappresentazione al proprio padre Tommaso, premorto.

Gliresiduando quindi in capo alla di lui sorella Francesca quella di 1/6dell'asse ereditario.

Quest'ultima non aveva voluto vendere laquota preferendo includerla nel contratto preliminare di venditastipulato in Vasto il 26.11.1997 con [OSCURATO:PERSONA], aventecontenuto più ampio sotto il profilo oggettivo (involgendo numerosibeni immobili) e soggettivo (coinvolgendo la madre, [OSCURATO:PERSONA],e il fratello Filippo), cui aveva fatto seguito l'atto pubblico dicompravendita del 30.12.1999 stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].r.l..Di qui l'esperimento dell'azione di retratto successorio, accolta dalTribunale di Lanciano che, con la sentenza del 5.6.2002 n. 214,dichiarava trasferita in favore degli attori la quota ereditaria disubentrata per rappresentazione al proprio genitore.2.

Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte diAppello di L'Aquila riteneva, letteralmente, che "l'appello è fondatoe va accolto" e respingeva - come da dispositivo - "la domanda diretratto successorio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]", assumendoche quest’ultima non potesse considerarsi coerede nellacomunione nata dalla morte dello zio [OSCURATO:PERSONA] (dovendopertanto ritenersi estranea ai fini del retratto).3.

Avverso la detta decisione proponevano ricorso per cassazioneItalo e [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte, con sentenza n. 594/2015,3 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026cassava la decisione di appello, esprimendo il principio secondo cui“In tema di successione per rappresentazione, il discendentelegittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo enel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o nonvoglia accettare l'eredità - succede direttamente al de cuius, sicchéegli in qualità di successore jure proprio nell'eredità, è legittimatoall'esercizio del retratto successorio”.4.

Italo e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano la causa e la Corte d’appellodi L’Aquila rigettava l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e, in accoglimento di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Bicecorrisposto stesse alla società, da quello (di lire 88.832.284)dovuto a titolo di prezzo complessivo degli immobili.Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che èconfigurabile l'alienazione di singoli beni ereditari (e non già diquota indivisa) allorché risulti che i contraenti non hanno intesosostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria, e chel'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante,e non come quota del patrimonio ereditario, e che il retrattosuccessorio è esperibile quando (come nel caso di specie) ilcoerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni lasciati dal decuius, giacchè in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota,intesa come parte dell'universum ius defuncti.

Nella fattispecie iltrasferimento della quota ereditaria era dimostrato, oltre che daldato oggettivo della totalità dei diritti ceduti, anche dal datosoggettivo della volontà dei contraenti, desumibile anche dalcomportamento successivo alla conclusione del contratto,apparendo significativo che il Colasante, per conto della Residenza4 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026Verde s.r.l. aveva chiesto e poi ottenuto la percezione dei canonidi locazione relativi agli immobili facenti parte della comunioneereditaria, con ciò ribadendo chiaramente il suo ingresso nellacomunione ereditaria in sostituzione della sua dante causa5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laResidenza [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltodifese.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione diinammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti.Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione diuna serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile perviolazione del principio di autosufficienza, il quale postula chel'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni siaespressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù diuna concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché,senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto sianoinseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo,non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementirilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del casoricostruendo una connessione logica tra gli stessi, nonesplicitamente affermata dalla parte.

Nel caso di specie, non puòdirsi che l’inserimento di stralci della documentazione valorizzata5 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026incida sulla comprensione del testo, atteso che la odiernaricorrente ha dedicato ben nove pagine alla esposizione dei fatti,ricostruendo analiticamente l’andamento processuale nei gradi dimerito, anche a seguito di rinvio da questa Corte.Parimenti, è apodittica l’eccezione di inammissibilità del ricorso permancata specifica indicazione degli atti processuali, documenti ocontratti sui quali il ricorso si fonda, in assenza della chiaraindividuazione di quali di questi atti non sarebbero stati indicati.2.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.732 e 1362 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale omessodi valutare l’istanza di parte avversa inoltrata al giudice delegatodel Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per acquistare la quota di un sestodel fallito, istanza che conteneva espressamente la richiesta diacquisto della quota ereditaria (indicata altresì chiaramentenell’intestazione e nella premessa del successivo atto pubblico dicompravendita) e ne determinava la consistenza sia negli elementidell’attivo che del passivo (indicandosi poi, nell’atto dicompravendita, tra gli elementi ceduti, il trasferimento di “tutti idebiti ereditari”), giungendo a formulare il corrispettivo per saldotra essi.3.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ederrata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., “con riguardo ad un elementodecisivo tale da incidere sul processo motivazionale conseguente esulla decisione assunta”, per aver la corte di merito “intesoescludere rilievo probatorio ad un atto avente piena valenzaconfessoria sulla consistenza della quota ereditaria”.6 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/20264.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto che l’oggettodell’alienazione possa presumersi come quota ereditariaallorquando i beni caduti in successione esauriscano i dirittiereditari.5.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione ed errataapplicazione degli artt. 732, 1362 e 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale “fattouso corretto né delle disposizioni in tema di interpretazione delcontratto, né in tema di riferimento alle presunzioni né, infinedell’art. 732 c.c.”.6.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 732, 1346 e 1362 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di meritoconsiderato che era “certamente desumibile, dalla struttura di esso(atto), dall’elencazione dei beni e dei diritti vantati da partevenditrice, che il trasferimento abbia riguardato i singoli dirittiindivisi spettanti su beni determinati”.7.

Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione ederrata applicazione degli artt. 732, 821, comma 3, 1362, 1602 e2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla corte di merito valorizzato altresì il comportamento successivoriconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sostanziatosi nelrichiedere l’acquisizione di quote di canoni di locazione degliimmobili acquistati, nonostante il trasferimento del diritto realeavvenuta con la compravendita determini, ex art. 1602 c.c., il7 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026subentro nei diritti spettanti al locatore, trattandosi di frutto civiledel bene.8.

I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamenteconnessi, sono infondati.In termini generali, le condizioni per l'esperibilità del retrattosuccessorio ai sensi dell'art. 732 c.c. sussistono quando il coeredevende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobililasciati dal de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile iltrasferimento della quota, intesa come parte dello universum ius.Qualora, invece, la vendita riguardi soltanto alcuni benidell'eredità, poiché in tema di retratto successorio la regola èquella della sua esclusione, per poter ritenere che essa abbia adoggetto la quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti ildiritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negozialerispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoroabbiano voluto far subentrare l'acquirente, sia pure nei limiti deisingoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tuttele situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8304 del 16/08/1990).Ai fini della prelazione ereditaria, nell'ipotesi in cui l'erede alieni laquota indivisa dell'unico cespite ereditario a lui pervenuta, perescludere che il bene costituisca un'entità rappresentativa di unaquota del patrimonio ereditario occorre che, dalla indagine circal'effettiva intenzione delle parti, emergano elementi sicuri econvincenti onde ritenere, con riferimento al contenutocomplessivo del contratto ed all'atteggiamento delle parti, chequeste non abbiano inteso, comunque, rendere partecipel'acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni attive e passive8 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026che fanno capo alla comunione ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 3181 del 25/05/1982; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3049 del09/04/1997, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22086 del 28/10/2010).In particolare, per stabilire, ai fini del diritto di prelazione e retrattodel coerede (art. 732 c.c.), se la vendita da parte di altro coerededella propria quota di comproprietà di un bene ereditario abbia adoggetto una quota di un bene determinato o la quota ereditaria delpromittente, la circostanza che l'immobile, la cui quota è oggettodell’atto di compravendita, costituisca l'unico bene dell'ereditàgiustifica, quindi, la presunzione (iuris tantum) dell'alienazionedella quota di eredità, che può tuttavia essere vinta da altrielementi sintomatici di una diversa volontà delle parti desunti daltenore letterale della convenzione, quali la mancanza di ogniriferimento alla consistenza del compendio ereditario o all'accollodi eventuali passività (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8259 del23/07/1993).La corte d’appello ha reputato irrilevante l'accenno al diversotenore dell'istanza attorea rivolta al giudice delegato di acquistodella quota ereditaria del fallito [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che sitrattava di atti estranei a quello oggetto del retratto e che, in ognicaso, l'indicazione delle passività, che comunque, esignificativamente mancava nel contratto, appariva svoltapiuttosto ai fini della corretta determinazione dell'ammontaredell'asse ereditario e quindi dell'offerta (recte, del prezzo).Ne consegue che la sentenza non ha omesso di considerare l’attodi acquisto dalla curatela fallimentare della quota ereditaria diargomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale e9 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026corrette sul piano giuridico, ritenuto che lo stesso non incidessesulla valutazione cui era pervenuta (in termini di alienazione diquota) con riferimento alla cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Senza tralasciare che, mentre l’atto di acquisto dalla curatela èavvenuto il 25.11.1997, quello oggetto di causa è stato stipulatoin data 30.12.1999 e, quindi, a distanza di oltre due anni.Da ultimo, va osservato, con valenza assorbente, che l'indaginedel giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilitàdel retratto successorio, se la vendita compiuta da un coeredeabbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione)ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto,incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazioneimmune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 97 del04/01/2011; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25462 del30/08/2023).8.1.

Va altresì evidenziato che il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamentesul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regoleda parte del giudice di merito non configura un vizio di violazioneo falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nellafattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un erroredi fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del12/10/2021).

Del resto, in tema di ricorso per cassazione, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione10 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleSentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 16016 del 09/06/2021).[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 2, Ordinanza n. 5800 del 14/03/2026,richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, ribadisce chela doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione.11 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026Inoltre, le doglianze non considerano che la parte che, con il ricorsoper cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un viziodi ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale,non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudicedel merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censurerisolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichéquest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile masolo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, nonè consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poidisattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità delfatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n.28319 del 28/11/2017; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987del 27/06/2018).Anche a voler prescindere dalla mancata trascrizione dei passaggidell’atto di compravendita per notaio Cavallo del 30.12.1999 daiquali dovrebbe desumersi il “chiaro riferimento alla cessione deidiritti reali e non alla quota di eredità” e, ancor prima, dallamancata indicazione dei passaggi motivazionali della sentenza chesarebbero errati, la doglianza non prende specifica posizionesull’ulteriore argomento speso dalla corte aquiliana per inquadrarela fattispecie nell’ambito dell’alienazione di una quota, come talegiustificante l’esercizio del diritto di riscatto ex art. 732 c.c..La corte territoriale ha, infatti, posto in rilievo che la detta naturaera altresì evincibile dal comportamento successivo delle parti,12 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026apparendo all'uopo significativo che il Colasante, per conto dellaResidenza [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto, e poi ottenuto, la percezionedei canoni di locazione relativi agli immobili facenti parte dellacomunione ereditaria, con ciò ribadendo chiaramente il suoingresso nella comunione ereditaria in sostituzione della dantecausa [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, con una motivazione congruadal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, haevidenziato che una siffatta richiesta sarebbe stata inappropriataove si fosse voluta realizzare una mera compravendita di diritti pariad un sesto dei beni immobili, posto che, mentre l'alienazione diquota ereditaria, avendo effetti reali, determina immediatamentela conseguenza dell'ingresso di un estraneo nella quota ereditaria,l'alienazione di singoli beni non provoca tale conseguenza, inquanto produce un effetto meramente obbligatorio, essendosottoposta alla condizione che in sede di divisione il bene stessosia attribuito al coerede alienante, con un differimento della suaefficacia reale all'esito dello scioglimento della comunioneereditaria.Del resto, costituisce questione di merito, rimessa al giudicecompetente, valutare il grado di chiarezza della clausolacontrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteriermeneutici; deve escludersi, quindi, che nel giudizio di cassazionepossa procedersi a una diretta valutazione della clausolacontrattuale, al fine di escludere la legittimità del ricorso da partedel giudice di merito al canone ermeneutico del comportamentosuccessivo delle parti (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 13456 del09/10/2000; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5624 del15/03/2005).13 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026Senza tralasciare che, nel caso in cui il coerede abbia alienato adun terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità,l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisceelemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento dellaquota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener contodi tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto,per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale siastato considerato come misura della partecipazione dell'acquirentealla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimentoall'esito della divisione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11881 del07/08/2002; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18351 del13/09/2004).Infine, l’art. 1602 c.c. invocato dalla ricorrente, dettato in tema dieffetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente, siapplica in caso di vendita ad effetti reali, laddove non è applicabilein caso di alienazione di quote di singoli beni, la quale, come detto,ha un effetto meramente obbligatorio, essendo sottoposta allacondizione che in sede di divisione il bene stesso sia attribuitoproprio al coerede alienante.9.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere disatteso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre adeuro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessoridi legge;14 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e JacopoSevero Bartolomei, come da procura speciale su foglio allegato alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e, gli altri due, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daNumero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di costituzione dinuovo difensore e al controricorso;– controricorrenti –- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 122/2020depositata il 22/01/2020 e notificata il 28/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Italo e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo accogliersi la domanda di riscatto ex art. 732 c.c.,surrogando con effetto retroattivo essi coeredi istanti nellaposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (come da contratto del30.12.1999) e, per l'effetto, dichiararsi trasferita la quotaereditaria, pari a 1/6 dei beni (due terreni agricoli, tre fabbricati,due locali negozio e due appartamenti) in favore di essi attori inparti eguali, a fronte della restituzione della complessiva somma dilire 98.500.000 (pari al prezzo pagato dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]), oltre agli interessi legali dalla datadella vendita ed alle spese relative all'atto di vendita limitatamenteal compendio riscattato e in proporzione al valore dello stesso, condecurtazione (richiesta in corso di causa) dell'importo di lire10.117.716 da essi poi corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Nella domanda premettevano che, in data 7.11.1996, era decedutoin Lanciano il loro fratello [OSCURATO:PERSONA], del quale erano eredi2 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026legittimi unitamente ai nipoti Filippo e [OSCURATO:PERSONA], succedutiper rappresentazione al proprio padre Tommaso, premorto. Gliresiduando quindi in capo alla di lui sorella Francesca quella di 1/6dell'asse ereditario. Quest'ultima non aveva voluto vendere laquota preferendo includerla nel contratto preliminare di venditastipulato in Vasto il 26.11.1997 con [OSCURATO:PERSONA], aventecontenuto più ampio sotto il profilo oggettivo (involgendo numerosibeni immobili) e soggettivo (coinvolgendo la madre, [OSCURATO:PERSONA],e il fratello Filippo), cui aveva fatto seguito l'atto pubblico dicompravendita del 30.12.1999 stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].r.l..Di qui l'esperimento dell'azione di retratto successorio, accolta dalTribunale di Lanciano che, con la sentenza del 5.6.2002 n. 214,dichiarava trasferita in favore degli attori la quota ereditaria disubentrata per rappresentazione al proprio genitore.2. Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte diAppello di L'Aquila riteneva, letteralmente, che "l'appello è fondatoe va accolto" e respingeva - come da dispositivo - "la domanda diretratto successorio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]", assumendoche quest’ultima non potesse considerarsi coerede nellacomunione nata dalla morte dello zio [OSCURATO:PERSONA] (dovendopertanto ritenersi estranea ai fini del retratto).3. Avverso la detta decisione proponevano ricorso per cassazioneItalo e [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte, con sentenza n. 594/2015,3 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026cassava la decisione di appello, esprimendo il principio secondo cui“In tema di successione per rappresentazione, il discendentelegittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo enel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o nonvoglia accettare l'eredità - succede direttamente al de cuius, sicchéegli in qualità di successore jure proprio nell'eredità, è legittimatoall'esercizio del retratto successorio”.4. Italo e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano la causa e la Corte d’appellodi L’Aquila rigettava l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e, in accoglimento di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Bicecorrisposto stesse alla società, da quello (di lire 88.832.284)dovuto a titolo di prezzo complessivo degli immobili.Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che èconfigurabile l'alienazione di singoli beni ereditari (e non già diquota indivisa) allorché risulti che i contraenti non hanno intesosostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria, e chel'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante,e non come quota del patrimonio ereditario, e che il retrattosuccessorio è esperibile quando (come nel caso di specie) ilcoerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni lasciati dal decuius, giacchè in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota,intesa come parte dell'universum ius defuncti. Nella fattispecie iltrasferimento della quota ereditaria era dimostrato, oltre che daldato oggettivo della totalità dei diritti ceduti, anche dal datosoggettivo della volontà dei contraenti, desumibile anche dalcomportamento successivo alla conclusione del contratto,apparendo significativo che il Colasante, per conto della Residenza4 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026Verde s.r.l. aveva chiesto e poi ottenuto la percezione dei canonidi locazione relativi agli immobili facenti parte della comunioneereditaria, con ciò ribadendo chiaramente il suo ingresso nellacomunione ereditaria in sostituzione della sua dante causa5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laResidenza [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltodifese.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione diinammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti.Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione diuna serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile perviolazione del principio di autosufficienza, il quale postula chel'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni siaespressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù diuna concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché,senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto sianoinseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo,non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementirilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del casoricostruendo una connessione logica tra gli stessi, nonesplicitamente affermata dalla parte. Nel caso di specie, non puòdirsi che l’inserimento di stralci della documentazione valorizzata5 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026incida sulla comprensione del testo, atteso che la odiernaricorrente ha dedicato ben nove pagine alla esposizione dei fatti,ricostruendo analiticamente l’andamento processuale nei gradi dimerito, anche a seguito di rinvio da questa Corte.Parimenti, è apodittica l’eccezione di inammissibilità del ricorso permancata specifica indicazione degli atti processuali, documenti ocontratti sui quali il ricorso si fonda, in assenza della chiaraindividuazione di quali di questi atti non sarebbero stati indicati.2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.732 e 1362 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale omessodi valutare l’istanza di parte avversa inoltrata al giudice delegatodel Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per acquistare la quota di un sestodel fallito, istanza che conteneva espressamente la richiesta diacquisto della quota ereditaria (indicata altresì chiaramentenell’intestazione e nella premessa del successivo atto pubblico dicompravendita) e ne determinava la consistenza sia negli elementidell’attivo che del passivo (indicandosi poi, nell’atto dicompravendita, tra gli elementi ceduti, il trasferimento di “tutti idebiti ereditari”), giungendo a formulare il corrispettivo per saldotra essi.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ederrata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., “con riguardo ad un elementodecisivo tale da incidere sul processo motivazionale conseguente esulla decisione assunta”, per aver la corte di merito “intesoescludere rilievo probatorio ad un atto avente piena valenzaconfessoria sulla consistenza della quota ereditaria”.6 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto che l’oggettodell’alienazione possa presumersi come quota ereditariaallorquando i beni caduti in successione esauriscano i dirittiereditari.5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione ed errataapplicazione degli artt. 732, 1362 e 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale “fattouso corretto né delle disposizioni in tema di interpretazione delcontratto, né in tema di riferimento alle presunzioni né, infinedell’art. 732 c.c.”.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 732, 1346 e 1362 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di meritoconsiderato che era “certamente desumibile, dalla struttura di esso(atto), dall’elencazione dei beni e dei diritti vantati da partevenditrice, che il trasferimento abbia riguardato i singoli dirittiindivisi spettanti su beni determinati”.7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione ederrata applicazione degli artt. 732, 821, comma 3, 1362, 1602 e2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla corte di merito valorizzato altresì il comportamento successivoriconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sostanziatosi nelrichiedere l’acquisizione di quote di canoni di locazione degliimmobili acquistati, nonostante il trasferimento del diritto realeavvenuta con la compravendita determini, ex art. 1602 c.c., il7 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026subentro nei diritti spettanti al locatore, trattandosi di frutto civiledel bene.8. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamenteconnessi, sono infondati.In termini generali, le condizioni per l'esperibilità del retrattosuccessorio ai sensi dell'art. 732 c.c. sussistono quando il coeredevende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobililasciati dal de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile iltrasferimento della quota, intesa come parte dello universum ius.Qualora, invece, la vendita riguardi soltanto alcuni benidell'eredità, poiché in tema di retratto successorio la regola èquella della sua esclusione, per poter ritenere che essa abbia adoggetto la quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti ildiritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negozialerispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoroabbiano voluto far subentrare l'acquirente, sia pure nei limiti deisingoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tuttele situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8304 del 16/08/1990).Ai fini della prelazione ereditaria, nell'ipotesi in cui l'erede alieni laquota indivisa dell'unico cespite ereditario a lui pervenuta, perescludere che il bene costituisca un'entità rappresentativa di unaquota del patrimonio ereditario occorre che, dalla indagine circal'effettiva intenzione delle parti, emergano elementi sicuri econvincenti onde ritenere, con riferimento al contenutocomplessivo del contratto ed all'atteggiamento delle parti, chequeste non abbiano inteso, comunque, rendere partecipel'acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni attive e passive8 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026che fanno capo alla comunione ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 3181 del 25/05/1982; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3049 del09/04/1997, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22086 del 28/10/2010).In particolare, per stabilire, ai fini del diritto di prelazione e retrattodel coerede (art. 732 c.c.), se la vendita da parte di altro coerededella propria quota di comproprietà di un bene ereditario abbia adoggetto una quota di un bene determinato o la quota ereditaria delpromittente, la circostanza che l'immobile, la cui quota è oggettodell’atto di compravendita, costituisca l'unico bene dell'ereditàgiustifica, quindi, la presunzione (iuris tantum) dell'alienazionedella quota di eredità, che può tuttavia essere vinta da altrielementi sintomatici di una diversa volontà delle parti desunti daltenore letterale della convenzione, quali la mancanza di ogniriferimento alla consistenza del compendio ereditario o all'accollodi eventuali passività (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8259 del23/07/1993).La corte d’appello ha reputato irrilevante l'accenno al diversotenore dell'istanza attorea rivolta al giudice delegato di acquistodella quota ereditaria del fallito [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che sitrattava di atti estranei a quello oggetto del retratto e che, in ognicaso, l'indicazione delle passività, che comunque, esignificativamente mancava nel contratto, appariva svoltapiuttosto ai fini della corretta determinazione dell'ammontaredell'asse ereditario e quindi dell'offerta (recte, del prezzo).Ne consegue che la sentenza non ha omesso di considerare l’attodi acquisto dalla curatela fallimentare della quota ereditaria diargomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale e9 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026corrette sul piano giuridico, ritenuto che lo stesso non incidessesulla valutazione cui era pervenuta (in termini di alienazione diquota) con riferimento alla cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Senza tralasciare che, mentre l’atto di acquisto dalla curatela èavvenuto il 25.11.1997, quello oggetto di causa è stato stipulatoin data 30.12.1999 e, quindi, a distanza di oltre due anni.Da ultimo, va osservato, con valenza assorbente, che l'indaginedel giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilitàdel retratto successorio, se la vendita compiuta da un coeredeabbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione)ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto,incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazioneimmune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 97 del04/01/2011; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25462 del30/08/2023).8.1. Va altresì evidenziato che il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamentesul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regoleda parte del giudice di merito non configura un vizio di violazioneo falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nellafattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un erroredi fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del12/10/2021). Del resto, in tema di ricorso per cassazione, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione10 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleSentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 16016 del 09/06/2021).[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 2, Ordinanza n. 5800 del 14/03/2026,richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, ribadisce chela doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione.11 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026Inoltre, le doglianze non considerano che la parte che, con il ricorsoper cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un viziodi ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale,non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudicedel merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censurerisolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichéquest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile masolo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, nonè consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poidisattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità delfatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n.28319 del 28/11/2017; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987del 27/06/2018).Anche a voler prescindere dalla mancata trascrizione dei passaggidell’atto di compravendita per notaio Cavallo del 30.12.1999 daiquali dovrebbe desumersi il “chiaro riferimento alla cessione deidiritti reali e non alla quota di eredità” e, ancor prima, dallamancata indicazione dei passaggi motivazionali della sentenza chesarebbero errati, la doglianza non prende specifica posizionesull’ulteriore argomento speso dalla corte aquiliana per inquadrarela fattispecie nell’ambito dell’alienazione di una quota, come talegiustificante l’esercizio del diritto di riscatto ex art. 732 c.c..La corte territoriale ha, infatti, posto in rilievo che la detta naturaera altresì evincibile dal comportamento successivo delle parti,12 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026apparendo all'uopo significativo che il Colasante, per conto dellaResidenza [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto, e poi ottenuto, la percezionedei canoni di locazione relativi agli immobili facenti parte dellacomunione ereditaria, con ciò ribadendo chiaramente il suoingresso nella comunione ereditaria in sostituzione della dantecausa [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, con una motivazione congruadal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, haevidenziato che una siffatta richiesta sarebbe stata inappropriataove si fosse voluta realizzare una mera compravendita di diritti pariad un sesto dei beni immobili, posto che, mentre l'alienazione diquota ereditaria, avendo effetti reali, determina immediatamentela conseguenza dell'ingresso di un estraneo nella quota ereditaria,l'alienazione di singoli beni non provoca tale conseguenza, inquanto produce un effetto meramente obbligatorio, essendosottoposta alla condizione che in sede di divisione il bene stessosia attribuito al coerede alienante, con un differimento della suaefficacia reale all'esito dello scioglimento della comunioneereditaria.Del resto, costituisce questione di merito, rimessa al giudicecompetente, valutare il grado di chiarezza della clausolacontrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteriermeneutici; deve escludersi, quindi, che nel giudizio di cassazionepossa procedersi a una diretta valutazione della clausolacontrattuale, al fine di escludere la legittimità del ricorso da partedel giudice di merito al canone ermeneutico del comportamentosuccessivo delle parti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13456 del09/10/2000; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5624 del15/03/2005).13 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026Senza tralasciare che, nel caso in cui il coerede abbia alienato adun terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità,l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisceelemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento dellaquota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener contodi tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto,per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale siastato considerato come misura della partecipazione dell'acquirentealla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimentoall'esito della divisione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11881 del07/08/2002; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18351 del13/09/2004).Infine, l’art. 1602 c.c. invocato dalla ricorrente, dettato in tema dieffetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente, siapplica in caso di vendita ad effetti reali, laddove non è applicabilein caso di alienazione di quote di singoli beni, la quale, come detto,ha un effetto meramente obbligatorio, essendo sottoposta allacondizione che in sede di divisione il bene stesso sia attribuitoproprio al coerede alienante.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere disatteso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre adeuro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessoridi legge;14 di 15Numero registro generale 15289/2020Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 15297/2026Data pubblicazione 20/05/2026ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo15 di 15
Sentenza Cassazione n. 15297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris