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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2022

Cassazione n. 33806/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 20 febbraio 2022, riformava quella del Tribunale di Foggia, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che rideterminava quanto alla durata in anni tre, confermando nel resto la prima pronuncia che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di bancarotta documentale specifica e bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 15 settembre 2016.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. lamentando che la Corte di appello avrebbe deciso in udienza alla presenza del Sostituto procuratore generale, mentre l'udienza doveva essere trattata in modalità cartolare ex art. 23 del dl. 149/2020.

4. Il secondo motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, dl. 149/2020 in relazione all'art. 24 Cost., perché tale disciplina rende solo residuale la discussione orale.

5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 216 legge fall.

Si duole il ricorrente che sia stato attribuito valore probatorio alle dichiarazioni delle dipendenti, rifluite nella relazione del curatore, in assenza di contraddittorio.

Tali dichiarazioni rese dalle dipendenti risultavano per altro 'interessate' cosicché se ne sarebbe dovuta trarre la non attendibilità in relazione al ruolo di amministratore di fatto del Colapietra, che sarebbe stato condannato in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Infine, le modifiche alla disciplina della crisi d'impresa apportate dalla legge 155 del 2017 produrrebbe l'abolizione dei reati fondati sulla dichiarazione di fallimento che verrebbe meno, come anche la Corte non ha valutato la qualità di piccolo imprenditore del ricorrente, come tale non suscettibile di essere dichiarato fallito.

6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, su richiesta della Procura generale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

7. La Procura Generale ha concluso come indicato in epigrafe, mentre il difensore del ricorrente non è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente.

Se effettivamente dall'esame del verbale di udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello risulta presente il Sostituto procuratore generale, lo stesso aveva inviato conclusioni scritte, comunicate a mezzo pec al difensore.

La mera presenza in udienza del Sostituto procuratore generale, in assenza di conclusioni orali, che infatti non sono riportate a verbale, non integra alcuna nullità; né il ricorrente ha dedotto specificamente quale sia il pregiudizio che abbia subito dalla circostanza dalla mera presenza del pubblico ministero in udienza.

Inoltre, risulta anche generica l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 cit. come formulata, in quanto non chiarisce la rilevanza nel caso in esame, né tanto meno la non manifesta infondatezza della questione, a fronte di una disciplina che non impedisce il contraddittorio orale, ma lo subordina al reale interesse di una delle parti alla discussione, che è solo onerata di farne richiesta.

Si tratta di una soluzione tesa a contemperare l'interesse concreto e attuale delle parti alla discussione, che può sussistere o meno come esplicazione dell'art. 24 Cost., con l'esigenza di celerità nella trattazione del procedimento e degli ulteriori procedimenti (principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost.), che risulta assolutamente ragionevole ed espressione di una non sindacabile discrezionalità del legislatore, nel caso di specie espressivo del principio di proporzione fra iniziative difensive e dispiego di mezzi e strumenti, in funzione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che, ai sensi dell'art. 97 Cost., trova applicazione anche nel sistema giudiziario.

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che generico. 3.1 Va richiamato il principio, condiviso da parte di questa Corte, che le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e anche le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257650 - 01; Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004 - dep. 05/10/2004, Canavini, Rv. 22933001; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999 - dep. 01/06/1999, Gianferrari P, Rv. 21360701).

Nel caso in esame, per altro, le dichiarazioni rifluite nella relazione del curatore sono divenute utilizzabili a seguito dell'opzione in primo grado dell'imputato per il rito abbreviato, cosicché anche la censura per l'omessa assunzione della prova in contraddittorio è del tutto infondata, in quanto lo stesso imputato ha rinunciato alla oralità e alla cross examination.Quanto alle censure mosse all'attendibilità dei dichiaranti, le stesse risultano generiche, sia perché non si confrontano con la sentenza impugnata, che in alcuni casi fa riferimento alla circostanza che alcune dipendenti furono pagate per il lavoro prestato, cosicché non emerge alcun interesse delle stesse a accusare ingiustamente l'imputato; sia anche perché la censura non disarticola la motivazione, in quanto non solo le dipendenti, ma anche soggetti terzi, quali i fornitori della [OSCURATO:PERSONA], indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto. 3.2 Quanto poi alla circostanza che la disciplina in tema di crisi di impresa possa avere ripercussioni sulla configurabilità dei reati fallimentari e in merito alla qualità di piccolo imprenditore dell'imputato, va ritenuta la doglianza manifestamente infondata.

A riguardo, a fronte della tesi sostenuta dal ricorrente, per cui la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato in sede penale, deve invece rappresentare questa Corte come il contrasto sul punto fu dissipato dall'autorevole intervento, che ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.

Le Sezioni unite intervennero a fronte di altre modifiche della legislazione fallimentare, apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Igs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Igs. 12 settembre 2007, n. 169, affermando che le stesse — come ora quelle per la nuova disciplina della crisi di impresa— non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01).

Pertanto, manifestamente infondato è il ricorso sul punto, in quanto la sentenza che dichiara il fallimento è intangibile in sede penale e i presupposti anche soggettivi del fallimento, con l'esclusione della qualità di piccolo imprenditore invocata dai ricorrenti, possono essere contestati solo in sede civile e non dinanzi al giudice penale in ordine ai reati fallimentari, cosicché non trova applicazione neanche in relazione all'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2214 cod. civ.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 20 febbraio 2022, riformava quella del Tribunale di Foggia, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che rideterminava quanto alla durata in anni tre, confermando nel resto la prima pronuncia che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di bancarotta documentale specifica e bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 15 settembre 2016. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. lamentando che la Corte di appello avrebbe deciso in udienza alla presenza del Sostituto procuratore generale, mentre l'udienza doveva essere trattata in modalità cartolare ex art. 23 del dl. 149/2020. 4. Il secondo motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, dl. 149/2020 in relazione all'art. 24 Cost., perché tale disciplina rende solo residuale la discussione orale. 5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 216 legge fall. Si duole il ricorrente che sia stato attribuito valore probatorio alle dichiarazioni delle dipendenti, rifluite nella relazione del curatore, in assenza di contraddittorio. Tali dichiarazioni rese dalle dipendenti risultavano per altro 'interessate' cosicché se ne sarebbe dovuta trarre la non attendibilità in relazione al ruolo di amministratore di fatto del Colapietra, che sarebbe stato condannato in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Infine, le modifiche alla disciplina della crisi d'impresa apportate dalla legge 155 del 2017 produrrebbe l'abolizione dei reati fondati sulla dichiarazione di fallimento che verrebbe meno, come anche la Corte non ha valutato la qualità di piccolo imprenditore del ricorrente, come tale non suscettibile di essere dichiarato fallito. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, su richiesta della Procura generale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 7. La Procura Generale ha concluso come indicato in epigrafe, mentre il difensore del ricorrente non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. Se effettivamente dall'esame del verbale di udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello risulta presente il Sostituto procuratore generale, lo stesso aveva inviato conclusioni scritte, comunicate a mezzo pec al difensore. La mera presenza in udienza del Sostituto procuratore generale, in assenza di conclusioni orali, che infatti non sono riportate a verbale, non integra alcuna nullità; né il ricorrente ha dedotto specificamente quale sia il pregiudizio che abbia subito dalla circostanza dalla mera presenza del pubblico ministero in udienza. Inoltre, risulta anche generica l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 cit. come formulata, in quanto non chiarisce la rilevanza nel caso in esame, né tanto meno la non manifesta infondatezza della questione, a fronte di una disciplina che non impedisce il contraddittorio orale, ma lo subordina al reale interesse di una delle parti alla discussione, che è solo onerata di farne richiesta. Si tratta di una soluzione tesa a contemperare l'interesse concreto e attuale delle parti alla discussione, che può sussistere o meno come esplicazione dell'art. 24 Cost., con l'esigenza di celerità nella trattazione del procedimento e degli ulteriori procedimenti (principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost.), che risulta assolutamente ragionevole ed espressione di una non sindacabile discrezionalità del legislatore, nel caso di specie espressivo del principio di proporzione fra iniziative difensive e dispiego di mezzi e strumenti, in funzione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che, ai sensi dell'art. 97 Cost., trova applicazione anche nel sistema giudiziario. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che generico. 3.1 Va richiamato il principio, condiviso da parte di questa Corte, che le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e anche le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257650 - 01; Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004 - dep. 05/10/2004, Canavini, Rv. 22933001; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999 - dep. 01/06/1999, Gianferrari P, Rv. 21360701). Nel caso in esame, per altro, le dichiarazioni rifluite nella relazione del curatore sono divenute utilizzabili a seguito dell'opzione in primo grado dell'imputato per il rito abbreviato, cosicché anche la censura per l'omessa assunzione della prova in contraddittorio è del tutto infondata, in quanto lo stesso imputato ha rinunciato alla oralità e alla cross examination.Quanto alle censure mosse all'attendibilità dei dichiaranti, le stesse risultano generiche, sia perché non si confrontano con la sentenza impugnata, che in alcuni casi fa riferimento alla circostanza che alcune dipendenti furono pagate per il lavoro prestato, cosicché non emerge alcun interesse delle stesse a accusare ingiustamente l'imputato; sia anche perché la censura non disarticola la motivazione, in quanto non solo le dipendenti, ma anche soggetti terzi, quali i fornitori della [OSCURATO:PERSONA], indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto. 3.2 Quanto poi alla circostanza che la disciplina in tema di crisi di impresa possa avere ripercussioni sulla configurabilità dei reati fallimentari e in merito alla qualità di piccolo imprenditore dell'imputato, va ritenuta la doglianza manifestamente infondata. A riguardo, a fronte della tesi sostenuta dal ricorrente, per cui la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato in sede penale, deve invece rappresentare questa Corte come il contrasto sul punto fu dissipato dall'autorevole intervento, che ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. Le Sezioni unite intervennero a fronte di altre modifiche della legislazione fallimentare, apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Igs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Igs. 12 settembre 2007, n. 169, affermando che le stesse — come ora quelle per la nuova disciplina della crisi di impresa— non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Pertanto, manifestamente infondato è il ricorso sul punto, in quanto la sentenza che dichiara il fallimento è intangibile in sede penale e i presupposti anche soggettivi del fallimento, con l'esclusione della qualità di piccolo imprenditore invocata dai ricorrenti, possono essere contestati solo in sede civile e non dinanzi al giudice penale in ordine ai reati fallimentari, cosicché non trova applicazione neanche in relazione all'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2214 cod. civ. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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