Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 novembre 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:933
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0681_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C‑681/19 P) (
1
)
««Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Onere della prova
(Art. 340, secondo comma, TFUE)
(v. punti 28, 29)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Valutazione – Criteri
(Art. 340, secondo comma, TFUE)
(v. punti 32, 33)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
[art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma, e 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 36, 37, 49)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese.
(
1
)
GU C 372 del 4.11.2019
.