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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 42992/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, in particolare valorizzando le modalità della cessione, ed il prelevamento della sostanza da una intercapedine posta nelle scale del palazzo in prossimità della porta dell'abitazione dell'imputato, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio circa la riconducibilità all'imputato anche della residua sostanza rinvenuta nascosta in un altro nascondiglio sempre nelle scale del palazzo ove abitava l'imputato; ritenuto che anche il motivo sulla denegata continuazione tra i reati concernenti la sostanza stupefacente ed il reato di resistenza è inammissibile a fronte della motivazione coerente alla rilevata assenza di una preordinata volontà di sottrarsi all'arresto già al momento dello spaccio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, in particolare valorizzando le modalità della cessione, ed il prelevamento della sostanza da una intercapedine posta nelle scale del palazzo in prossimità della porta dell'abitazione dell'imputato, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio circa la riconducibilità all'imputato anche della residua sostanza rinvenuta nascosta in un altro nascondiglio sempre nelle scale del palazzo ove abitava l'imputato; ritenuto che anche il motivo sulla denegata continuazione tra i reati concernenti la sostanza stupefacente ed il reato di resistenza è inammissibile a fronte della motivazione coerente alla rilevata assenza di una preordinata volontà di sottrarsi all'arresto già al momento dello spaccio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estenso
Sentenza Cassazione n. 42992/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris