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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45063/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha qualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità ritenendo preminente il dato ponderale in ragione delle 640 dosi medie ricavabili e della particolare purezza dello stupefacente rinvenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha qualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità ritenendo preminente il dato ponderale in ragione delle 640 dosi medie ricavabili e della particolare purezza dello stupefacente rinvenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 45063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris