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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 02600/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti.

Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso è consentito nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dunque per questioni attinenti all'espressione della volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nella specie, il ricorrente ha posto invece, in termini generici ed assertivi, il tema della mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che ha nel caso ad oggetto cocaina, per il considerevole titolo attivo di 90 grammi.

Si invoca, dunque, una rivalutazione degli elementi considerati che non ha certo caratteri di evidenza e che fonda su doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, basate su una rivalutazione della condotta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2022 Il cons liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso è consentito nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dunque per questioni attinenti all'espressione della volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, il ricorrente ha posto invece, in termini generici ed assertivi, il tema della mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che ha nel caso ad oggetto cocaina, per il considerevole titolo attivo di 90 grammi. Si invoca, dunque, una rivalutazione degli elementi considerati che non ha certo caratteri di evidenza e che fonda su doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, basate su una rivalutazione della condotta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il cons liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris