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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22244/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 410/2023depositata il 27/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso per decreto ingiuntivo l’[OSCURATO:PERSONA] chiese al [OSCURATO:PERSONA] di voler ingiungere al Ministero dell’Interno di pagare in proprioNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026favore l’importo di euro 248.237,49 e accessori, a titolo di maggiorcompenso dovutole per le spese di custodia dei veicoli interessati daiprovvedimenti di alienazione straordinaria, emanati dalla Prefettura diAgrigento in applicazione dell’art. 38 d.l. n. 269/2003, importocommisurato alle tariffe prefettizie, in ragione della pronuncia diincostituzionalità del comma 6 della predetta norma con sentenza dellaCorte Costituzionale n. 92/2013.In accoglimento del ricorso il Tribunale di Palermo, con decreto ingiuntivon. 2577/2014 del 16 giugno 2014, ingiunse al Ministero dell’Interno dipagare la predetta somma, oltre interessi e spese del procedimentomonitorio.Avverso il decreto propose opposizione il Ministero innanzi al Tribunale diPalermo, chiedendone la nullità e la revoca per insussistenza deipresupposti per il giudizio monitorio nonché per intervenuta prescrizione.Costituito il contraddittorio, l’opposto contestò la fondatezzadell’opposizione, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 2514 del 11 maggio 2017, il Tribunale di Palermo rigettòl’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo 2577/2014, con condannadell’opponente al pagamento delle spese di giudizio.2.

Con atto di citazione in appello notificato l’11 dicembre 2017, ilMinistero dell’Interno ha impugnato la decisione per quattro motivi: con ilprimo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendorimessa alla discrezionalità amministrativa la determinazione delle tariffeda applicare; con il secondo, ha rilevato la violazione e falsa applicazionedell’art. 136 Cost. e, in particolare, l’inidoneità della sentenza n. 92/2013,con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normasopra richiamata, a produrre effetti nel presente giudizio, “trattandosi dirapporto esaurito”, sia perché la controparte non aveva impugnato neitermini di legge il decreto con cui la Prefettura di Agrigento aveva dispostola cessione dei veicoli in custodia con relativa liquidazione dei compensi,Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026sia perché la controparte con decreto ingiuntivo n. 4898/2013, nonopposto, aveva già azionato la pretesa creditoria per cui è causa perl’importo di euro 61.467,92; con il terzo, ha dedotto il proprio parzialedifetto di legittimazione; con l’ultimo, la prescrizione parziale delle avversepretese.Instaurato il contraddittorio, la [OSCURATO:SOCIETA], eccepita l’inammissibilità dell’attodi appello ex artt. 342 e 448 bis c.p.c., nel merito ne ha contestato lafondatezza, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 410/2023, pubblicata il 27/02/2023, il giudice delgravame, disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilitàdell’appello e respinta altresì l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario sollevata dall’Amministrazione, ha accolto nel meritol’impugnazione ed ha revocato il D.I. n. 2577/2014, condannando la parteappellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto fondato il secondo motivo diappello nella parte in cui il Ministero aveva opposto, in relazione al creditovantato da controparte, la formazione del giudicato, avendo la Gibiautogià azionato il diritto di credito per cui è causa, seppur per altro importo,con decreto ingiuntivo n. 4898/2013, non opposto.Il giudice dell’impugnazione ha posto a fondamento della propria decisionele seguenti considerazioni: emergeva dagli atti, né risultava contestato,che con il predetto decreto ingiuntivo la [OSCURATO:SOCIETA] avesse chiesto alMinistero il pagamento dell’importo di euro 61.467,92 a titolo di compensoper l’attività di custode giudiziario in relazione al medesimoprovvedimento di alienazione straordinaria, in ragione dell’importo daliquidarsi in virtù della normativa poi dichiarata incostituzionale; come daconsolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudicato, nellaspecie dato dal decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, copre il dedottoed il deducibile; la [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, non poteva vantare con riferimentoal medesimo rapporto una diversa quantificazione del credito, sulla base diNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026una pronuncia della Corte Costituzionale peraltro già esistente al momentodell’emissione del decreto ingiuntivo predetto; come chiarito dalla S.C., glieffetti della pronuncia di incostituzionalità del Giudice delle leggi non siestendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenutaformazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cuil'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovveroper essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioninon direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronunciad'incostituzionalità; infine, non era evincibile dal ricorso per decretoingiuntivo del 2013 che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse inteso agire solo per unaporzione del credito scaturente dal provvedimento di alienazione, epertanto risultava infondata sul punto la prospettazione di parte appellata.3.

Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione Gibiautos.r.l., sulla base di due motivi.Il Ministero dell’Intero non ha depositato controricorso nei termini dilegge.Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., la causa, su istanza del ricorrente, è stata,quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente richiamato quanto affermato da Sez.

U.n. 9611 del 10/04/2024, secondo cui, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazioneNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.,suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa.Non va ravvisata, poi, la necessità di rimettere la decisione del presentegiudizio alle Sezioni Unite, poiché la pronuncia è conforme ad unorientamento consolidato di questa Corte ed il ricorso non offre argomentiper un suo superamento o per ulteriori approfondimenti.Tanto precisato, può ora passarsi all’esame dei motivi di ricorso.2.

Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione della sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. art. 324 c.p.c.Ad avviso della ricorrente, sarebbe inappropriato il richiamo del giudicedell’appello al principio di diritto in base al quale l’efficacia di giudicato diun decreto ingiuntivo non opposto non si limita al credito azionato “maanche al titolo posto a fondamento dello stesso precludendo in tal modoogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativadomanda in altro giudizio”.In base a tale prospettazione, con il decreto ingiuntivo n. 2577/2014,oggetto di opposizione e del presente giudizio, l’impresa avrebbe richiestoil riconoscimento del diritto al pagamento della differenza delle spese dicustodia non liquidate con il provvedimento di alienazione straordinaria,mentre con la domanda giudiziale, alla quale aveva fatto seguito il decretoingiuntivo n. 4898/2013 passato in giudicato, era stato richiesto ilpagamento di quanto liquidato con il decreto di alienazione straordinariaper le spese di custodia calcolate secondo le tariffe dell’art. 38 d.l.269/2003, poi dichiarate incostituzionali.Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/20263.

Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. e, in subordine ai sensi del successivo n. 5, la violazione degli art.132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per motivazioneapparente.Nell’ottica di parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso ogniriferimento alle ragioni per le quali il decreto ingiuntivo n. 4898/2013riguardava fatti direttamente ricollegati al decreto ingiuntivo n.2577/2014, tanto da coprire con forza di giudicato la materia delcontendere sottoposta alla sua decisione.In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di dar conto inmotivazione degli elementi dai quali, in concreto, dedurre il proprioconvincimento in ordine all'intervenuto ostativo giudicato, e si sarebbelimitata ad affermare l'esistenza di un generico collegamento tra i duedecreti ingiuntivi, senza esplicitare quale sarebbe stato tale ipoteticocollegamento, né per quale ragione si sarebbe trattato di un collegamentorilevante ai fini del giudicato, non dando conto di quali sarebbero stati ifatti accertati nel precedente decreto, che avrebbero impedito dipronunciarsi sulla domanda proposta nel presente giudizio.4.

I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente inragione della loro connessione, sono infondati.Il diritto di credito per cui è causa, da intendersi identificato dai fattidedotti nel ricorso monitorio, è già stato azionato e soddisfatto, seppureper minore importo, in un precedente ricorso monitorio non opposto eperciò avente efficacia pro iudicato per la sua omessa opposizione, attesoche anche quel decreto si fondava sulle medesime vicende dedotte nelpresente giudizio, nell’ambito del quale la ricorrente si limita a sollecitarel’integrazione del compenso asseritamente dovuto per effetto delladeclaratoria di incostituzionalità della norma originariamente applicabile.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha correttamente applicato il consolidato principioespresso da questa Corte per cui, ove non sia proposta opposizione, “[…]Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaroacquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, maanche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendoin tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazionedella relativa domanda in altro giudizio”, e sempre che il ricorrente nonabbia espressamente dichiarato di agire solo per una porzione del creditoscaturente dal medesimo rapporto.

Principio, il predetto, comunementeidentificato nella c.d.

“preclusione del dedotto e del deducibile”, in ragionedella quale, come ricordato nella recente ordinanza n. 10423/2023 dellaPrima Sezione Civile di questa Corte: “Non rilevano, pertanto, atti che sisono verificati prima della formazione del titolo e che la parte avrebbepotuto far valere nel corso del giudizio, posto che il giudicato copre ildedotto ed il deducibile. […] Resta salva ed impregiudicata soltanto lasopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazionedel giudicato stesso”.Con la sentenza impugnata è stato giustamente riconosciuto che, stante laprecedente declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38, co.

VI, D.L.269/2003 del 29 maggio 2013, la ricorrente avrebbe dovuto richiedere,già in sede di proposizione del primo ricorso per decreto ingiuntivo dell’8ottobre 2013, il pagamento dei compensi per l’attività di custodia svolta inbase alle più favorevoli tariffe predisposte dalla Prefettura di Agrigento,ovvero, in alternativa, formulare espressa riserva di agire per la differenzadovuta con separata domanda.

Tanto, senza trascurare l’ulteriorecircostanza, richiamata dal giudice d’appello e neppure contestata daparte ricorrente, che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 92/2013era già esistente al momento dell’emissione del decreto ingiuntivopredetto.Va infine rilevato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza,anche costituzionale, il giudicato civile è insensibile financo alladichiarazione di incostituzionalità della norma sulla cui base si è formato,Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026che, quindi, continua a trovare applicazione al “rapporto esaurito” anchese espunta dall’ordinamento: “[…] gli effetti dell'incostituzionalità non siestendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo,per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro eventocui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo,ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze eprescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi,dalla pronuncia d’incostituzionalità” (cfr. Cass. Civ., sentenza n.20381/2012 e, conf., Corte cost., sentenza n. 10/2015).

Né potrebbeessere altrimenti, stante la chiarezza del disposto dell’art. 30, co.

IV, L. n.87/1953 che circoscrive la cessazione degli effetti del giudicato alla solasentenza penale irrevocabile travolta dalla pronuncia di incostituzionalità,per la diretta incidenza di essa sulla quaestio libertatis.5.

Il ricorso è dunque respinto con aggravio delle spese processuali.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., in assenza di controricorso delMinistero, va applicato - come previsto dal terzo comma, ultima parte,dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. - il quarto comma dell’art. 96,c.p.c.., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento infavore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti dilegge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (cfr.Cass.

S.U. n. 27433/2023; Cass.

S.U. n. 27195/2023; Cass.

S.U. n.27947/2023).Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell’importo dieuro 3.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 25.6.2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 410/2023depositata il 27/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l’[OSCURATO:PERSONA] chiese al [OSCURATO:PERSONA] di voler ingiungere al Ministero dell’Interno di pagare in proprioNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026favore l’importo di euro 248.237,49 e accessori, a titolo di maggiorcompenso dovutole per le spese di custodia dei veicoli interessati daiprovvedimenti di alienazione straordinaria, emanati dalla Prefettura diAgrigento in applicazione dell’art. 38 d.l. n. 269/2003, importocommisurato alle tariffe prefettizie, in ragione della pronuncia diincostituzionalità del comma 6 della predetta norma con sentenza dellaCorte Costituzionale n. 92/2013.In accoglimento del ricorso il Tribunale di Palermo, con decreto ingiuntivon. 2577/2014 del 16 giugno 2014, ingiunse al Ministero dell’Interno dipagare la predetta somma, oltre interessi e spese del procedimentomonitorio.Avverso il decreto propose opposizione il Ministero innanzi al Tribunale diPalermo, chiedendone la nullità e la revoca per insussistenza deipresupposti per il giudizio monitorio nonché per intervenuta prescrizione.Costituito il contraddittorio, l’opposto contestò la fondatezzadell’opposizione, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 2514 del 11 maggio 2017, il Tribunale di Palermo rigettòl’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo 2577/2014, con condannadell’opponente al pagamento delle spese di giudizio.2. Con atto di citazione in appello notificato l’11 dicembre 2017, ilMinistero dell’Interno ha impugnato la decisione per quattro motivi: con ilprimo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendorimessa alla discrezionalità amministrativa la determinazione delle tariffeda applicare; con il secondo, ha rilevato la violazione e falsa applicazionedell’art. 136 Cost. e, in particolare, l’inidoneità della sentenza n. 92/2013,con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normasopra richiamata, a produrre effetti nel presente giudizio, “trattandosi dirapporto esaurito”, sia perché la controparte non aveva impugnato neitermini di legge il decreto con cui la Prefettura di Agrigento aveva dispostola cessione dei veicoli in custodia con relativa liquidazione dei compensi,Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026sia perché la controparte con decreto ingiuntivo n. 4898/2013, nonopposto, aveva già azionato la pretesa creditoria per cui è causa perl’importo di euro 61.467,92; con il terzo, ha dedotto il proprio parzialedifetto di legittimazione; con l’ultimo, la prescrizione parziale delle avversepretese.Instaurato il contraddittorio, la [OSCURATO:SOCIETA], eccepita l’inammissibilità dell’attodi appello ex artt. 342 e 448 bis c.p.c., nel merito ne ha contestato lafondatezza, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 410/2023, pubblicata il 27/02/2023, il giudice delgravame, disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilitàdell’appello e respinta altresì l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario sollevata dall’Amministrazione, ha accolto nel meritol’impugnazione ed ha revocato il D.I. n. 2577/2014, condannando la parteappellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto fondato il secondo motivo diappello nella parte in cui il Ministero aveva opposto, in relazione al creditovantato da controparte, la formazione del giudicato, avendo la Gibiautogià azionato il diritto di credito per cui è causa, seppur per altro importo,con decreto ingiuntivo n. 4898/2013, non opposto.Il giudice dell’impugnazione ha posto a fondamento della propria decisionele seguenti considerazioni: emergeva dagli atti, né risultava contestato,che con il predetto decreto ingiuntivo la [OSCURATO:SOCIETA] avesse chiesto alMinistero il pagamento dell’importo di euro 61.467,92 a titolo di compensoper l’attività di custode giudiziario in relazione al medesimoprovvedimento di alienazione straordinaria, in ragione dell’importo daliquidarsi in virtù della normativa poi dichiarata incostituzionale; come daconsolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudicato, nellaspecie dato dal decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, copre il dedottoed il deducibile; la [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, non poteva vantare con riferimentoal medesimo rapporto una diversa quantificazione del credito, sulla base diNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026una pronuncia della Corte Costituzionale peraltro già esistente al momentodell’emissione del decreto ingiuntivo predetto; come chiarito dalla S.C., glieffetti della pronuncia di incostituzionalità del Giudice delle leggi non siestendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenutaformazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cuil'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovveroper essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioninon direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronunciad'incostituzionalità; infine, non era evincibile dal ricorso per decretoingiuntivo del 2013 che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse inteso agire solo per unaporzione del credito scaturente dal provvedimento di alienazione, epertanto risultava infondata sul punto la prospettazione di parte appellata.3. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione Gibiautos.r.l., sulla base di due motivi.Il Ministero dell’Intero non ha depositato controricorso nei termini dilegge.Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., la causa, su istanza del ricorrente, è stata,quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente richiamato quanto affermato da Sez. U.n. 9611 del 10/04/2024, secondo cui, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazioneNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.,suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa.Non va ravvisata, poi, la necessità di rimettere la decisione del presentegiudizio alle Sezioni Unite, poiché la pronuncia è conforme ad unorientamento consolidato di questa Corte ed il ricorso non offre argomentiper un suo superamento o per ulteriori approfondimenti.Tanto precisato, può ora passarsi all’esame dei motivi di ricorso.2. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione della sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. art. 324 c.p.c.Ad avviso della ricorrente, sarebbe inappropriato il richiamo del giudicedell’appello al principio di diritto in base al quale l’efficacia di giudicato diun decreto ingiuntivo non opposto non si limita al credito azionato “maanche al titolo posto a fondamento dello stesso precludendo in tal modoogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativadomanda in altro giudizio”.In base a tale prospettazione, con il decreto ingiuntivo n. 2577/2014,oggetto di opposizione e del presente giudizio, l’impresa avrebbe richiestoil riconoscimento del diritto al pagamento della differenza delle spese dicustodia non liquidate con il provvedimento di alienazione straordinaria,mentre con la domanda giudiziale, alla quale aveva fatto seguito il decretoingiuntivo n. 4898/2013 passato in giudicato, era stato richiesto ilpagamento di quanto liquidato con il decreto di alienazione straordinariaper le spese di custodia calcolate secondo le tariffe dell’art. 38 d.l.269/2003, poi dichiarate incostituzionali.Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/20263. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. e, in subordine ai sensi del successivo n. 5, la violazione degli art.132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per motivazioneapparente.Nell’ottica di parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso ogniriferimento alle ragioni per le quali il decreto ingiuntivo n. 4898/2013riguardava fatti direttamente ricollegati al decreto ingiuntivo n.2577/2014, tanto da coprire con forza di giudicato la materia delcontendere sottoposta alla sua decisione.In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di dar conto inmotivazione degli elementi dai quali, in concreto, dedurre il proprioconvincimento in ordine all'intervenuto ostativo giudicato, e si sarebbelimitata ad affermare l'esistenza di un generico collegamento tra i duedecreti ingiuntivi, senza esplicitare quale sarebbe stato tale ipoteticocollegamento, né per quale ragione si sarebbe trattato di un collegamentorilevante ai fini del giudicato, non dando conto di quali sarebbero stati ifatti accertati nel precedente decreto, che avrebbero impedito dipronunciarsi sulla domanda proposta nel presente giudizio.4. I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente inragione della loro connessione, sono infondati.Il diritto di credito per cui è causa, da intendersi identificato dai fattidedotti nel ricorso monitorio, è già stato azionato e soddisfatto, seppureper minore importo, in un precedente ricorso monitorio non opposto eperciò avente efficacia pro iudicato per la sua omessa opposizione, attesoche anche quel decreto si fondava sulle medesime vicende dedotte nelpresente giudizio, nell’ambito del quale la ricorrente si limita a sollecitarel’integrazione del compenso asseritamente dovuto per effetto delladeclaratoria di incostituzionalità della norma originariamente applicabile.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha correttamente applicato il consolidato principioespresso da questa Corte per cui, ove non sia proposta opposizione, “[…]Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaroacquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, maanche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendoin tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazionedella relativa domanda in altro giudizio”, e sempre che il ricorrente nonabbia espressamente dichiarato di agire solo per una porzione del creditoscaturente dal medesimo rapporto. Principio, il predetto, comunementeidentificato nella c.d. “preclusione del dedotto e del deducibile”, in ragionedella quale, come ricordato nella recente ordinanza n. 10423/2023 dellaPrima Sezione Civile di questa Corte: “Non rilevano, pertanto, atti che sisono verificati prima della formazione del titolo e che la parte avrebbepotuto far valere nel corso del giudizio, posto che il giudicato copre ildedotto ed il deducibile. […] Resta salva ed impregiudicata soltanto lasopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazionedel giudicato stesso”.Con la sentenza impugnata è stato giustamente riconosciuto che, stante laprecedente declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38, co. VI, D.L.269/2003 del 29 maggio 2013, la ricorrente avrebbe dovuto richiedere,già in sede di proposizione del primo ricorso per decreto ingiuntivo dell’8ottobre 2013, il pagamento dei compensi per l’attività di custodia svolta inbase alle più favorevoli tariffe predisposte dalla Prefettura di Agrigento,ovvero, in alternativa, formulare espressa riserva di agire per la differenzadovuta con separata domanda. Tanto, senza trascurare l’ulteriorecircostanza, richiamata dal giudice d’appello e neppure contestata daparte ricorrente, che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 92/2013era già esistente al momento dell’emissione del decreto ingiuntivopredetto.Va infine rilevato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza,anche costituzionale, il giudicato civile è insensibile financo alladichiarazione di incostituzionalità della norma sulla cui base si è formato,Numero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026che, quindi, continua a trovare applicazione al “rapporto esaurito” anchese espunta dall’ordinamento: “[…] gli effetti dell'incostituzionalità non siestendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo,per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro eventocui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo,ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze eprescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi,dalla pronuncia d’incostituzionalità” (cfr. Cass. Civ., sentenza n.20381/2012 e, conf., Corte cost., sentenza n. 10/2015). Né potrebbeessere altrimenti, stante la chiarezza del disposto dell’art. 30, co. IV, L. n.87/1953 che circoscrive la cessazione degli effetti del giudicato alla solasentenza penale irrevocabile travolta dalla pronuncia di incostituzionalità,per la diretta incidenza di essa sulla quaestio libertatis.5. Il ricorso è dunque respinto con aggravio delle spese processuali.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., in assenza di controricorso delMinistero, va applicato - come previsto dal terzo comma, ultima parte,dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. - il quarto comma dell’art. 96,c.p.c.., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento infavore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti dilegge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (cfr.Cass. S.U. n. 27433/2023; Cass. S.U. n. 27195/2023; Cass. S.U. n.27947/2023).Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 14275/2023Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 22244/2026Data pubblicazione 29/06/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell’importo dieuro 3.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 25.6.2026.[OSCURATO:PERSONA]