CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] IANNELLO Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e A d. 08 / 07/2025 C . C . dott.Paolo PORRECA Consiglier e R.G. n. 8263 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8263del ruolo generale dell’anno 2024, proposto FICO Pierina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36R66 F157J ) SAPORITO Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P27 F157Y ) SAPORITO Domenico(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68M13 C352Y ) RIZZA Elisabetta(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P70 G508A ) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A24 C352H) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (KR) – ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LIO DNC65P08 C352F ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corted’appello di Catan- zaron. 193/2024, pubblicata in data 26 febbraio 20 24 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Domenico e GiuseppeSa- porito,hanno agito in giudizio nei confronti del Comune di Me- soraca(KR) per ottenere il risarcimento dei danni causati ad un Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 immobile di loro proprietà dall’errata realizzazione di un tom- bino nellastrada comunale, il quale, in mancanza di un sistema di rete fognaria, raccoglievale acque pluviali riversandole nelle proprietà limitrofe. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Crotone, che ha condannato l’ente comunale al pagamento, in favore degli at- tori, dell’importo di € 58.976,00, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, ha ridotto la condanna dell’ente conve- nuto, in favore degli attori , a l minor importo di € 12.869,00, oltreaccessori. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Domenico e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso il Comune di Mesoraca. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della sen- tenza impugnata ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1316, 1317 e 1319 c.c., nonché 24 della Cost., per avere la Cortedi Appello di Catanzaro erro- neamente interpretato e applicato contenuto e principi di diritto che regolano la materia delle obbligazioni indivisibili». Iricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello non ha ritenuto conforme a diritto il ricono- scimento, in loro favore, a titolo risarcitorio, dell’intero importo stimato dal consulente tecnico di ufficio come necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino di tutti gli immobili danneg- giati, dal momento che tale importo era stato determinato dal consulente in relazione alle opere da eseguire anche per il ri- pristino di immobili danneggiati di proprietà di terzi, sull’as- sunto che non era possibile scorporare preventivamente l’inci- denza dei suddetti lavori in relazione alle singole proprietà. Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Assumono che, in base ai principi di diritto applicabili nella fat- tispecie, « quando il creditore chieda il risarcimento in forma specifica per conseguire il rimborso delle spese occorrenti per il ripristino di un bene che risulti essere indivisibile, anche il cre- dito risarcitorio debba ritenersi indivisibile, poiché, essendo in- divisibile per finalità e funzione la prestazione, indivisibile è an- che il fatto e il risultato del ripristino». Richiamano un precedente di questa stessa Corte in cui si è affermato il principio per cui «con riguardo al risarcimento del danno, il credito dei comproprietari di un bene unico ed indivi- sibile per il rimborso delle spese occorrenti alla sua riparazione, deve considerarsi indivisibile perché essendo indivisibile, per fi- nalità e funzione, la prestazione che ne è oggetto, indivisibile è anche il fatto ed il risultato del ripristino; tale credito può essere pertanto fatto valere da ciascuno dei comproprietari per l ’ in- tero, ai sensi dell’art. 1319 c.c. (salva la successiva definizione del rapporto all’interno della contitolarità)» (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4804 del 17/05/1994). Il motivo è infondato. 1.1Va premesso che l’obbligazione di cui si discute è una ob- bligazione di risarcimento del danno per equivalente, cioè una obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, e che, secondo i principi di diritto affermati da questa Corte, cui va senz’altro data continuità, «l’obbligazioneè indi- visibile ai sensi dell’art. 1316 c.c. solo quando la prestazione abbiaper oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisioneper sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modoin cui è stato considerato dalle parti contraenti (sogget- tivamenteindivisibile) » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 7/02/2014; Sez. 3, Ordinanza n. 34251 del 6/12/2023, in cui si afferma che «l’indivisibilitàdell’obbligazione va rapportata non alla prestazione,ma all’oggetto di essa, ex art. 1316 c.c.», con la espressa precisazione, in motivazione, che la Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 «obbligazione risarcitoria per equivalente, avendo ad oggetto unasomma di danaro, [essa] è divisibile e non dà luogo a soli- darietà del credito dallato attivo»). Non può dirsi, in altri termini, di per sé indivisibile l’obbligazione di pagamento di una somma di danaro, finanche laddove si trat- tasse di una obbligazione di risarcimento per equivalente di danni la cui integrale eliminazione avrebbe richiesto necessa- riamente l’esecuzione di una obbligazione di facere assoluta- mente non divisibile (il che è, in verità, nella specie, contro- verso). Sotto tale profilo, dunque, va senz’altro condivisa l’afferma- zione della Corted’appello per cui, nella specie, non era appli- cabile il regime normativo delle obbligazioni indivisibili e, in par- ticolare, quello della solidarietà attiva. 1.2 Il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti a sostegno del loro contrario assunto riguarda, in realtà, la que- stione attinente alla legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni arrecati ad un unico bene indivisibile di proprietà co- mune di più soggetti: in tal caso,è stata ammessa la legittima- zione ad agire per l’intero anche di uno solo dei comproprietari, salva la successiva definizione del rapporto all’interno della con- titolarità. Diversa è, però, l’ipotesi in cui i danni siano relativi ad immobili distinti ed autonomi, di proprietà di diversi soggetti. Potrebbe eventualmente ammettersi, in tal caso, l’indivisibilità dell’obbligazione di ripristino in forma specifica, cioè quella avente ad oggetto la condanna del danneggiante ad un facere di per sé indivisibile che implichi necessariamente l’intervento su una pluralità di immobili (fatte salve le questioni processuali sulla eventuale necessità del litisconsorzio con tutti i danneg- giati, in siffatta ipotesi). Nella specie, peraltro, è stata in radice esclusa la possibilità di una condanna dell’ente danneggiante al risarcimento in forma Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 specifica e si discute esclusivamente del risarcimento per equi- valente, cioè mediante il pagamento di una somma di danaro. In tal caso, come già chiarito, è certamente da escludere la solidarietà attiva di tutti i danneggiati, in relazione al credito risarcitorio complessivo per equivalente; del pari, va, ovvia- mente, esclusa la possibilità che ciascuno dei proprietari di ognuno dei singoli immobili danneggiati possa agire separata- mente nei confronti del danneggiante al fine di conseguire da quest’ultimo il risarcimento integrale del danno per equiva- lente, nella misura necessaria ad effettuare le opere di ripristino di tutte le diverse proprietà immobiliari danneggiate (il che comporterebbe una evidente indebita moltiplicazione dell’obbli- gazione risarcitoria); né sarebbe, infine, possibile attribuire la legittimazione ad agire per l’intero a ciascuno dei titolari delle singole proprietà, anche nell’interesse degli altri danneggiati, come in caso di danni all’unico bene comune, non essendovi la possibilità di una « successiva definizione del rapporto all’in- terno della contitolarità», in mancanza della stessa contitolarità di un bene comune e non sussistendo neanche, quindi, in tal caso, una disciplina normativa dell’amministrazione collettiva della cosa comune (come avviene in base agli artt. 1100 e ss. c.c.), che attribuisce a ciascun contitolare il diritto ed il potere di parteciparvi. 1.3In definitiva, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che –una volta esclusa la possibilità di un risarcimento in forma specifica mediante condanna dell’ente convenuto all’esecuzione dei lavori di ripristino integrale dei luoghi interessati dal fatto dannoso (questione che non è in contestazione nella presente sede) –nella specie gli attori avessero diritto esclusivamente al risarcimento per equivalente del danno da loro subito, che tale risarcimento dovesse essere commisurato in proporzione all’in- cidenza del danno complessivo sul solo immobile di loro esclu- siva proprietà e, nell’impossibilità di determinare con esattezza Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 tale quota di incidenza senza la preventiva esecuzione dei lavori di ripristino di tutti gli immobili danneggiati (secondo quanto emergente dalla consulenza tecnica di ufficio), che esso do- vesse essere inevitabilmente liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Va, pertanto, esclusa la dedotta violazione delle disposizioni in- vocate dai ricorrenti in tema di obbligazioni indivisibili. 2. Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., nonché degli artt. 81, 99, 100, 163, 189 c.p.c.». I ricorrenti, premesso che«in tema di risarcimento del danno in materia di obbligazioni indivisibili» … … «il danneggiato ha diritto di richiedere l’intera somma riparatoria», sostengono che la Corted’appello avrebbe errato nel negare loro l’integrale ri- sarcimento dei danni subiti anche dal fondo limitrofo di pro- prietà di terzi per «carenza di legittimazione attiva» e «carenza di domandaper avere gli attori richiesto il danno limitatamente alla loro proprietà». Il motivo è infondato. Le censure con esso formulate si fondano sul presupposto che l’obbligazione di pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento per equivalente costituirebbe obbligazione di per sé indivisibile, laddove succedanea di una obbligazione risarci- toria di fare in forma specifica indivisibile e, come tale, essa sarebbe soggetta al regime della solidarietà attiva. Ma tale assunto di diritto è senz’altro infondato, come già am- piamente chiarito in relazione al precedente motivo di ricorso, cui si fa rinvio (e ciò, quindi, anche a prescindere dalla fonda- tezza o meno dell’ulteriore presupposto, implicito e di fatto, re- lativo alla pretesa impossibilità di eseguire lavori di ripristino relativamente al solo immobile degli attori, che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 danno per scontato benché l’ente controricorrente lo contesti espressamente). Ne consegue che deve ritenersi correttamente esclusa, dalla Corte territoriale, la legittimazione degli attori (sul piano so- stanziale: vale a dire la titolarità del diritto fatto valere) ad ot- tenere il risarcimento per equivalente anche in relazione ai danni subiti dai terzi proprietari degli immobili limitrofi, oltre che in relazione ai danni subiti dal proprio immobile, il che as- sorbe anche la questione del difetto di domanda in proposito. Dovendo, infatti, escludersi la sussistenza della relativa legitti- mazione, è irrilevante stabilire se gli attori avessero chiesto o meno il risarcimento per equivalente spettante ai terzi. 3.Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza impu- gnata ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice di merito omesso di valutare fatti rilevanti risultanti dalla c.t.u., che, se valutati, sarebbero stati decisivi per il giudizio». Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza impu- gnata ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.». Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi, logica- mente e giuridicamente, e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. 3.1I ricorrent i contestano la statuizione con cui la Corte d’ap- pello ha liquidato, in via equitativa, il danno per equivalente in loro favore, nella misura di un quarto dell’importo stimato come necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino di tutti gli im- mobili danneggiati (inclusi quelli di proprietà di terzi) sull’as- sunto che «a ben esaminare la documentazione allegata alla CTU Gugliotta, e in particolare l’estratto di mappa foglio 32 del Comune di Mesoraca, è agevole constatare che la fenditura del terreno generata dall’erosione delle acque meteoriche risulta ubicata prevalentemente nella particella n. 94 in testa al Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 Manfreda e solo in minima parte nella particella 93 di cui sono proprietari i ricorrenti». Sostengono che sussistevano contrari e decisivi elementi di prova, emergenti dalla medesima relazione di consulenza, che avrebbero dovuto indurre la Corteterritoriale a riconoscere un diverso posizionamento della fenditura, precisamente lungo il confine tra il loro fondo e quello limitrofo di proprietà di terzi, se non addirittura in maggior misura nel proprio fondo e che, in proposito, la decisione sarebbe fondata su un vero e proprio travisamento delle risultanze probatorie e, sostanzialmente, priva di una vera e propria intelligibile motivazione. 3.2 Le censure formulate con i motivi di ricorso in esame hanno, in realtà, ad oggetto un accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello sulla base di una valutazione de gli ele- menti istruttori rilevanti e fondato su adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. D’altra parte, è appena il caso di ribadire che, secondo il con- solidato indirizzo di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordina- mento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces- suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, te- stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto sto- rico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considera- zione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Sez.U, Sentenza n. 8054 del 7/04/2014; Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). Nella specie, non vi è dubbio che il fatto storico rilevante (e, cioè,l’esatto posizionamento della fenditura del terreno gene- rata dall’erosione delle acque meteoriche, in particolarela sua ubicazione prevalente in unalimitrofa particella di proprietà di terzi e solo in minorparte nella particella di proprietà dei ricor- renti) sia stato preso in considerazione e specificamentevalu- tato ed accertato dalla Corte territoriale, sulla base di motiva- zione adeguata(quanto meno rispettosa del cd. minimo costi- tuzionale), onde non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che nella sentenza non si sia dato conto di tutte le ulteriori ri- sultanze probatorie, evidentemente non ritenute decisive, in senso contrario. 3.3Deve, d’altra parte, certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove, tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoriaal fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presuppo- sti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in propo- sito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 5/03/2024). In definitiva, le censure formulate con i motivi di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindaca- bili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base Ric. n. 8263/2024 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’entecontroricorrente, liquidandole in complessivi € 4.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del