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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49924/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Issam ha proposto ricorso/ con difensore. avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, ancorata a saldi riferimenti probatori, ulteriori rispetto alle dichiarazioni della GALLETTI, che avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la maggior pericolosità sociale dell'imputato è stata collegata ad elementi certamente valorizzabili, quali la pluralità dei reati, anche analoghi, commessi nei cinque anni precedenti quello per cui è processo e il suo stabile inserimento nell'ambiente dello spaccio, così avendo escluso i giudici territoriali la mera occasionalità della ricaduta nel delitto; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Issam ha proposto ricorso/ con difensore. avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, ancorata a saldi riferimenti probatori, ulteriori rispetto alle dichiarazioni della GALLETTI, che avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la maggior pericolosità sociale dell'imputato è stata collegata ad elementi certamente valorizzabili, quali la pluralità dei reati, anche analoghi, commessi nei cinque anni precedenti quello per cui è processo e il suo stabile inserimento nell'ambiente dello spaccio, così avendo escluso i giudici territoriali la mera occasionalità della ricaduta nel delitto; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 49924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris