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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33355/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28103/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287; -controricorrente - Oggetto: 17– 28103 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Calabria – Catanzaro n. 687 / 04 /20 1 5 pronunciata il 16 aprile 201 4 e depositata il 7 maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata del contenzioso tributario di cui alla l. n. 197/2022, versando in atti la relativa domanda con quietanza della prima rata; che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28103/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287; -controricorrente - Oggetto: 17– 28103 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Calabria – Catanzaro n. 687 / 04 /20 1 5 pronunciata il 16 aprile 201 4 e depositata il 7 maggio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata del contenzioso tributario di cui alla l. n. 197/2022, versando in atti la relativa domanda con quietanza della prima rata; che le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così decis
Sentenza Cassazione n. 33355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris