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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 11780/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7676/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in MESSINA, [OSCURATO:PERSONA] N. 49, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MUCARIA ANTONIETTAquale erede di [OSCURATO:PERSONA]’, -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1241/2020depositata il 24.8.2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 104di 105di 106di 107di 108di 109di 10 Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. sì deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7676/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in MESSINA, [OSCURATO:PERSONA] N. 49, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MUCARIA ANTONIETTAquale erede di [OSCURATO:PERSONA]’, -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1241/2020depositata il 24.8.2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 104di 105di 106di 107di 108di 109di 10 Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. sì deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11780/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris