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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 14588/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16835/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del socio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza del Popolo, n. 18. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pinciana, n. 25, giusta procura speciale redatta su foglio separato da intendersi come redatta in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO, n. 1746/2017, pubblicata in data 26 aprile 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2173/2015 del 17 febbraio 2015, aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione dei titoli, di risarcimento dei danni e di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., affermando che: -l'unica domanda ritualmente versata in giudizio era quella svolta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla posizione n. 1321 [OSCURATO:PERSONA], dovendo in ogni caso ritenersi infondata qualsivoglia domanda relativa alle restituzioni della posizione n. 1471, in quanto risultante trasferita a partire dal 25 maggio 2005 sul diverso soggetto rispetto alla convenuta, [OSCURATO:SOCIETA]; -relativamente alla posizione n. 1321 [OSCURATO:PERSONA] non poteva assegnarsi rilevanza di prova ai rendiconti, disconosciuti da Banknord, a firma di [OSCURATO:PERSONA]; -mancava qualsiasi prova o principio di prova che attestasse la tracciabilità dei trasferimenti dei titoli presso la convenuta, e dunque la loro effettuazione, e ciò diversamente da quanto parte attrice era stata in condizioni di fare per le altre posizioni descritte, con produzione di documentazione attestante la data di conferimento e il dettaglio dei titoli conferiti;-il rendiconto con cui [OSCURATO:PERSONA], quale Amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA], aveva attestato che presso tale ultima società i titoli prima riconducibili alla posizione n. 1321 risultavano transitati sulla posizione fiduciaria n. 41320/M di [OSCURATO:SOCIETA], comportava che le richieste avanzate verso la convenuta avrebbero dovuto correttamente rivolgersi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 26 aprile 2017, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, in conformità a quanto affermato dal giudice di primo grado, che, a prescindere dall'efficacia o meno del disconoscimento della documentazione prodotta, in ogni caso ciò che difettava era proprio la valenza probatoria della sussistenza dì un rapporto di deposito titoli, e in particolare dell'effettività dei titoli ivi indicati come depositati presso Banknord, con conseguente obbligazione restitutoria degli stessi.

3. I giudici di secondo grado, in particolare hanno rilevato che: -il disconoscimento effettuato da Banknord aveva quanto meno il valore di contestazione della circostanza che presso tale società fosse stata aperta una posizione indicata in tale documento come n. 1321 [OSCURATO:PERSONA] e che tale contestazione significava contestare quanto meno la certezza della data ivi apparente (in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di Banknord); -tale allegazione in ordine alla certezza della data era stata sviluppata negli scritti difensivi di Banknord e tanto bastava a mettere in dubbio la riconducibilità all'ente di un documento sottoscritto da un soggetto che avrebbe potuto predisporre tale documentazione solo successivamente alla perdita della carica; -di fronte a tale contestazione, doveva escludersi che un mero rendiconto, in assenza di altra documentazione, potesse valere come prova della esistenza presso Banknord dei titoli ivi descritti e che una prova completa necessitava della presenza vuoi di un contratto quadro, vuoi della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito offottuato, ma nulla di ciò ora stato prodotto dal depositario; - doveva escludersi la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo alla convenuta, dato che era stato prodotto in atti un documento, dei tutto analogo a quello datato 9 maggio 2005 emesso su carta intestata Banknord (doc. 13), il 24 giugno 2005 (doc. 14) che attestava che i medesimi titoli di cui al doc. 13 si trovavano depositati presso [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Salvini nel frattempo era divenuto amministratore; -era difficilmente comprensibile per quale ragione tale documento non poteva avere la medesima efficacia probatoria della sussistenza di un avvenuto trasferimento dei titoli da un soggetto ad un altro, ma soprattutto del fatto che l'ultima traccia dell'esistenza in deposito di tali titoli fosse stata in capo a BKN e non a Banknord; -era irragionevole dedurre, come aveva fatto l'appellante, che la «parola» di un liquidatore (che non aveva trovato traccia della posizione relativa ai titoli presso BKN) dovesse valere, da un punto di vista giuridico, più della contestazione effettuata da una società in bonis; -era paradossale e capzioso affermare che la sussistenza di un ordine di trasferimento doveva essere provata da Banknord, poiché mai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impartito ordini in tal senso, dato che l'appellante non era stato neppure in grado di provare in quale modo e in quale contesto contrattuale aveva conferito in deposito a Banknord titoli per il controvalore di circa 40 milioni di euro; -nulla era dato sapere, secondo le allegazioni dell'appellante, sulla fonte delle obbligazioni del depositario (in assenza di un contratto), con la conseguenza che asserire che vi era stato inadempimento e che la prova del corretto adempimento (di quali obbligazioni?) gravava sulla società asseritamente depositaria si palesava come un argomento difettante dei presupposti giuridici di base circa la sua sostenibilità.4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ; la Corte di appello, asserendo l'irrilevanza della questione dei disconoscimenti, avrebbe dovuto ricavare de plano la piena prova della stessa collocazione cronologica dei documenti in conformità a quanto vergato sui medesimi, restando semmai onere di controparte, che li avesse riconosciuti, quello di provarne una diversa; era proprio il tacito riconoscimento dei documenti invocato dalla parte attrice a rendere irrilevante la successione dei ruoli e dei poteri rappresentativi in capo al Salvini (che aveva ricoperto la carica di amministratore di Banknord sino al 2004, poi aveva assunto il ruolo di Direttore generale sino al 2005 e, infine, si era spostato alla [OSCURATO:SOCIETA].), poiché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva l'onere, per effettuare valido disconoscimento, di effettuare specifiche contestazioni proprio riguardo a tali aspetti, in difetto delle quali, restava processualmente asseverato il collegamento organico tra il Salvini e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.1 n motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, cui la società ricorrente intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di falsa applicazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 1.2 Ed invero la Corte di appello, confermando sul punto anche le statuizioni del giudice di primo grado, ha rigettato il gravame proposto dalla società ricorrente per la mancanza di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande azionate, ritenendo che, a prescindere dall'efficacia o meno del disconoscimento della documentazione prodotta, in ogni caso ciò che difettava era proprio la valenza probatoria della sussistenza di un rapporto di deposito titoli, e in particolare dell'effettività dei titoli ivi indicati come depositati presso Banknord, con conseguente obbligazione restitutoria degli stessi.

I giudici di secondo grado hanno, poi, affermato, che la prova del contratto di deposito titoli non poteva ricavarsi dai rendiconti prodotti nel giudizio, poiché gli stessi erano stati disconosciuti dalla Banknord e che, anche a non volere riconoscere gli effetti di un vero e proprio disconoscimento, a tale disconoscimento doveva essere riconosciuto quanto meno il valore della contestazione della circostanza che presso tale società fosse stata aperta una posizione indicata in tale documento come n. 1321 [OSCURATO:PERSONA], ovvero della circostanza che detti rendiconti fossero stati stilati e compilati dal Salvini dopo la cessazione dalla carica di amministratore di Banknord.

La Corte territoriale, dunque, di fronte alla contestazione dei rendiconti prodotti e in assenza di altra documentazione, ha ritenuto non provato il contratto di deposito titoli e ha affermato che necessitava la prova completa della presenza di un contratto quadro o della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito effettuato. 1.3 Si tratta, invero, di una valutazione degli elementi istruttori che costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, operata, peraltro, nel rispetto del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove, secondo cui, salvo che non si sia in presenza di prova che abbiano natura di prova legale, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11176). 1.4 Peraltro, non può sottacersi che il contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari è atto diverso dal rendiconto periodicamente inviato al cliente dalla società di gestione del portafoglio di strumenti finanziari, che costituisce un vero conto di gestione e non un mero riepilogo di dati storico-contabili (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24548).

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata non si era pronunciata sulla possibile efficacia confessoria delle dichiarazioni firmate da Salvini quale rappresentante di Banknord ex art. 2735 cod. civ. (o, quantomeno, su quella della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 cod. civ.); la decisione aveva individuato un più limitato percorso accertativo ed argomentativo, erroneamente ritenuto assorbente rispetto al più ampio tema di critica prospettato dall'appellante, ritenendo l'oggetto della critica assorbito dal valore degli avversari disconoscimenti limitato al profilo di datazione dei documenti; ed invero, come già dimostrato attraverso il primo motivo di ricorso, l'inefficacia dei disconoscimenti sui documenti determinava il loro tacito riconoscimento così da sancire il collegamento di imputabilità tra rappresentante e rappresentato e da impedire che il rappresentato potesse dirsi terzo rispetto alla data che compariva sui documenti stessi ex art. 2704 cod. civ.; la fattispecie in esame, in ogni caso, laddove non si fosse ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia, restava denunziabile per la mancanza di motivazione o per motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..2.1 Il motivo, in parte ripetitivo dei profili di censura già formulati con il primo motivo, è inammissibile. 2.2 Va osservato, al riguardo, che, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 5 marzo 2021, n. 6150; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882). 2.3 Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste nè il vizio di omessa pronuncia, né di omessa motivazione, poiché i giudici di secondo grado hanno affermato, con un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, che mancava la prova del contratto di deposito dei titoli e che i rendiconti prodotti erano stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., né la società attrice aveva prodotto ulteriori documenti a fondamento dei fatti costitutivi dedotti; ciò che implicava la perdita di rilevanza degli ulteriori profili di censura esposti sulle modalità del disconoscimento (contestazione generica e non specifica) e sugli effetti da ricollegare al disconoscimento stesso (riconoscimento tacito dei rendiconti o efficacia confessoria).

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la Corte di appello aveva accertato fatti che nessuna parte aveva allegato, anzi fatti contrari a specifiche prese di posizione della parte convenuta, la quale aveva negato di avere avuto in custodia i titoli in parola, presa di posizione questa del tutto antitetica ed inconciliabile con la deduzione di un fatto avente efficacia liberatoria circa l'obbligazione negata, rappresentato dal trasferimento dei titoli preso altra società. 3.1 D motivo è infondato. 3.2 Ed invero la Corte di appello, sulla base dell'assunto che mancava la prova della esistenza presso Banknord dei titoli e che una prova completa necessitava della presenza di un contratto quadro o della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito effettuato, ha escluso la sussistenza di un obbligo di restituzione dei titoli in capo alla convenuta, tenuto conto che era stato prodotto in atti un documento, del tutto analogo a quello datato 9 maggio 2005 emesso su carta intestata Banknord (doc. 13), recante la data 24 giugno 2005 (doc. 14) che attestava che i medesimi titoli di cui al doc. 13 si trovavano depositati presso [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Salvini nel frattempo era divenuto amministratore, ciò che certamente non ha comportato l'effetto di dare rilevanza, in modo contraddittorio, a fatti estintivi o a fatti contrari alla difesa della parte convenuta, data la premessa iniziale della mancanza di prova da parte della società attrice del contratto di deposito e di affidamento dei titoli.

4. Con il quarto motivo si lamenta, in via di gradato subordine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1713, 1781, 2033 e 2697-1218 cod. civ..

La Corte di appello, una volta provata la custodia del portafoglio titoli in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avrebbe dovuto accogliere (anche richiamando la disciplina legale dei titoli in esame) la domanda restitutoria ovvero risarcitoria a seguito delle indicate disposizioni sostanziali che erano state dalla stessa Corte disapplicate.5.

Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.., essendo errato l'assunto della Corte di appello che, anche quando si ritenesse sussistente e provata una situazione di custodia in capo ad un intermediario di un portafogli titoli nell'interesse e per conto di un terzo, come era nel caso di specie, in difetto di allegazione e produzione completa del titolo contrattuale originario in forza del quale il portafoglio era stato depositato, di fatto, l'intermediario era esentato dalla sua restituzione o il depositante non aveva alcuna azione per recuperarlo. 5.1 I motivi, che vanno trattati insieme perchè connessi, sono infondati. 5.2 I motivi sono infondati, in primo luogo, perchè secondo la prospettazione della stessa società ricorrente il presupposto della sussistenza dell'obbligo di rendiconto e dell'obbligo di restituzione, è la prova del rapporto di un deposito amministrato da parte di un intermediario professionale, che i giudici di merito hanno ritenuto che non fosse stata fornita dalla società ricorrente. 5.3 I motivi sono pure infondati essendo del tutto errata la prospettazione argomentativa ricondotta alla Corte territoriale, che non ha affatto affermato che, in presenza della prova del contratto di deposito, operava una sorta di esenzione alla restituzione dei titoli e che il depositante non avrebbe avuto alcuna azione per recuperare il portafoglio, quanto piuttosto che, in assenza di un contratto, nulla era dato sapere sulla fonte delle obbligazioni del depositario e sull'esistenza di un eventuale inadempimento, né poteva essere affermato che la prova del corretto adempimento gravava sulla società asseritamente depositaria in difetto dei presupposti giuridici di base circa la sua sostenibilità.

Ciò, per l'appunto, richiamando i principi statuiti da questa Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui «i/ creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., 3 luglio 2009, n. 15677).

6. Con il sesto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2702-2735 cod. civ., perchè la Corte di appello non avrebbe considerato che i due documenti di parte attrice (nn. 13 e 14 e, quanto a quest'ultimo, il suo originale sito nel gruppo documentale 27 unito alla seconda memoria attorea ex 183 cod. proc. civ.) avevano una valenza probatoria diversa, in quanto le scritture rese da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (parte processuale) erano state tacitamente riconosciute e si configuravano quali atti confessori stragiudiziali dotati di efficacia di prova legale, mentre le scritture compilate dal Salvini in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] in I.c.a. (non parte processuale) erano liberamente valutabile dal giudice e dovevano ritenersi come una confessione fatta ad un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]). 6.1 II motivo è manifestamente infondato, perchè si fonda sul presupposto, ancora una volta errato, dell'avvenuto riconoscimento tacito dei documenti sopra richiamati e sul contenuto di confessione sostanziale di tali documenti, mentre, per quanto già detto, in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, tale ricostruzione giuridica non è meritevole di accoglimento.

7. Con il settimo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. o, in subordine, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello aveva ribadito, erroneamente e del tutto apoditticamente, la mancanza di prova dei vari atti di conferimento senza considerare i documenti rievocati e le contestuali allegazioni della società appellante che rappresentavano, almeno in parte, la fase genetica del rapporto di custodia; la Corte di appello non aveva nemmeno preso posizione sulla critica in esame nonostante la esplicita richiesta in tal senso formulata nell'atto di gravame. 7.1 n motivo è inammissibile, dovendosi richiamare ancora una volta il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., 5 marzo 2021, n. 6150; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141 del 28/6/2018; Cass., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882). 7.2 Non sussistono, comunque, né il vizio di omessa pronuncia, né il vizio di omessa motivazione, poiché la Corte di appello ha affermato la mancanza di prova del contratto di deposito dei titoli, sul presupposto che i rendiconti depositati fossero stati disconosciuti o quanto meno contestati dalla società Banknord e, dunque, proprio prendendo in considerazione i documenti prodotti dalla stessa società, evidenziando che l'allegazione della controparte in ordine alla certezza della data era stata sviluppata negli scritti difensivi di Banknord e tanto bastava a mettere in dubbio la riconducibilità all'ente di un documento sottoscritto da un soggetto che avrebbe potuto predisporre tale documentazione solo successivamente alla perdita della carica e che, di fronte a tale contestazione, doveva escludersi che un mero rendiconto, in assenza di altra documentazione, potesse valere come prova della esistenza presso Banknord dei titoli ivi descritti, poiché una prova completa necessitava della presenza vuoi di un contratto quadro, vuoi della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito effettuato, ma nulla di ciò era stato prodotto dal depositario.8.

E' pure infondata l'eccezione di giudicato, sollevata dalla società controricorrente, sui fatti accertati dal giudice di primo grado in ragione della mancata impugnazione della sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, la proposizione dell'impugnazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell'impugnazione» (Cass., 27 aprile 2018, n. 10171).

Inoltre, «la sentenza emessa in un procedimento cumulativo, impugnata soltanto da alcune delle parti, passa in giudicato nei confronti dei soggetti non impugnanti e, trascorso il termine di cui all'art. 332 cod. proc. civ., la violazione di esso non produce alcun effetto, atteso che la notificazione prevista dall'art. 332 cod. proc. civ. non contiene una "vocatio in ius", ma ha valore di semplice "litis denuntiatio", volta a far conoscere ai destinatari l'esistenza di una impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora essa non sia esclusa o preclusa» (Cass., 30 novembre 2016, n. 24482).

9. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16835/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del socio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza del Popolo, n. 18. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pinciana, n. 25, giusta procura speciale redatta su foglio separato da intendersi come redatta in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO, n. 1746/2017, pubblicata in data 26 aprile 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2173/2015 del 17 febbraio 2015, aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione dei titoli, di risarcimento dei danni e di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., affermando che: -l'unica domanda ritualmente versata in giudizio era quella svolta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla posizione n. 1321 [OSCURATO:PERSONA], dovendo in ogni caso ritenersi infondata qualsivoglia domanda relativa alle restituzioni della posizione n. 1471, in quanto risultante trasferita a partire dal 25 maggio 2005 sul diverso soggetto rispetto alla convenuta, [OSCURATO:SOCIETA]; -relativamente alla posizione n. 1321 [OSCURATO:PERSONA] non poteva assegnarsi rilevanza di prova ai rendiconti, disconosciuti da Banknord, a firma di [OSCURATO:PERSONA]; -mancava qualsiasi prova o principio di prova che attestasse la tracciabilità dei trasferimenti dei titoli presso la convenuta, e dunque la loro effettuazione, e ciò diversamente da quanto parte attrice era stata in condizioni di fare per le altre posizioni descritte, con produzione di documentazione attestante la data di conferimento e il dettaglio dei titoli conferiti;-il rendiconto con cui [OSCURATO:PERSONA], quale Amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA], aveva attestato che presso tale ultima società i titoli prima riconducibili alla posizione n. 1321 risultavano transitati sulla posizione fiduciaria n. 41320/M di [OSCURATO:SOCIETA], comportava che le richieste avanzate verso la convenuta avrebbero dovuto correttamente rivolgersi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 26 aprile 2017, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, in conformità a quanto affermato dal giudice di primo grado, che, a prescindere dall'efficacia o meno del disconoscimento della documentazione prodotta, in ogni caso ciò che difettava era proprio la valenza probatoria della sussistenza dì un rapporto di deposito titoli, e in particolare dell'effettività dei titoli ivi indicati come depositati presso Banknord, con conseguente obbligazione restitutoria degli stessi. 3. I giudici di secondo grado, in particolare hanno rilevato che: -il disconoscimento effettuato da Banknord aveva quanto meno il valore di contestazione della circostanza che presso tale società fosse stata aperta una posizione indicata in tale documento come n. 1321 [OSCURATO:PERSONA] e che tale contestazione significava contestare quanto meno la certezza della data ivi apparente (in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di Banknord); -tale allegazione in ordine alla certezza della data era stata sviluppata negli scritti difensivi di Banknord e tanto bastava a mettere in dubbio la riconducibilità all'ente di un documento sottoscritto da un soggetto che avrebbe potuto predisporre tale documentazione solo successivamente alla perdita della carica; -di fronte a tale contestazione, doveva escludersi che un mero rendiconto, in assenza di altra documentazione, potesse valere come prova della esistenza presso Banknord dei titoli ivi descritti e che una prova completa necessitava della presenza vuoi di un contratto quadro, vuoi della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito offottuato, ma nulla di ciò ora stato prodotto dal depositario; - doveva escludersi la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo alla convenuta, dato che era stato prodotto in atti un documento, dei tutto analogo a quello datato 9 maggio 2005 emesso su carta intestata Banknord (doc. 13), il 24 giugno 2005 (doc. 14) che attestava che i medesimi titoli di cui al doc. 13 si trovavano depositati presso [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Salvini nel frattempo era divenuto amministratore; -era difficilmente comprensibile per quale ragione tale documento non poteva avere la medesima efficacia probatoria della sussistenza di un avvenuto trasferimento dei titoli da un soggetto ad un altro, ma soprattutto del fatto che l'ultima traccia dell'esistenza in deposito di tali titoli fosse stata in capo a BKN e non a Banknord; -era irragionevole dedurre, come aveva fatto l'appellante, che la «parola» di un liquidatore (che non aveva trovato traccia della posizione relativa ai titoli presso BKN) dovesse valere, da un punto di vista giuridico, più della contestazione effettuata da una società in bonis; -era paradossale e capzioso affermare che la sussistenza di un ordine di trasferimento doveva essere provata da Banknord, poiché mai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impartito ordini in tal senso, dato che l'appellante non era stato neppure in grado di provare in quale modo e in quale contesto contrattuale aveva conferito in deposito a Banknord titoli per il controvalore di circa 40 milioni di euro; -nulla era dato sapere, secondo le allegazioni dell'appellante, sulla fonte delle obbligazioni del depositario (in assenza di un contratto), con la conseguenza che asserire che vi era stato inadempimento e che la prova del corretto adempimento (di quali obbligazioni?) gravava sulla società asseritamente depositaria si palesava come un argomento difettante dei presupposti giuridici di base circa la sua sostenibilità.4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ; la Corte di appello, asserendo l'irrilevanza della questione dei disconoscimenti, avrebbe dovuto ricavare de plano la piena prova della stessa collocazione cronologica dei documenti in conformità a quanto vergato sui medesimi, restando semmai onere di controparte, che li avesse riconosciuti, quello di provarne una diversa; era proprio il tacito riconoscimento dei documenti invocato dalla parte attrice a rendere irrilevante la successione dei ruoli e dei poteri rappresentativi in capo al Salvini (che aveva ricoperto la carica di amministratore di Banknord sino al 2004, poi aveva assunto il ruolo di Direttore generale sino al 2005 e, infine, si era spostato alla [OSCURATO:SOCIETA].), poiché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva l'onere, per effettuare valido disconoscimento, di effettuare specifiche contestazioni proprio riguardo a tali aspetti, in difetto delle quali, restava processualmente asseverato il collegamento organico tra il Salvini e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.1 n motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, cui la società ricorrente intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di falsa applicazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 1.2 Ed invero la Corte di appello, confermando sul punto anche le statuizioni del giudice di primo grado, ha rigettato il gravame proposto dalla società ricorrente per la mancanza di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande azionate, ritenendo che, a prescindere dall'efficacia o meno del disconoscimento della documentazione prodotta, in ogni caso ciò che difettava era proprio la valenza probatoria della sussistenza di un rapporto di deposito titoli, e in particolare dell'effettività dei titoli ivi indicati come depositati presso Banknord, con conseguente obbligazione restitutoria degli stessi. I giudici di secondo grado hanno, poi, affermato, che la prova del contratto di deposito titoli non poteva ricavarsi dai rendiconti prodotti nel giudizio, poiché gli stessi erano stati disconosciuti dalla Banknord e che, anche a non volere riconoscere gli effetti di un vero e proprio disconoscimento, a tale disconoscimento doveva essere riconosciuto quanto meno il valore della contestazione della circostanza che presso tale società fosse stata aperta una posizione indicata in tale documento come n. 1321 [OSCURATO:PERSONA], ovvero della circostanza che detti rendiconti fossero stati stilati e compilati dal Salvini dopo la cessazione dalla carica di amministratore di Banknord. La Corte territoriale, dunque, di fronte alla contestazione dei rendiconti prodotti e in assenza di altra documentazione, ha ritenuto non provato il contratto di deposito titoli e ha affermato che necessitava la prova completa della presenza di un contratto quadro o della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito effettuato. 1.3 Si tratta, invero, di una valutazione degli elementi istruttori che costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, operata, peraltro, nel rispetto del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove, secondo cui, salvo che non si sia in presenza di prova che abbiano natura di prova legale, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11176). 1.4 Peraltro, non può sottacersi che il contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari è atto diverso dal rendiconto periodicamente inviato al cliente dalla società di gestione del portafoglio di strumenti finanziari, che costituisce un vero conto di gestione e non un mero riepilogo di dati storico-contabili (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24548). 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata non si era pronunciata sulla possibile efficacia confessoria delle dichiarazioni firmate da Salvini quale rappresentante di Banknord ex art. 2735 cod. civ. (o, quantomeno, su quella della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 cod. civ.); la decisione aveva individuato un più limitato percorso accertativo ed argomentativo, erroneamente ritenuto assorbente rispetto al più ampio tema di critica prospettato dall'appellante, ritenendo l'oggetto della critica assorbito dal valore degli avversari disconoscimenti limitato al profilo di datazione dei documenti; ed invero, come già dimostrato attraverso il primo motivo di ricorso, l'inefficacia dei disconoscimenti sui documenti determinava il loro tacito riconoscimento così da sancire il collegamento di imputabilità tra rappresentante e rappresentato e da impedire che il rappresentato potesse dirsi terzo rispetto alla data che compariva sui documenti stessi ex art. 2704 cod. civ.; la fattispecie in esame, in ogni caso, laddove non si fosse ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia, restava denunziabile per la mancanza di motivazione o per motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..2.1 Il motivo, in parte ripetitivo dei profili di censura già formulati con il primo motivo, è inammissibile. 2.2 Va osservato, al riguardo, che, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 5 marzo 2021, n. 6150; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882). 2.3 Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste nè il vizio di omessa pronuncia, né di omessa motivazione, poiché i giudici di secondo grado hanno affermato, con un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, che mancava la prova del contratto di deposito dei titoli e che i rendiconti prodotti erano stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., né la società attrice aveva prodotto ulteriori documenti a fondamento dei fatti costitutivi dedotti; ciò che implicava la perdita di rilevanza degli ulteriori profili di censura esposti sulle modalità del disconoscimento (contestazione generica e non specifica) e sugli effetti da ricollegare al disconoscimento stesso (riconoscimento tacito dei rendiconti o efficacia confessoria). 3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la Corte di appello aveva accertato fatti che nessuna parte aveva allegato, anzi fatti contrari a specifiche prese di posizione della parte convenuta, la quale aveva negato di avere avuto in custodia i titoli in parola, presa di posizione questa del tutto antitetica ed inconciliabile con la deduzione di un fatto avente efficacia liberatoria circa l'obbligazione negata, rappresentato dal trasferimento dei titoli preso altra società. 3.1 D motivo è infondato. 3.2 Ed invero la Corte di appello, sulla base dell'assunto che mancava la prova della esistenza presso Banknord dei titoli e che una prova completa necessitava della presenza di un contratto quadro o della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito effettuato, ha escluso la sussistenza di un obbligo di restituzione dei titoli in capo alla convenuta, tenuto conto che era stato prodotto in atti un documento, del tutto analogo a quello datato 9 maggio 2005 emesso su carta intestata Banknord (doc. 13), recante la data 24 giugno 2005 (doc. 14) che attestava che i medesimi titoli di cui al doc. 13 si trovavano depositati presso [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Salvini nel frattempo era divenuto amministratore, ciò che certamente non ha comportato l'effetto di dare rilevanza, in modo contraddittorio, a fatti estintivi o a fatti contrari alla difesa della parte convenuta, data la premessa iniziale della mancanza di prova da parte della società attrice del contratto di deposito e di affidamento dei titoli. 4. Con il quarto motivo si lamenta, in via di gradato subordine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1713, 1781, 2033 e 2697-1218 cod. civ.. La Corte di appello, una volta provata la custodia del portafoglio titoli in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avrebbe dovuto accogliere (anche richiamando la disciplina legale dei titoli in esame) la domanda restitutoria ovvero risarcitoria a seguito delle indicate disposizioni sostanziali che erano state dalla stessa Corte disapplicate.5. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.., essendo errato l'assunto della Corte di appello che, anche quando si ritenesse sussistente e provata una situazione di custodia in capo ad un intermediario di un portafogli titoli nell'interesse e per conto di un terzo, come era nel caso di specie, in difetto di allegazione e produzione completa del titolo contrattuale originario in forza del quale il portafoglio era stato depositato, di fatto, l'intermediario era esentato dalla sua restituzione o il depositante non aveva alcuna azione per recuperarlo. 5.1 I motivi, che vanno trattati insieme perchè connessi, sono infondati. 5.2 I motivi sono infondati, in primo luogo, perchè secondo la prospettazione della stessa società ricorrente il presupposto della sussistenza dell'obbligo di rendiconto e dell'obbligo di restituzione, è la prova del rapporto di un deposito amministrato da parte di un intermediario professionale, che i giudici di merito hanno ritenuto che non fosse stata fornita dalla società ricorrente. 5.3 I motivi sono pure infondati essendo del tutto errata la prospettazione argomentativa ricondotta alla Corte territoriale, che non ha affatto affermato che, in presenza della prova del contratto di deposito, operava una sorta di esenzione alla restituzione dei titoli e che il depositante non avrebbe avuto alcuna azione per recuperare il portafoglio, quanto piuttosto che, in assenza di un contratto, nulla era dato sapere sulla fonte delle obbligazioni del depositario e sull'esistenza di un eventuale inadempimento, né poteva essere affermato che la prova del corretto adempimento gravava sulla società asseritamente depositaria in difetto dei presupposti giuridici di base circa la sua sostenibilità. Ciò, per l'appunto, richiamando i principi statuiti da questa Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui «i/ creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., 3 luglio 2009, n. 15677). 6. Con il sesto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2702-2735 cod. civ., perchè la Corte di appello non avrebbe considerato che i due documenti di parte attrice (nn. 13 e 14 e, quanto a quest'ultimo, il suo originale sito nel gruppo documentale 27 unito alla seconda memoria attorea ex 183 cod. proc. civ.) avevano una valenza probatoria diversa, in quanto le scritture rese da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (parte processuale) erano state tacitamente riconosciute e si configuravano quali atti confessori stragiudiziali dotati di efficacia di prova legale, mentre le scritture compilate dal Salvini in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] in I.c.a. (non parte processuale) erano liberamente valutabile dal giudice e dovevano ritenersi come una confessione fatta ad un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]). 6.1 II motivo è manifestamente infondato, perchè si fonda sul presupposto, ancora una volta errato, dell'avvenuto riconoscimento tacito dei documenti sopra richiamati e sul contenuto di confessione sostanziale di tali documenti, mentre, per quanto già detto, in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, tale ricostruzione giuridica non è meritevole di accoglimento. 7. Con il settimo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. o, in subordine, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello aveva ribadito, erroneamente e del tutto apoditticamente, la mancanza di prova dei vari atti di conferimento senza considerare i documenti rievocati e le contestuali allegazioni della società appellante che rappresentavano, almeno in parte, la fase genetica del rapporto di custodia; la Corte di appello non aveva nemmeno preso posizione sulla critica in esame nonostante la esplicita richiesta in tal senso formulata nell'atto di gravame. 7.1 n motivo è inammissibile, dovendosi richiamare ancora una volta il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., 5 marzo 2021, n. 6150; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141 del 28/6/2018; Cass., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882). 7.2 Non sussistono, comunque, né il vizio di omessa pronuncia, né il vizio di omessa motivazione, poiché la Corte di appello ha affermato la mancanza di prova del contratto di deposito dei titoli, sul presupposto che i rendiconti depositati fossero stati disconosciuti o quanto meno contestati dalla società Banknord e, dunque, proprio prendendo in considerazione i documenti prodotti dalla stessa società, evidenziando che l'allegazione della controparte in ordine alla certezza della data era stata sviluppata negli scritti difensivi di Banknord e tanto bastava a mettere in dubbio la riconducibilità all'ente di un documento sottoscritto da un soggetto che avrebbe potuto predisporre tale documentazione solo successivamente alla perdita della carica e che, di fronte a tale contestazione, doveva escludersi che un mero rendiconto, in assenza di altra documentazione, potesse valere come prova della esistenza presso Banknord dei titoli ivi descritti, poiché una prova completa necessitava della presenza vuoi di un contratto quadro, vuoi della tracciabilità dei conferimenti dei titoli e del deposito effettuato, ma nulla di ciò era stato prodotto dal depositario.8. E' pure infondata l'eccezione di giudicato, sollevata dalla società controricorrente, sui fatti accertati dal giudice di primo grado in ragione della mancata impugnazione della sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, la proposizione dell'impugnazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell'impugnazione» (Cass., 27 aprile 2018, n. 10171). Inoltre, «la sentenza emessa in un procedimento cumulativo, impugnata soltanto da alcune delle parti, passa in giudicato nei confronti dei soggetti non impugnanti e, trascorso il termine di cui all'art. 332 cod. proc. civ., la violazione di esso non produce alcun effetto, atteso che la notificazione prevista dall'art. 332 cod. proc. civ. non contiene una "vocatio in ius", ma ha valore di semplice "litis denuntiatio", volta a far conoscere ai destinatari l'esistenza di una impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora essa non sia esclusa o preclusa» (Cass., 30 novembre 2016, n. 24482). 9. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a tito
Sentenza Cassazione n. 14588/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris