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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 18093/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22712/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Tiepolo n. 21, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 122/28/13, depositata il 10 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto : Tributi-Ritardata fatturazione di compensi professionali -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 122/28/13 del 10/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 88/57/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004 e conseguenti alla ritardata fatturazione di compensi;

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha chiestola sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130;

2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22712/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Tiepolo n. 21, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 122/28/13, depositata il 10 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi-Ritardata fatturazione di compensi professionali -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 122/28/13 del 10/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 88/57/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004 e conseguenti alla ritardata fatturazione di compensi; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa. 4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha chiestola sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; 2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom