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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05612/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quello del Tribunale di Caltanissetta, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva disposto la confisca del saldo attivo del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], del saldo attivo di quello intestato a [OSCURATO:PERSONA], di un immobile sito in Gela di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], del complesso aziendale della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e di un'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in precedenza, era stato sottoposto a misura di prevenzione personale sulla base della ritenuta appartenenza all'associazione di stampo mafioso degli Emmanuello, delitto per il quale aveva riportato sentenza irrevocabile di condanna, oltre che della partecipazione di numerosi reati fine risalenti al periodo 1995 - 1999; le sue frequentazioni con soggetti pregiudicati erano proseguite fino al 2008; da quell'epoca egli era detenuto.

Definitivamente scarcerato nel 2016, ne era stata confermata la pericolosità sociale, non emergendo l'allontanamento dall'associazione mafiosa.

Il Tribunale aveva ritenuto dimostrata la disponibilità indiretta in capo al Ganci dell'azienda e dei beni intestati ai figli e alla moglie, tutti privi di reddito, risultando anche documentalmente il trasferimento di somme dal conto corrente del Ganci a quello dei familiari per i relativi acquisti.

Il Tribunale non aveva conteggiato tra le fonti reddituali attive l'importo riscosso per il riscatto di una polizza assicurativa sulla vita, in quanto i premi erano stati versati nel periodo di pericolosità del proposto, nonché le somme liquidate per sinistri ai familiari, per buona parte in epoca recente; non aveva ritenuto provata il versamento di una somma, a titolo di finanziamento, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel 2008; non aveva conteggiato le somme percepite "in nero" dalla moglie del proposto.

Il Tribunale aveva, quindi, ritenuto sussistente una forte sproporzione tra entrate complessive e uscite del nucleo familiare nel periodo dal 2000 al 2016 e, benché il periodo di pericolosità si estendesse dal 1990 al 2008, aveva ritenuto che le somme fossero state ricavate dalla pregressa attività illecita.

La Corte territoriale riteneva, in primo luogo, sussistente il requisito soggettivo dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di confisca (l'autovettura era stata acquistata nel 2008, così come l'azienda esercente il bar, l'immobile era stato acquistato nel 2016).

Trattandosi di soggetto con pericolosità qualificata, che ricorreva nell'intero percorso esistenziale del proposto, era legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali e le utilità delle quali non risultasse in alcun modo, giustificato il legittimo possesso.

La pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] era presente fino all'acquisizione di tutti i beni oggetto della misura, atteso che in nessun modo emergeva la cessazione di tale pericolosità dopo il 2008 e, tanto meno, la rescissione del vincolo mafioso.

La Corte territoriale riteneva ininfluenti l'assoluzione dal delitto di omicidio e la revoca della misura di sicurezza dl parte del Magistrato di sorveglianza: la sentenza di assoluzione non aveva affatto smentito il coinvolgimento di Ganci nelle vicende mafiose del gruppo Emmanuello, mentre il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato adottato successivamente al decreto del Tribunale e, comunque, era stato emesso sulla base di diversi presupposti e aveva finalità differenti.

Secondo la Corte, non era stata fornita dimostrazione della non riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni formalmente acquistati dai familiari.

Con riferimento all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, operava la presunzione di fittizietà dell'intestazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, poiché l'acquisto era stato effettuato nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, essendo [OSCURATO:PERSONA] convivente con il proposto e non avendo autonome disponibilità finanziarie.

Sussistevano gli elementi indicativi della fittizietà dell'intestazione anche per gli altri beni, atteso che la moglie e i due figli di [OSCURATO:PERSONA] non erano in possesso, al momento dell'acquisto dei beni, di risorse economiche sufficienti.

In particolare, la Corte riteneva, quanto al Bar acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 per la somma di euro 30.000, che egli non avesse effettiva capacità patrimoniale: il reddito per lavoro dipendente (euro 10.000) era insufficiente e, per di più, egli aveva effettuato altre spese; inoltre, non vi era prova del prestito da parte della zia [OSCURATO:PERSONA] di una somma ricevuta dal di lei suocero: mancava, infatti, qualunque prova della restituzione della somma alla donna; su questo aspetto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano credibili e contrastavano con quelle rese dal diretto interessato, [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l'esame dei movimenti del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] smentiva la versione del prestito trasformatosi in una parziale donazione, mentre non era stata provata la ricezione della somma di euro 10.000 a titolo di risarcimento danni da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Anche l'acquisto dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto con denaro proveniente dal padre; inoltre, i premi della polizza vita scaduta nel 2014 erano stati pagati nel periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e, in mancanza di altri redditi, tale pagamento doveva ritenersi avvenuti con i proventi delle attività illecite.

Analogamente doveva ritenersi quanto all'acquisto dell'autovettura da parte di [OSCURATO:PERSONA]: non era provato che la somma ricevuta nel 2005 a titolo di risarcimento del danno fosse stata utilizzata nel 2008 per l'acquisto dell'autovettura, in mancanza di entrate sufficienti a coprire le spese effettuate dal nucleo familiare.

Del resto, nello stesso anno era stato acquistato anche il bar da [OSCURATO:PERSONA], con una palese sproporzione tra entrate e uscite del nucleo familiare.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Poiché il Bar era stato acquistato nel 2008, mentre la proposta di confisca era stata avanzata nel 2017, era necessario accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale in cui si era verificato l'acquisto.

Mancava, invece, la motivazione in ordine all'effettuazione dell'acquisto con i proventi dell'attività illecita; inoltre avrebbe dovuto essere dimostrata la interposizione fittizia e, cioè, la disponibilità indiretta del bene a [OSCURATO:PERSONA]: tale prova non era stata fornita, mentre la Corte si era soffermata esclusivamente sul requisito della sproporzione.

Il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione anche con riferimento al reddito percepito da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006 - 2007 come lavoratore dipendente, nonché al risarcimento dei danni ottenuto nel 2008 e al prestito ricevuto dalla zia materna: il Tribunale aveva fatto riferimento alla mancanza di certezze, ma era la provenienza illecita a dover essere provata.

Quanto all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sottolineava che l'acquisto era avvenuto decenni dopo il periodo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]; per di più, era stata fornita prova documentale che la somma utilizzata era frutto della liquidazione di una polizza vita stipulata da [OSCURATO:PERSONA] nel 1999.

Mancava la motivazione anche con riferimento alle altre entrate del nucleo familiare.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in tema di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; per giurisprudenza costante di questa Corte, con riferimento alla motivazione del provvedimento, ricorre il vizio di violazione di legge soltanto in caso di motivazione mancante o del tutto apparente.

Tale vizio non ricorre affatto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale valutato le censure difensive mosse con l'atto di appello e fornito risposte motivate e congruenti.

2. Scendendo ai motivi specifici, si deve innanzitutto dare atto che, benché il ricorso sia stato presentato anche da [OSCURATO:PERSONA], nessuna deduzione viene svolta con riferimento alla conferma della confisca dell'autovettura alla stessa intestata.

3. Quanto all'immobile acquistato nel 2016 da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ignora la motivazione del provvedimento, che afferma l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, atteso che l'acquisto era stato effettuato nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta della confisca.

In verità, nel caso di specie, non è contestata la provenienza della somma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]: il trasferimento della somma al conto corrente della figlia - del tutto priva di redditi - era avvenuto, quindi, a titolo gratuito, cosicché l'intestazione non poteva non essere ritenuta fittizia.

Il ricorso elude anche la motivazione in punto di versamento dei premi della polizza vita, liquidata nel 2014, durante il periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere immotivatamente che la Corte avrebbe omesso di argomentare in ordine al nesso temporale.

4. Con riferimento all'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'azienda esercente un bar, risalente al 2008, si deve escludere che la motivazione sia mancante.

In realtà, il ricorrente censura la valutazione, espressa nel provvedimento, relativa alla inverosimiglianza del prestito da parte della zia materna (tralasciando del tutto le considerazioni sulle difformità delle dichiarazioni rese dalla madre e dal figlio in ordine alla sua restituzione, totale o parziale), nonché sulla non decisività del reddito da lavoro dipendente ottenuto da Ganci, in misura inferiore alla somma versata e tenendo conto anche di altre somme versate nello stesso periodo.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe soffermata soltanto sul dato della sproporzione tra entrate ed uscite senza dimostrare la sussistenza degli indici di intestazione fittizia del bene acquistato.

Si tratta di censura generica: da una parte, all'epoca dell'acquisto (2008), [OSCURATO:PERSONA] era appena maggiorenne, convivente con il padre e - come si è visto - sprovvisto di redditi propri adeguati ad effettuare l'acquisto, cosicché la provenienza delle somme necessarie all'acquisto dell'azienda non poteva che provenire dal padre; dall'altra, proprio nel 2008 era iniziata la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], conclusa soltanto nel 2016, cosicché non era possibile rinvenire indici esteriori di fittizietà dell'intestazione e di reale disponibilità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ristretto.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quello del Tribunale di Caltanissetta, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva disposto la confisca del saldo attivo del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], del saldo attivo di quello intestato a [OSCURATO:PERSONA], di un immobile sito in Gela di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], del complesso aziendale della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e di un'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in precedenza, era stato sottoposto a misura di prevenzione personale sulla base della ritenuta appartenenza all'associazione di stampo mafioso degli Emmanuello, delitto per il quale aveva riportato sentenza irrevocabile di condanna, oltre che della partecipazione di numerosi reati fine risalenti al periodo 1995 - 1999; le sue frequentazioni con soggetti pregiudicati erano proseguite fino al 2008; da quell'epoca egli era detenuto. Definitivamente scarcerato nel 2016, ne era stata confermata la pericolosità sociale, non emergendo l'allontanamento dall'associazione mafiosa. Il Tribunale aveva ritenuto dimostrata la disponibilità indiretta in capo al Ganci dell'azienda e dei beni intestati ai figli e alla moglie, tutti privi di reddito, risultando anche documentalmente il trasferimento di somme dal conto corrente del Ganci a quello dei familiari per i relativi acquisti. Il Tribunale non aveva conteggiato tra le fonti reddituali attive l'importo riscosso per il riscatto di una polizza assicurativa sulla vita, in quanto i premi erano stati versati nel periodo di pericolosità del proposto, nonché le somme liquidate per sinistri ai familiari, per buona parte in epoca recente; non aveva ritenuto provata il versamento di una somma, a titolo di finanziamento, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel 2008; non aveva conteggiato le somme percepite "in nero" dalla moglie del proposto. Il Tribunale aveva, quindi, ritenuto sussistente una forte sproporzione tra entrate complessive e uscite del nucleo familiare nel periodo dal 2000 al 2016 e, benché il periodo di pericolosità si estendesse dal 1990 al 2008, aveva ritenuto che le somme fossero state ricavate dalla pregressa attività illecita. La Corte territoriale riteneva, in primo luogo, sussistente il requisito soggettivo dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di confisca (l'autovettura era stata acquistata nel 2008, così come l'azienda esercente il bar, l'immobile era stato acquistato nel 2016). Trattandosi di soggetto con pericolosità qualificata, che ricorreva nell'intero percorso esistenziale del proposto, era legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali e le utilità delle quali non risultasse in alcun modo, giustificato il legittimo possesso. La pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] era presente fino all'acquisizione di tutti i beni oggetto della misura, atteso che in nessun modo emergeva la cessazione di tale pericolosità dopo il 2008 e, tanto meno, la rescissione del vincolo mafioso. La Corte territoriale riteneva ininfluenti l'assoluzione dal delitto di omicidio e la revoca della misura di sicurezza dl parte del Magistrato di sorveglianza: la sentenza di assoluzione non aveva affatto smentito il coinvolgimento di Ganci nelle vicende mafiose del gruppo Emmanuello, mentre il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato adottato successivamente al decreto del Tribunale e, comunque, era stato emesso sulla base di diversi presupposti e aveva finalità differenti. Secondo la Corte, non era stata fornita dimostrazione della non riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni formalmente acquistati dai familiari. Con riferimento all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, operava la presunzione di fittizietà dell'intestazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, poiché l'acquisto era stato effettuato nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, essendo [OSCURATO:PERSONA] convivente con il proposto e non avendo autonome disponibilità finanziarie. Sussistevano gli elementi indicativi della fittizietà dell'intestazione anche per gli altri beni, atteso che la moglie e i due figli di [OSCURATO:PERSONA] non erano in possesso, al momento dell'acquisto dei beni, di risorse economiche sufficienti. In particolare, la Corte riteneva, quanto al Bar acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 per la somma di euro 30.000, che egli non avesse effettiva capacità patrimoniale: il reddito per lavoro dipendente (euro 10.000) era insufficiente e, per di più, egli aveva effettuato altre spese; inoltre, non vi era prova del prestito da parte della zia [OSCURATO:PERSONA] di una somma ricevuta dal di lei suocero: mancava, infatti, qualunque prova della restituzione della somma alla donna; su questo aspetto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano credibili e contrastavano con quelle rese dal diretto interessato, [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l'esame dei movimenti del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] smentiva la versione del prestito trasformatosi in una parziale donazione, mentre non era stata provata la ricezione della somma di euro 10.000 a titolo di risarcimento danni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Anche l'acquisto dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto con denaro proveniente dal padre; inoltre, i premi della polizza vita scaduta nel 2014 erano stati pagati nel periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e, in mancanza di altri redditi, tale pagamento doveva ritenersi avvenuti con i proventi delle attività illecite. Analogamente doveva ritenersi quanto all'acquisto dell'autovettura da parte di [OSCURATO:PERSONA]: non era provato che la somma ricevuta nel 2005 a titolo di risarcimento del danno fosse stata utilizzata nel 2008 per l'acquisto dell'autovettura, in mancanza di entrate sufficienti a coprire le spese effettuate dal nucleo familiare. Del resto, nello stesso anno era stato acquistato anche il bar da [OSCURATO:PERSONA], con una palese sproporzione tra entrate e uscite del nucleo familiare. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Poiché il Bar era stato acquistato nel 2008, mentre la proposta di confisca era stata avanzata nel 2017, era necessario accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale in cui si era verificato l'acquisto. Mancava, invece, la motivazione in ordine all'effettuazione dell'acquisto con i proventi dell'attività illecita; inoltre avrebbe dovuto essere dimostrata la interposizione fittizia e, cioè, la disponibilità indiretta del bene a [OSCURATO:PERSONA]: tale prova non era stata fornita, mentre la Corte si era soffermata esclusivamente sul requisito della sproporzione. Il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione anche con riferimento al reddito percepito da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006 - 2007 come lavoratore dipendente, nonché al risarcimento dei danni ottenuto nel 2008 e al prestito ricevuto dalla zia materna: il Tribunale aveva fatto riferimento alla mancanza di certezze, ma era la provenienza illecita a dover essere provata. Quanto all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sottolineava che l'acquisto era avvenuto decenni dopo il periodo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]; per di più, era stata fornita prova documentale che la somma utilizzata era frutto della liquidazione di una polizza vita stipulata da [OSCURATO:PERSONA] nel 1999. Mancava la motivazione anche con riferimento alle altre entrate del nucleo familiare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in tema di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; per giurisprudenza costante di questa Corte, con riferimento alla motivazione del provvedimento, ricorre il vizio di violazione di legge soltanto in caso di motivazione mancante o del tutto apparente. Tale vizio non ricorre affatto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale valutato le censure difensive mosse con l'atto di appello e fornito risposte motivate e congruenti. 2. Scendendo ai motivi specifici, si deve innanzitutto dare atto che, benché il ricorso sia stato presentato anche da [OSCURATO:PERSONA], nessuna deduzione viene svolta con riferimento alla conferma della confisca dell'autovettura alla stessa intestata. 3. Quanto all'immobile acquistato nel 2016 da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ignora la motivazione del provvedimento, che afferma l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, atteso che l'acquisto era stato effettuato nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta della confisca. In verità, nel caso di specie, non è contestata la provenienza della somma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]: il trasferimento della somma al conto corrente della figlia - del tutto priva di redditi - era avvenuto, quindi, a titolo gratuito, cosicché l'intestazione non poteva non essere ritenuta fittizia. Il ricorso elude anche la motivazione in punto di versamento dei premi della polizza vita, liquidata nel 2014, durante il periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere immotivatamente che la Corte avrebbe omesso di argomentare in ordine al nesso temporale. 4. Con riferimento all'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'azienda esercente un bar, risalente al 2008, si deve escludere che la motivazione sia mancante. In realtà, il ricorrente censura la valutazione, espressa nel provvedimento, relativa alla inverosimiglianza del prestito da parte della zia materna (tralasciando del tutto le considerazioni sulle difformità delle dichiarazioni rese dalla madre e dal figlio in ordine alla sua restituzione, totale o parziale), nonché sulla non decisività del reddito da lavoro dipendente ottenuto da Ganci, in misura inferiore alla somma versata e tenendo conto anche di altre somme versate nello stesso periodo. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe soffermata soltanto sul dato della sproporzione tra entrate ed uscite senza dimostrare la sussistenza degli indici di intestazione fittizia del bene acquistato. Si tratta di censura generica: da una parte, all'epoca dell'acquisto (2008), [OSCURATO:PERSONA] era appena maggiorenne, convivente con il padre e - come si è visto - sprovvisto di redditi propri adeguati ad effettuare l'acquisto, cosicché la provenienza delle somme necessarie all'acquisto dell'azienda non poteva che provenire dal padre; dall'altra, proprio nel 2008 era iniziata la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], conclusa soltanto nel 2016, cosicché non era possibile rinvenire indici esteriori di fittizietà dell'intestazione e di reale disponibilità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ristretto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e c
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