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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 novembre 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:933
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0681_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑681/19 P) ( 1 ) ««Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 28, 29)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Valutazione – Criteri (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 32, 33)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma, e 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 36, 37, 49) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 372 del 4.11.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0681_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑681/19 P) ( 1 ) ««Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 28, 29) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Valutazione – Criteri (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 32, 33) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma, e 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 36, 37, 49) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 372 del 4.11.2019 .
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