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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 novembre 1975

Cassazione n. 34824/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1975 avverso la sentenza del 15/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusione del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], maresciallo della Marina militare, addetto alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, in ordine al reato continuato di abbandono di posto (art. 120 cod. pen. mil . pace), in quanto - comandato di servizio, quale sottufficiale di ispezione - se ne allontanava ripetutamente, senza autorizzazione, tra il marzo e il settembre 2019 per attendere ad esigenze al servizio estranee (l'accompagnamento e/o la ripresa dei figli da scuola).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

La penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata su base meramente indiziaria, in difetto dei necessari requisiti di fattispecie, oggettivi e soggettivi.

La condotta tenuta si sarebbe infatti risolta in brevi episodi di allontanamento dal servizio, autorizzati dal superiore gerarchico, previa sostituzione e in costanza di pronta reperibilità.

Ciò a fronte dell'inesistenza di una consegna precisa, che regolasse puntualmente il comportamento che l'imputato dovesse tenere.

Né risultava che l'imputato avesse agito nella consapevolezza di violare le prescrizioni integranti la consegna, essendo egli un militare di lungo corso, estremamente diligente, la cui buona fede non si sarebbe dovuto contestare.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

2. Dal lato oggettivo, la giurisprudenza di questa Corte ha già precisato che, ai finì della configurabilità del delitto di abbandono del posto da parte del militare di guardia o in servizio, l'obbligo di rimanere al proprio posto durante il turno comandato, e di non allontanarsene senza autorizzazione, deriva direttamente dalla legge, e non è richiesto che, al riguardo, vengano all'interessato previamente impartite consegne particolari, che specifichino ulteriormente il comportamento da tenere (Sez. 1, n. 19680 del 08/02/2001, Ledda, P,v. 219497-01).Ciò posto, a fronte delle ripetute occasioni in cui l'imputato lasciò la sede di servizio, dedicandosi ad incombenze personali e familiari (comportamento risultante dalle riprese del sistema di videosorveglianza, e di fatto non contestato), l'assenza di autorizzazione del superiore gerarchico è comprovata (non già su base indiziaria, ma) dalla testimonianza di quest'ultimo, giudicato dalla sentenza impugnata credibile e attendibile per la serenità del suo narrato e l'assenza di qualsivoglia ragione di personale rancore o risentimento.

Né possono rilevare, in senso scriminante, eventuali sostituzioni, o altre modalità di adempimento del servizio, non disposte dal predetto superiore o con lui concordate.

La ricostruzione obiettiva dell'occorso si base, dunque, su un compendio istruttorio adeguatamente valutato, palesemente incensurabile in questa sede.

3. Dal lato soggettivo, il reato di cui all'art. 120 cod. pen. mil . pace è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di allontanarsi dal posto di guarda o di servizio, nella consapevolezza di non essere a tanto autorizzato (da ultimo, Sez. 1, n. 24956 del 31/05/2022 Cubeddu, Rv. 283198- 01), senza che sia dato al militare di stabilire, da sé solo, se la condotta possa influire sulla regolarità ed efficienza del servizio, che è il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, Porcu, Rv. 178826- 01).

Di una tale consapevolezza, in capo all'imputato, non è davvero possibile dubitare, sicché le doglianze sull'elemento soggettivo sono, del pari, palesemente prive di pregio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1975 avverso la sentenza del 15/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusione del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], maresciallo della Marina militare, addetto alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, in ordine al reato continuato di abbandono di posto (art. 120 cod. pen. mil . pace), in quanto - comandato di servizio, quale sottufficiale di ispezione - se ne allontanava ripetutamente, senza autorizzazione, tra il marzo e il settembre 2019 per attendere ad esigenze al servizio estranee (l'accompagnamento e/o la ripresa dei figli da scuola). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. La penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata su base meramente indiziaria, in difetto dei necessari requisiti di fattispecie, oggettivi e soggettivi. La condotta tenuta si sarebbe infatti risolta in brevi episodi di allontanamento dal servizio, autorizzati dal superiore gerarchico, previa sostituzione e in costanza di pronta reperibilità. Ciò a fronte dell'inesistenza di una consegna precisa, che regolasse puntualmente il comportamento che l'imputato dovesse tenere. Né risultava che l'imputato avesse agito nella consapevolezza di violare le prescrizioni integranti la consegna, essendo egli un militare di lungo corso, estremamente diligente, la cui buona fede non si sarebbe dovuto contestare. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. Dal lato oggettivo, la giurisprudenza di questa Corte ha già precisato che, ai finì della configurabilità del delitto di abbandono del posto da parte del militare di guardia o in servizio, l'obbligo di rimanere al proprio posto durante il turno comandato, e di non allontanarsene senza autorizzazione, deriva direttamente dalla legge, e non è richiesto che, al riguardo, vengano all'interessato previamente impartite consegne particolari, che specifichino ulteriormente il comportamento da tenere (Sez. 1, n. 19680 del 08/02/2001, Ledda, P,v. 219497-01).Ciò posto, a fronte delle ripetute occasioni in cui l'imputato lasciò la sede di servizio, dedicandosi ad incombenze personali e familiari (comportamento risultante dalle riprese del sistema di videosorveglianza, e di fatto non contestato), l'assenza di autorizzazione del superiore gerarchico è comprovata (non già su base indiziaria, ma) dalla testimonianza di quest'ultimo, giudicato dalla sentenza impugnata credibile e attendibile per la serenità del suo narrato e l'assenza di qualsivoglia ragione di personale rancore o risentimento. Né possono rilevare, in senso scriminante, eventuali sostituzioni, o altre modalità di adempimento del servizio, non disposte dal predetto superiore o con lui concordate. La ricostruzione obiettiva dell'occorso si base, dunque, su un compendio istruttorio adeguatamente valutato, palesemente incensurabile in questa sede. 3. Dal lato soggettivo, il reato di cui all'art. 120 cod. pen. mil . pace è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di allontanarsi dal posto di guarda o di servizio, nella consapevolezza di non essere a tanto autorizzato (da ultimo, Sez. 1, n. 24956 del 31/05/2022 Cubeddu, Rv. 283198- 01), senza che sia dato al militare di stabilire, da sé solo, se la condotta possa influire sulla regolarità ed efficienza del servizio, che è il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, Porcu, Rv. 178826- 01). Di una tale consapevolezza, in capo all'imputato, non è davvero possibile dubitare, sicché le doglianze sull'elemento soggettivo sono, del pari, palesemente prive di pregio. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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