CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 22291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27386-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] materiale R.G.N. 27386/2022 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC - resistente con mandato - per la correzione dell'ordinanza n. 27630/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/09/2022 - R.G.N. 11862/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la parte in epigrafe ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza nr. 27630/22, del 2 1. 09 .2022, per c h é , nell’epigrafe , ha riportato erroneamente tanto il domicilio quanto i difensori della parte controricorrente; in particolare, è richiesta la correzione del provvedimentonella parte in cui indica che [OSCURATO:PERSONA] è « domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» e non esattamente, come avrebbe dovuto, che la stessa è «rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliata»; l’INPS ha depositato procura speciale; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso merita accoglimento. questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictuoculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). nel caso in esame, l’errore materiale nella trascrizione del domicilio e del difensore del la parte indicata nello storico di lite emerge in modo evidente dall’esame degli atti di causa; risulta, infatti, che, nel giudizio definito con l’ordinanza nr. 27630/22, [OSCURATO:PERSONA] è stata difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, in Cava de’ Tirreni, corso Umberto I nr. 140, eleggeva domicilio; deve quindi trovare accoglimento il ricorso e correggersi la citata ordinanzanel senso che, nell ’epigrafe della stessa, deve specificarsi che [OSCURATO:PERSONA] è «rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliata» e non dagli avv.ti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio presso la cancelleriadella Corte, come erroneamente indicato ; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., ord.nr. 10203 del 2009; Cass., ord. nr. 2121 3 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che l’ordinanza nr. 27630/22, del 21 . 09 .2022, sia corretta secondo quanto specificato in motivazione. Alla cancelleria per le