CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23628/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 8839-2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 235 del 2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 25 settembre 2020 (RG 836/2018), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che possono essere integralmente compensate: sulla declaratoria d’inammissibilità, prefigurata nella proposta di definizione anticipata, dispiegano influenza decisiva tanto le innovazioni normative recenti quanto l’intervento chiarificatore di questa Corte, posteriore all’impugnazione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Roma, 20agosto 2025 [OSCURATO:PERSONA]