CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 21191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 17/11/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 17 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, Secondasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2025, applicavaa [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armiimproprie, la pena di quattro anni di reclusione ed euro 680,00 di multa, confermando nelresto della decisione di primo grado.2.Avverso tale decisione l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazioneall’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, lamentando l’erronea applicazione della normaincriminatrice. Sostiene, in particolare, che difetterebbe la prova della disponibilità delle armie del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, nonché che la condotta contestata sarebbe, alpiù, riconducibile a diversa qualificazione giuridica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avversola sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamentequando siano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero ovvero alla difformità tra il contenuto delladecisione e quanto concordato. Nel concordato sulla pena in appello, infatti, le partiesercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozioprocessuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, nonpuò essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata –da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorsoper cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).Nel caso di specie, il ricorrente deduce censure attinenti alla qualificazione giuridicadel fatto e alla valutazione del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione delmerito estranea al perimetro del sindacato di legittimità nei casi di concordato sulla pena inappello, senza prospettare vizi attinenti alla formazione dell’accordo, al consenso delpubblico ministero, alla difformità tra decisione e contenuto dell’accordo ovvero all’illegalitàdella pena.2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore dellaCassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma, ritenuta equa, dieuro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]