CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il reato previsto dall'art. 38, commi 1 e 5, T.U.L.P.S. - siano manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata dato conto del fatto che l'imputato, dopo la prima denuncia di detenzione dell'arma, aveva mutato il luogo in cui permaneva abitualmente e, con esso, anche di quello in cui custodiva la pistola, che da Scandicci, luogo di originaria residenza, era stata portata in [OSCURATO:PERSONA], ove era stata rinvenuta; ritenuto, altresì, che la deduzione difensiva secondo cui l'arma si sarebbe sempre trovata in [OSCURATO:PERSONA] abbia natura meramente fattuale e che, in ogni caso, essa non valga a escludere l'illecito, per la cui integrazione è rilevante la circostanza che la stessa sia detenuta in luogo diverso da quello a cui si riferisca la relativa denuncia all'Autorità di P.S., come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, che detta argomentazione ha preso in considerazione, puntualmente confutandola; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis