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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 41154/2024

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a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che con sentenza in data 11 ottobre 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 25696/2024 r.g. promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il ricorso, ma ha erroneamente disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; considerato che il predetto errore presente nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza va emendato con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen., P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza dell'H ottobre 2024 sui ricorso n. 25696/2024 R.G., nel senso che, dopo le parole "rigetta il ricorso", va eliminato "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che con sentenza in data 11 ottobre 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 25696/2024 r.g. promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il ricorso, ma ha erroneamente disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; considerato che il predetto errore presente nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza va emendato con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen., P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza dell'H ottobre 2024 sui ricorso n. 25696/2024 R.G., nel senso che, dopo le parole "rigetta il ricorso", va eliminato "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 41154/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris