Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:705
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 novembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑348/06 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Agente temporaneo – Responsabilità della Comunità – Perdita di una seria possibilità di essere assunti – Danno reale e certo – Nesso causale – Determinazione dell’entità del danno – Ricevibilità»
1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 giugno 2006, causa T‑10/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha fissato l’importo della
compensazione economica dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza interlocutoria del Tribunale
31 marzo 2004, causa T‑10/02 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria»).
I –
Contesto normativo
2. Ai sensi dell’art. 236 CE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli
agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo [OSCURATO:PERSONA] o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
3. [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), nella versione applicabile ai fatti all’origine
della controversia in primo grado, all’art. 29, n. 1, dispone quanto segue:
«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:
a) la possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato
III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
4. Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), nella versione applicabile ai fatti
all’origine della controversia in primo grado, all’art. 2, lett. d), dispone che è considerato agente temporaneo, ai sensi
di tale regime, «l’agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti
per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione
interessata».
5. L’art. 8, quarto e quinto comma, del RAA prevede, in particolare, che il contratto di un agente di cui all’art. 2, lett. d),
del RAA, di categoria A o B, incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche, è concluso per
una durata non superiore a cinque anni e tale contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi
rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata.
6. L’art. 47 del RAA così dispone:
«Il contratto dell’agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:
(…)
2) per i contratti a tempo indeterminato:
a) [a]lla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto (…). Per quanto concerne l’agente di cui all’art. 2, lettera d)
[del RAA,] il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed
un massimo di dieci mesi (…)
b) alla fine del mese in cui l’agente raggiunge l’età di 65 anni».
7. Le ipotesi di risoluzione senza preavviso sono indicate agli artt. 48‑50 del RAA.
II –
Fatti all’origine della controversia
8. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]
il 1° febbraio 1996 in qualità di esperto nazionale distaccato. Essa ha conservato tale qualifica fino al 31 gennaio 1999.
9. Con contratto del 15 gennaio 1999, concluso per una durata di due anni e successivamente rinnovato in forza di apposita clausola
aggiuntiva per la durata di un anno, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta quale agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. d),
del RAA. A tale titolo essa è stata assegnata prima alla direzione generale «Industria» e quindi alla direzione generale «Società
dell’informazione» della [OSCURATO:PERSONA].
10. Il 26 luglio 2000, la direzione generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un avviso di posto
vacante nel quale rendeva noto che, nell’ambito della propria decisione riguardante la nuova politica per i ricercatori, la
[OSCURATO:PERSONA] organizzava concorsi interni per costituire riserve, tra i quali figurava il concorso interno per costituire una
riserva COM/T/R/ST/A/2000 per le carriere A 8/A 5, A 4 e A 3 della categoria A, retribuite in base agli stanziamenti destinati
ai quadri scientifico e tecnico del bilancio della ricerca e degli investimenti.
11. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato la propria candidatura al concorso interno per costituire una riserva COM/T/R/ST/A/2000,
ma la sua candidatura sarebbe stata scartata perché non sussistevano tutti i requisiti di ammissione richiesti (
2
).
12. Il 9 e 12 febbraio 2001, la direzione generale «Personale e amministrazione» ha pubblicato due avvisi di posti vacanti permanenti,
retribuiti in base agli stanziamenti destinati alla ricerca. Con lettera 20 febbraio 2001 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato
il proprio interesse, da un lato, per un posto di categoria A, pubblicato nell’avviso di posto vacante del 9 febbraio 2001
con riferimento COM/2001/CCR/16/R e, dall’altro, per altri sette posti di categoria A, pubblicati nell’avviso di posto vacante
del 12 febbraio 2001.
13. Con lettera 15 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del fatto che «non [aveva] potuto accogliere la
sua candidatura» per il posto pubblicato il 9 febbraio 2001.
14. Quanto agli altri sette posti, con lettera 13 marzo 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sua
candidatura «non [aveva] potuto essere presa in considerazione» per il fatto che tali posti «[erano] disponibili solo per
il personale di ruolo, vincitore di concorso, in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]». Per ciascuno di tali posti la [OSCURATO:PERSONA]
ha accolto la candidatura di altri sette candidati, tutti agenti temporanei e tutti ricompresi nell’elenco redatto in esito
al concorso interno per costituire una riserva COM/T/R/ST/A/2000, e ha nominato ciascuno di loro al posto per cui avevano
manifestato interesse.
15. L’8 giugno 2001, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo contro le decisioni recanti rigetto della sua candidatura contenute
in queste due lettere. Tale reclamo ha costituito oggetto di una decisione implicita di rigetto.
III –
La sentenza interlocutoria del Tribunale
16. Con la sua sentenza interlocutoria, il Tribunale ha annullato le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingevano la candidatura
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], poiché non era stato dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse debitamente esaminato i meriti dell’interessata
prima di respingerne la candidatura e, correlativamente, di accogliere quella degli altri candidati (
3
).
17. Il Tribunale ha tuttavia respinto le conclusioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dirette all’annullamento delle decisioni di nomina
dei candidati prescelti per i posti in questione (
4
). Dopo aver ponderato gli interessi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quelli del servizio e quelli dei terzi nominati, «come impostogli
dai principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento», il Tribunale ha infatti ritenuto che l’annullamento
delle decisioni di nomina ai posti in questione avrebbe costituito una sanzione eccessiva rispetto all’illecito commesso dalla
[OSCURATO:PERSONA], consistente nell’aver omesso di dimostrare di aver debitamente esaminato i meriti di un solo candidato ai suddetti
posti (
5
).
18. Tuttavia, il Tribunale ha rammentato che, allo scopo di garantire un effetto utile alla sentenza di annullamento, nell’interesse
della ricorrente, il giudice comunitario può fare uso della competenza anche di merito che gli è attribuita nelle controversie
di tipo pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un indennizzo (
6
), o invitare tale istituzione a tutelare adeguatamente i diritti della ricorrente.
19. Nella fattispecie, il Tribunale ha invitato le parti a cercare un accordo in merito a una compensazione pecuniaria equa per
il rigetto illegittimo della candidatura della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che tenesse conto del fatto che l’interessata non avrebbe
più potuto partecipare a una nuova procedura non essendo più in grado né avendo il diritto di manifestare il proprio interesse
per posti disponibili rispondendo a un avviso di posto vacante «speciale ricerca». In mancanza di un tale accordo, il Tribunale
ha precisato che le parti avrebbero dovuto presentare le loro conclusioni in ordine alla quantificazione della suddetta compensazione
pecuniaria entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza interlocutoria.
IV –
La sentenza impugnata
20. Poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo su una compensazione pecuniaria equa, il 6 settembre 2004 hanno inviato
al Tribunale le loro conclusioni in ordine alla quantificazione della suddetta compensazione.
21. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di fissare l’importo di tale compensazione, in via principale, in EUR 2 687 994; in via subordinata,
in EUR 432 887 e, in estremo subordine, in EUR 250 248, oltre agli interessi giudiziali.
22. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di fissare tale importo in EUR 23 917,43, ritenendo ragionevole concedere alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
«da un lato, tre mesi di retribuzione netta versata per il periodo di preavviso minimo previsto dal[l’art. 47, n. 2, lett. a),
del RAA] – ossia EUR 18 917,43 – quale risarcimento della perdita della possibilità di accedere all’uno o all’altro degli
otto posti in questione e, dall’altro, EUR 5 000 quale risarcimento per la perdita della possibilità di partecipare a una
nuova procedura di assegnazione di posti vacanti» (
7
). Tale importo avrebbe dovuto essere maggiorato degli interessi compensatori maturati tra la data della pronuncia della sentenza
interlocutoria e il pagamento effettivo della somma dovuta, oltre che di EUR 1 simbolico, a titolo di risarcimento del danno
morale (
8
).
23. Con la sentenza impugnata il Tribunale, da un lato, ha fissato l’importo della compensazione pecuniaria dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA]
alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in EUR 92 785, oltre agli interessi correnti a partire dal 6 settembre 2004 al tasso fissato dalla Banca
centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti, e, dall’altro, ha condannato la
[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24. Prima di spiegare le modalità di calcolo usate per giungere a tale importo, il Tribunale ha innanzitutto rammentato che le
decisioni della [OSCURATO:PERSONA], annullate con la sentenza interlocutoria, hanno privato l’interessata, in modo certo e irreversibile,
tenuto conto dell’impossibilità di ripristinare la situazione anteriore, della possibilità che le proprie diverse candidature
fossero esaminate e che una di esse fosse accolta (
9
). Il Tribunale ha poi precisato che la perdita di una possibilità di occupare un posto vacante all’interno di un’istituzione
comunitaria e di godere dei relativi vantaggi economici costituisce un danno materiale, punto sul quale le parti concordavano (
10
). Il Tribunale ha infine indicato, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che per valutare l’entità del danno da perdita
di possibilità di cui si discute nel caso di specie occorreva «determinare la differenza tra la retribuzione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe percepito nel caso in cui la possibilità di vedere accettata la propria candidatura si fosse concretizzata e la retribuzione
che ella ha effettivamente percepito a seguito dell’illegittimo rigetto della propria candidatura e poi, all’occorrenza, procedere
a valutare, in percentuale, la probabilità che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di vedere realizzata la suddetta ipotesi».
25. Passando alla valutazione concreta della compensazione pecuniaria del caso di specie, il Tribunale ha calcolato, in primo
luogo, la differenza tra la retribuzione derivante dalle condizioni economiche di impiego di cui avrebbe beneficiato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
se fosse stata assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] e quella di cui ha effettivamente fruito, differenza calcolata su importi al netto
delle imposte (
11
). Per quanto riguarda, più in particolare, il periodo cui doveva far riferimento siffatto confronto, il Tribunale ha ritenuto
che, allo scopo di tener conto di tutte le ipotesi di fine rapporto previste agli artt. 47, n. 2, e 48‑50 del RAA, tale periodo
potesse essere fissato ex æquo et bono in un quinquennio – compresa la durata del preavviso – a partire dalla data in cui
aveva preso effetto la nomina dei candidati prescelti dalla [OSCURATO:PERSONA] in esito alla procedura di assegnazione di posti vacanti
da cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata illegittimamente esclusa, vale a dire il periodo compreso tra il 1° aprile 2001 e il 31
marzo 2006 (
12
). Muovendo dalle cifre fornite dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha fissato ex æquo et bono in EUR 185 570 l’entità della
perdita di retribuzione durante tale periodo.
26. In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione, in percentuale, delle probabilità che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di veder
accettata la propria candidatura, il Tribunale ha innanzitutto verificato che le candidature da quest’ultima presentate soddisfacessero
le condizioni richieste per essere prese in considerazione dagli avvisi di posto vacante ai quali essa aveva risposto, così
da assicurarsi che la possibilità di cui l’interessata era stata privata fosse reale (
13
). A tal riguardo, il Tribunale ha rammentato che, secondo la sentenza interlocutoria, queste condizioni sussistevano (
14
).
27. Il Tribunale ha esaminato, in terzo luogo, se la possibilità di cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata privata poteva essere considerata
certa, nel senso che ha verificato se l’interessata aveva, se non una effettiva probabilità, almeno una seria possibilità
di accedere a uno dei posti in questione (
15
).
28. A tal riguardo e visti gli atti del fascicolo, il Tribunale ha osservato che, al termine della prima fase della procedura
di assegnazione di posti vacanti prevista dall’art. 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], non si poteva ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], che
poteva senz’altro decidere di ampliare la propria scelta, avrebbe sicuramente accolto una delle candidature della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
e, di conseguenza, che quest’ultima si sarebbe con ogni probabilità vista attribuire un contratto di agente temporaneo ai
sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA e avrebbe tratto dalla sua esecuzione il relativo vantaggio economico. Tuttavia, il Tribunale
ha ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse comunque una seria possibilità, di cui era stata privata a causa del rigetto delle
sue candidature da parte della [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata fornita la prova del relativo esame (
16
).
29. Raffrontando poi gli ulteriori elementi in grado di diminuire le possibilità per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che la sua candidatura
fosse accolta con quelli in grado di accrescere tali possibilità (
17
), il Tribunale ha deciso che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] «aveva in definitiva una seria possibilità che la sua candidatura fosse accolta
per uno dei posti per cui aveva manifestato interesse o per qualsiasi altro posto per il quale avesse in seguito presentato
domanda» (
18
) e ha applicato ex æquo et bono alla differenza di retribuzione di EUR 185 570 un coefficiente moltiplicatore di 0,5, destinato
a riflettere la sussistenza di una seria possibilità (50%) di ottenere uno di quei posti. L’importo dell’equa compensazione
pecuniaria è dunque stato fissato in EUR 92 785 (
19
).
30. Per quanto riguarda gli ulteriori danni materiali, nonché il danno morale e fisico lamentati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale,
al punto 123 della sentenza impugnata, ha ritenuto che lo scopo dell’equa compensazione pecuniaria fosse quello di fungere
da esecuzione della sentenza interlocutoria e di tutelare adeguatamente i diritti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], indennizzando ex
æquo et bono l’impossibilità di ripristinare la situazione anteriore all’illecito nel quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale
ha pertanto ritenuto che, in difetto di previa richiesta di risarcimento, lo scopo della compensazione non avrebbe potuto
essere la riparazione di qualsiasi altro danno eventualmente cagionato all’interessata da siffatto illecito e che, di conseguenza,
gli argomenti relativi agli altri danni asseriti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non fossero pertinenti (
20
). Il Tribunale ha deciso che, in ogni caso, nessuno degli altri danni allegati poteva essere preso in considerazione al fine
di fissare l’importo dell’equa compensazione pecuniaria (
21
). Per quanto riguarda, in particolare, gli elementi del danno morale relativi all’alterazione della salute mentale e il quadro
depressivo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché l’asserito danno fisico derivante dall’illecito constatato, il Tribunale ha osservato
che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun elemento che dimostrasse l’esistenza di tali danni (
22
).
V –
Conclusioni delle parti
31. [OSCURATO:PERSONA], con la propria impugnazione, chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 23 917,40, e
– disporre che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
32. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile e, in ogni caso, infondata l’impugnazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché
– dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile e accogliere le conclusioni presentate sull’annullamento e il risarcimento;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
VI –
Sull’impugnazione principale
A –
Argomenti delle parti
33. [OSCURATO:PERSONA], con il suo unico motivo di annullamento, deduce che il metodo usato dal Tribunale nella sentenza impugnata
per calcolare la perdita di possibilità costituisce una violazione dell’art. 236 CE e delle condizioni in presenza delle quali
sorge la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], indicando inoltre che, con l’impugnazione, intende far sì che la Corte si pronunci
sulla modalità di calcolo della perdita di una possibilità di essere assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché quest’ultima adotta
una decisione illegittima, che privi l’interessato della possibilità che la sua candidatura sia accolta. Essa ha aggiunto,
sia negli atti che in udienza, che il fine perseguito dalla propria impugnazione è che la Corte elabori un ragionamento giuridico
e un metodo uniformi per calcolare la perdita di possibilità di ottenere un posto.
34. [OSCURATO:PERSONA] precisa che essa non cerca di sostenere che l’illegittimità delle decisioni con le quali ha respinto le diverse
candidature della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non abbia causato un danno risarcibile; invero, essa afferma di accettare l’idea che la
perdita di una possibilità di ottenere un impiego costituisce un danno materiale.
35. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il danno reale e certo subito dall’interessata sarebbe quello derivante dall’omesso
esame delle sue candidature e non quello derivante da un’ipotetica perdita di retribuzione durante un periodo determinato
in modo altrettanto ipotetico.
36. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la considerazione svolta al punto 58 della sentenza impugnata, secondo la quale, per valutare l’entità
del danno da perdita di possibilità, occorre determinare la differenza tra la retribuzione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
percepito nel caso in cui la possibilità di veder accolta la propria candidatura si fosse concretizzata e quella che essa
ha effettivamente percepito a seguito dell’illegittimo rigetto della sua candidatura, equivarrebbe a quantificare un danno
materiale che non è più quello di una perdita di possibilità di essere assunti e snaturerebbe la nozione di perdita di possibilità
tramutandola in quella di perdita di una garanzia di ottenere un posto. Orbene, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che
essa dispone di un ampio margine di valutazione discrezionale in materia di assunzioni.
37. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale errore di diritto sia confermato, in primo luogo, dal fatto che, per calcolare la perdita
di retribuzione, il Tribunale prende in considerazione la retribuzione nel frattempo percepita dall’interessata. Orbene, nel
caso in cui l’interessata, durante tale periodo, avesse occupato un posto meglio retribuito di quello che avrebbe potuto ottenere
presso la [OSCURATO:PERSONA] nello stesso periodo, non vi sarebbe stata alcuna perdita di retribuzione, laddove l’interessata avrebbe
effettivamente subito una perdita di possibilità. La modalità di calcolo applicata dal Tribunale sarebbe pertanto illogica
e potenzialmente discriminatoria. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’errore di diritto da essa individuato è
altresì confermato dalla valutazione, anch’essa contenuta nel punto 58 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo del
danno materiale, quantificato mediante il calcolo della differenza di retribuzione percepita, potrebbe, «all’occorrenza»,
essere valutato sotto forma di percentuale idonea ad indicare la possibilità che l’interessata aveva di veder realizzata la
propria assunzione. Tale premessa del ragionamento svolto nella sentenza impugnata dimostrerebbe, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA],
che il Tribunale avrebbe cercato di quantificare il danno verificatosi a causa di un’ipotetica perdita di retribuzione poiché
il fatto che l’interessata abbia perso solo una possibilità di assunzione non sarebbe automatico («all’occorrenza»). In terzo
luogo, il Tribunale si fonderebbe su congetture aleatorie per quantificare la probabilità di assunzione dell’interessata.
Orbene, come indicato al punto 57 della sentenza interlocutoria, l’interessata non aveva alcun diritto di essere assunta.
Tuttavia, calcolando innanzitutto il danno materiale come se l’interessata avesse avuto tale diritto, la sentenza impugnata
si porrebbe in contraddizione con quella interlocutoria.
38. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], stanti tutte le precedenti considerazioni, occorrerebbe concludere che il calcolo del danno derivante
da una perdita di possibilità di essere assunti dovrebbe necessariamente fondarsi su una base diversa da quella scelta dal
Tribunale e non potrebbe in ogni caso essere effettuato con riferimento a una perdita di retribuzione, la quale presuppone
la garanzia (ipotetica e non certa) di essere assunti. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che il danno derivante dal comportamento
illecito consistente nell’aver omesso l’esame di una candidatura non poteva essere una perdita di retribuzione.
39. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte, in conformità all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della
Corte di giustizia, a dichiarare che il danno subito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’illecito nel quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA],
consistente nel non aver esaminato la sua candidatura ad uno dei posti in questione e che ha comportato la perdita di una
possibilità di assunzione, può essere equitativamente risarcito con la concessione di una somma forfettaria pari a tre mesi
di retribuzione netta e corrispondente alla somma che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe versare durante il periodo di preavviso di un
contratto a tempo determinato – vale a dire nella specie EUR 18 917,43 – maggiorata dell’importo, anch’esso forfettario, di
EUR 5 000 diretto a compensare il fatto che l’interessata non potrà più partecipare a una nuova procedura di assunzione.
40. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede di respingere l’impugnazione principale in quanto irricevibile o, in ogni caso, infondata.
41. Quanto alla ricevibilità, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene in primo luogo che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale è il solo
competente a valutare il danno derivante dalla perdita di una possibilità. Essa osserva che, a meno che la [OSCURATO:PERSONA] non
contesti al Tribunale l’omessa specificazione dei criteri utilizzati per procedere alla valutazione del danno che essa ha
subito, quod non, la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata a censurare la valutazione del Tribunale e, a fortiori, ad aspettarsi che
la Corte emetta una decisione di principio sul metodo che dev’essere usato per calcolare il risarcimento del danno materiale
derivante dalla perdita di una possibilità. Peraltro, potrebbero configurarsi, a tal riguardo, moltissime situazioni diverse
che possono essere prese in considerazione solo caso per caso. In secondo luogo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo
con il quale si afferma che il Tribunale risarcirebbe la perdita di una garanzia e non quella di una possibilità è irricevibile
in quanto non dedotto in primo grado dinanzi al Tribunale.
42. Quanto al merito, e in via preliminare, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, se il modo con il quale il Tribunale ha provveduto
a valutare l’entità del danno nella sentenza impugnata non corrisponde a quello da quest’ultimo usato in altre controversie,
è perché le situazioni non erano simili.
43. In primo luogo, per quanto riguarda la realtà e certezza del danno, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, con riferimento al danno
derivante dalla perdita di una possibilità, il Tribunale ha avuto modo di precisare che il danno è reale quando il ricorrente
dimostra che è stato il comportamento illecito addebitato all’istituzione ad averlo privato della suddetta possibilità (sentenza
del Tribunale 21 marzo 1996, causa T‑230/94, Farrugia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑195, punto 43). Orbene, nel caso di specie,
sarebbe ormai fuori discussione che l’illegittimo rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare le candidature della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
l’avrebbe privata della possibilità, da un lato, che una o più di esse fossero accolte e, dall’altro, di manifestare utilmente
in seguito il proprio interesse verso qualsiasi altro posto se avesse ancora avuto il diritto di farlo.
44. In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito snaturamento della nozione di perdita di una possibilità, che si tramuterebbe
in quella di perdita di una garanzia, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che l’impostazione adottata nella sentenza impugnata,
consistente nell’enumerare i vantaggi di cui avrebbe potuto beneficiare se fosse stata assunta e, in seguito, nello stabilire
la percentuale di probabilità che aveva di essere assunta, è un’impostazione classica, già seguita dal Tribunale nella sentenza
5 ottobre 2004, Eagle e a./[OSCURATO:PERSONA] (
23
) e che è sancita dalla dottrina belga. Tale metodo non snaturerebbe la nozione di perdita di possibilità, e sarebbe idoneo
a calcolare il risarcimento del danno risultante dalla perdita di una possibilità che, per definizione, non è certo che si
realizzi.
45. In terzo luogo, per quanto riguarda la discriminazione indotta dal metodo seguito dal Tribunale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che le censure della [OSCURATO:PERSONA] ignorino completamente la seconda parte del ragionamento del Tribunale, volta appunto a determinare
il fattore che va applicato alla perdita di reddito riscontrata nell’ipotesi in cui la possibilità si sia realizzata e che
corrisponde alla probabilità che la possibilità si concretizzi. Inoltre, sembrerebbe equo che, a parità di probabilità di
assunzione, il candidato che ha subito una perdita di reddito più ingente sia risarcito in misura maggiore rispetto al candidato
che ha subito una perdita di retribuzione meno ingente. Poiché questi candidati non si trovano in una situazione paragonabile,
non può rilevarsi alcuna violazione del principio di parità di trattamento.
B –
Analisi
1. Osservazioni preliminari
46. Secondo la giurisprudenza della Corte, una controversia tra un dipendente o un agente temporaneo e l’istituzione da cui egli
dipende o dipendeva, vertente sul risarcimento di un danno, si colloca, nel caso in cui tragga origine dal rapporto d’impiego
intercorrente fra l’interessato e l’istituzione, nell’ambito dell’art. 236 CE nonché dello [OSCURATO:PERSONA] ed esula dall’ambito di
applicazione degli artt. 235 e 288 CE (
24
).
47. Dalla giurisprudenza relativa al contenzioso in materia di risarcimento dei danni nell’ambito della funzione pubblica comunitaria
emerge, altresì, che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone il sussistere di tre condizioni cumulative,
ossia l’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso
causale fra il comportamento e il danno asserito (
25
). In questo contesto, la Corte ha precisato che il Tribunale non si era discostato dalla suddetta giurisprudenza dichiarando
che, per poter ottenere interessi compensativi, i dipendenti dovevano dimostrare un illecito dell’istituzione, la
realtà di un danno certo e valutabile
e un nesso causale tra l’illecito e il danno asserito (
26
).
48. Tali condizioni, la cui sussistenza è stata accertata nella sentenza interlocutoria nonché nella sentenza impugnata ed è in
parte contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente controversia, sono dunque essenzialmente analoghe a quelle che caratterizzano
la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288 CE.
49. A tal riguardo, occorre rilevare che né l’art. 236 CE né lo [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono, al contrario dell’art. 288, n. 2, CE,
alla norma secondo cui la Comunità deve risarcire i danni causati dalle sue istituzioni «conformemente ai principi generali
comuni ai diritti degli Stati membri».
50. Tuttavia, poiché la responsabilità extracontrattuale della Comunità è regolata da analoghi principi non scritti, sia nel caso
dell’art. 288 CE che in quello dell’art. 236 CE e dello [OSCURATO:PERSONA], nulla osta, a mio parere, a che si effettui un esame degli
ordinamenti giuridici degli Stati membri per verificare, se non l’esistenza di principi generali comuni ai diritti nazionali,
almeno il riconoscimento da parte di taluni di essi di costruzioni giuridiche in grado di ispirare il giudice comunitario.
Del resto, un breve excursus degli ordinamenti nazionali può risultare interessante, nel caso di specie, con riferimento alla
definizione che essi forniscono della perdita di una possibilità e alla risarcibilità ad essa riconosciuta, nonché al metodo
che taluni di questi ordinamenti applicano per valutare l’entità del danno derivante da siffatta perdita. Tale excursus consente
altresì di meglio comprendere l’impostazione seguita nella presente controversia dal Tribunale, il quale ha senz’altro preso
in considerazione taluni ordinamenti giuridici nazionali, impostazione che, alla luce di questi ultimi, non sembra così «illogica»
come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nell’impugnazione principale.
51. L’esame degli ordinamenti degli Stati membri alla data della domanda giudiziale dinanzi al Tribunale, ossia nel 2003, non
consente di estrapolare un principio generale comune a tali ordinamenti in forza del quale la perdita di una possibilità di
essere assunti configurerebbe un danno risarcibile, che sia, inoltre, ristorato secondo modalità comuni o simili.
52. Invero, diversi ordinamenti nazionali (vale a dire gli ordinamenti tedesco, austriaco, finlandese, danese, portoghese e svedese)
non ammettono, in linea di principio, che una perdita di possibilità di essere assunti possa essere risarcita, benché taluni
di essi (segnatamente gli ordinamenti danese, portoghese e finlandese) prevedano forme diverse di compensazione che, all’occorrenza,
possono essere più favorevoli al candidato illegittimamente escluso (
27
).
53. Per contro, la nozione di perdita di possibilità e la sua risarcibilità in quanto tale, in particolare nel contenzioso giuslavoristico
e/o della funzione pubblica nazionale, sono riconosciute dal diritto belga, greco, spagnolo, francese, irlandese, italiano,
lussemburghese, olandese e del [OSCURATO:PERSONA].
54. In sostanza, secondo questi ordinamenti, la nozione di perdita di possibilità si definisce come la speranza, delusa, di ottenere
un vantaggio e/o di evitare il verificarsi di un rischio. Per quanto riguarda, per lo meno, la perdita di possibilità di ottenere
un vantaggio su cui si conta, che è il caso di specie (perdita di una possibilità di essere assunti), un elemento che gli
ordinamenti nazionali che la riconoscono hanno in comune è che essa opera in circostanze in cui vi è un’alea, il cui verificarsi
rende il risultato nel quale si confida ignoto per sempre. Inoltre, in generale, tali ordinamenti impongono che la possibilità
perduta sia seria, nel senso che la probabilità di realizzazione dev’essere forte. La serietà della possibilità perduta è
quindi uno strumento di misura della certezza del danno subito.
55. Per quanto riguarda la valutazione del danno causato dalla perdita di una possibilità, indipendentemente dal fatto che di
questo si prenda in considerazione l’aspetto morale o materiale (
28
), i giudici nazionali forniscono una valutazione equitativa. [OSCURATO:PERSONA], il valore economico della possibilità perduta costituisce
oggetto di una valutazione ex æquo et bono, nel senso che il giudice, dopo aver accertato che non vi sono elementi precisi
di valutazione del danno, tiene conto, in coscienza, di tutti gli elementi che possono influire sul suo calcolo (
29
). Talune decisioni stimano il danno applicando al valore del lucro cessante una percentuale corrispondente alla possibilità
perduta. Ad esempio, in materia di funzione pubblica, il danno subito da chi ha perso una seria possibilità di promozione
è stato valutato al 50% della differenza tra lo stipendio di cui il dipendente avrebbe beneficiato grazie a quella promozione
e quello che ha continuato a guadagnare in mancanza di quest’ultima (
30
). [OSCURATO:PERSONA], quando sussistono le condizioni per il risarcimento, in particolare la perdita di una seria possibilità, che
è l’unica a costituire un danno certo, il giudice amministrativo determina l’importo del risarcimento applicando il criterio
secondo cui il risarcimento del danno dev’essere commisurato al valore della possibilità perduta e non può essere pari al
beneficio che tale possibilità avrebbe procurato se si fosse realizzata (
31
). Per quanto riguarda la determinazione dell’importo del risarcimento concesso alla vittima, il giudice amministrativo, nell’ambito
della domanda di risarcimento di danni, può procedere a una valutazione globale dell’importo dei danni, in osservanza del
principio del risarcimento integrale del danno (
32
) ovvero, nel caso specifico in cui la vittima sia reintegrata nel proprio diritto (reintegrazione o reinserimento, per esempio),
a una valutazione del danno sulla base della differenza tra lo stipendio che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto
in servizio e la retribuzione effettivamente percepita (
33
). In Italia, la Corte suprema di cassazione ha approvato il metodo che teneva conto della differenza tra lo stipendio che
il lavoratore avrebbe percepito in caso di realizzazione della possibilità di essere promosso e quello che ha effettivamente
percepito, e ha deciso che era legittimo concedere al lavoratore una percentuale di tale importo equivalente alle possibilità
di ottenere la promozione (
34
). [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del diritto del lavoro, una perdita di possibilità di ottenere un posto è stata quantificata
valutando la percentuale delle probabilità di ottenere tale posto e applicando tale percentuale all’importo dello stipendio
ipoteticamente perso (
35
).
56. Questi metodi sembrano aver ispirato il Tribunale nella presente controversia. [OSCURATO:PERSONA], nell’impugnazione principale,
suggerisce l’idea che la giurisprudenza del Tribunale denoti una certa incostanza, sia per quanto riguarda il riconoscimento
della perdita di possibilità quale danno risarcibile a pieno titolo – da un lato – sia con riferimento alla modalità di calcolo
del danno derivante da una perdita di possibilità in varie cause – dall’altro.
57. Vero è che, nel contenzioso
diverso da quello della funzione pubblica comunitaria
, il Tribunale ha ritenuto che il danno derivante da una perdita di possibilità, non essendo né reale né certo, non potesse
essere oggetto di risarcimento. Ad esempio, nel contenzioso degli appalti pubblici, il Tribunale tende a ritenere che il danno
da lucro cessante cagionato dalla violazione del diritto comunitario da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una procedura
di gara d’appalto presupponga il diritto del ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto (
36
). In una situazione del genere il Tribunale ha deciso che il danno da lucro cessante invocato dall’offerente escluso non fosse
né reale né certo in quanto non poteva dedursi che l’appalto gli sarebbe stato attribuito con certezza (
37
). Un approccio analogo, per quanto meno categorico, è stato adottato nella citata sentenza Farrugia/[OSCURATO:PERSONA] (
38
) che, per motivi analoghi, ha respinto la pretesa del ricorrente secondo cui quest’ultimo avrebbe subito un danno ingente
per il fatto di aver perso una possibilità unica di proseguire i propri studi e ricerche a causa dell’illegittimo rigetto
della sua candidatura a una borsa per la formazione alla ricerca che, secondo il diritto comunitario applicabile, doveva essere
assegnata dalla [OSCURATO:PERSONA].
58. Tuttavia,
nel contenzioso statutario
, sembra che il Tribunale non abbia applicato lo stesso rigore riconoscendo, secondo un filone giurisprudenziale quanto meno
maggioritario, la risarcibilità della perdita di una possibilità di essere assunti o promossi (
39
). In queste cause, il Tribunale ha ritenuto, in maniera talvolta ambigua, che il danno subito fosse morale (
40
) e/o materiale (
41
), applicando, per quanto riguarda la modalità di calcolo del danno, vuoi un metodo basato sul differenziale di retribuzione (
42
), vuoi una modalità di risarcimento ex æquo et bono (
43
).
59. La natura materiale del danno subito a causa di una perdita di possibilità di carriera sembra essere stata confermata, su
impugnazione, dalla citata sentenza Consiglio/de Nil e Impens.
60. In primo grado, il Tribunale aveva considerato, al punto 47 della sentenza 26 giugno 1996, de Nil e Impens/Consiglio (
44
), che le ricorrenti avessero dimostrato l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto di non essere
reinquadrate nella categoria B contestualmente agli altri vincitori di un concorso interno organizzato dal Consiglio dell’Unione
europea, poiché, anche se è vero che non avrebbero avuto un diritto alla promozione dopo il loro reinquadramento, esse avevano
in ogni caso perso una possibilità di veder evolvere in futuro la loro carriera in maniera comparabile a quella dei vincitori
del suddetto concorso. Oltre a tale danno materiale, il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento delle ricorrenti
per il danno morale subito in virtù della prolungata situazione di incertezza in cui si erano trovate con riferimento all’evoluzione
della loro carriera. Il Tribunale, pertanto, aveva quantificato ex æquo et bono i danni morale e materiale, considerati globalmente,
in BEF 500 000.
61. La Corte, su impugnazione presentata dal Consiglio, ha annullato tale sentenza del Tribunale nella parte in cui riconosceva
alle ricorrenti un diritto di essere risarcite per l’asserito danno morale subito. La Corte, constatando che lo stato degli
atti le permetteva di pronunciarsi su tale punto, ha respinto la domanda delle ricorrenti in merito al risarcimento del danno
morale. Per contro, ha respinto le censure formulate dal Consiglio con riferimento all’ammissione da parte del Tribunale dell’esistenza
di un danno materiale. Essa ha quindi precisato, al punto 28 della citata sentenza Consiglio/de Nil et Impens, e riferendosi
esplicitamente al detto punto 47 della sentenza del Tribunale, che «non può escludersi a priori che i dipendenti i quali non
sono risultati vincitori del (…) concorso [di cui trattasi] e, alla stregua delle ricorrenti, hanno vinto il secondo concorso
(…) abbiano subito un danno materiale consistente nel fatto di non vedere evolvere in futuro la loro carriera in maniera comparabile
a quella dei vincitori del concorso [di cui trattasi], per l’impossibilità di reinquadrarli con effetto dal 1° gennaio 1991».
62. Non vedo obiezioni a che si proceda a una valutazione analoga per quanto riguarda la perdita di una possibilità di essere
assunti, come quella di cui si discute nella presente controversia (
45
). Del resto, occorre osservare che, nell’impugnazione principale, la [OSCURATO:PERSONA] non nega che una perdita di possibilità di
assunzione possa essere risarcita e «accetta l’idea», nonostante alcune osservazioni critiche verso la giurisprudenza del
Tribunale, che il danno derivante da una tale perdita sia materiale, come dichiarato al punto 56 della sentenza impugnata.
63. Per contro, nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non poter accettare il metodo usato dal Tribunale per quantificare
un danno di tale natura. Essa rileva che, quantificando la perdita di possibilità ricorrendo alla differenza tra la retribuzione
che l’interessata avrebbe percepito se fosse stata assunta e quella che ha effettivamente percepito, il Tribunale ha snaturato
la nozione di perdita di possibilità. Invero, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il metodo applicato dal Tribunale, basato sul differenziale
di retribuzione, equivarrebbe a determinare un danno ipotetico e a risarcire una perdita di garanzia e non una perdita di
possibilità di occupare un posto. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato che il nesso di causalità necessario tra
l’illecito e il danno subito non corrisponderebbe a una delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza, ossia quella dell’esistenza
di un nesso di causalità diretto tra l’illecito commesso e il danno.
64. Prima di valutare la fondatezza di questa tesi, l’argomento sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] pone, come già evidenziato dalla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 41 delle presenti conclusioni), la questione preliminare della sua ricevibilità, che adesso
è bene esaminare.
2. Sulla ricevibilità
65. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo la giurisprudenza, qualora il Tribunale abbia constatato l’esistenza di
un
danno, esso è l’unico competente a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento
del
danno (
46
). La Corte ha tuttavia precisato che, allo scopo di consentirle di esercitare un controllo giurisdizionale sulle sentenze
del Tribunale, queste ultime devono essere sufficientemente motivate e, in particolare, devono indicare i criteri presi in
considerazione ai fini della determinazione dell’importo deciso (
47
).
66. Nella fattispecie, l’impugnazione principale presenta senz’altro alcune ambiguità quanto alle censure formulate nei confronti
della sentenza impugnata.
67. Da un lato, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] vi precisa di volere che la Corte si pronunci sulla modalità di calcolo adottata dalla
sentenza impugnata per risarcire il danno causato dalla perdita di possibilità. Orbene, stante la giurisprudenza precedentemente
citata, queste censure contenute nell’impugnazione principale dovrebbero essere dichiarate irricevibili oppure, come la Corte
ha già avuto occasione di fare (
48
), essere riqualificate nel senso che con esse si eccepirebbe un difetto o un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata
quanto ai criteri presi in considerazione nella determinazione del risarcimento del danno, in modo da fornire a queste censure
un effetto utile.
68. Tuttavia, e d’altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] non si limita a contestare l’entità del risarcimento del danno, bensì, nel suo unico
motivo a sostegno delle proprie conclusioni, individua, a mio avviso, un vero e proprio errore di diritto che avrebbe asseritamente
viziato la sentenza impugnata.
69. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza – senza rimettere né poter rimettere in discussione la constatazione, effettuata
nella sentenza interlocutoria, dell’esistenza di un danno causato dall’illecito commesso – che il risarcimento concesso dal
Tribunale nella sentenza impugnata riguarda non il danno accertato nella sentenza interlocutoria bensì, al contrario, un altro
danno, ossia la perdita della garanzia di occupare un posto e la perdita della relativa retribuzione. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene, di conseguenza, che il Tribunale, con l’adozione del metodo censurato, avrebbe snaturato le condizioni in presenza
delle quali sorge la responsabilità extracontrattuale della Comunità, vuoi per aver risarcito un danno non reale e certo,
vuoi per aver trascurato il grado del nesso di causalità tra l’illecito commesso e il danno subito. In altri termini il Tribunale,
pur avendo senza dubbio constatato l’esistenza
di un
danno, tuttavia non avrebbe risarcito
quel
danno, bensì
un altro
danno, che non soddisferebbe le condizioni di risarcibilità previste dalla giurisprudenza. A mio avviso, una simile questione,
di evidente natura giuridica, non può sfuggire al sindacato della Corte in sede d’impugnazione.
70. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella sua eccezione di irricevibilità, non si può nemmeno sostenere
che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui censura la realtà e la certezza del danno, sarebbe irricevibile perché
non dedotto in primo grado. Invero, è evidente che le constatazioni censurate dalla [OSCURATO:PERSONA] appaiono per la prima volta
nella sentenza impugnata, il che induce a respingere l’eccezione di novità del motivo sollevato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (
49
).
71. Propongo dunque di dichiarare l’impugnazione principale ricevibile, a condizione che le censure ivi contenute con le quali
si critica l’entità del risarcimento del danno siano interpretate come riferite al difetto o all’insufficienza di motivazione
della sentenza impugnata.
3. Nel merito
72. In sostanza, con riferimento al punto 58 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che il danno materiale
sia stato calcolato sulla base del criterio della differenza di retribuzione, snaturando, in tal modo, la perdita di possibilità,
che si tramuta così in perdita della garanzia di ottenere un posto. A suo parere, l’errore di diritto commesso dal Tribunale
sarebbe confermato da altri elementi, come indicato al paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
73. Siffatte censure derivano, a mio avviso, da un’interpretazione in parte scorretta della sentenza impugnata.
74. Occorre certamente riconoscere che la valutazione di cui al punto 58 della sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto.
75. Si deve ricordare che, in tale punto della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato l’impostazione
che intendeva seguire per valutare l’entità del danno subito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, esso ha così indicato che
occorreva «determinare la differenza tra la retribuzione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito nel caso in cui la possibilità
di vedere accettata la propria candidatura si fosse concretizzata e la retribuzione che ella ha effettivamente percepito a
seguito dell’illegittimo rigetto della propria candidatura e poi,
all’occorrenza
, procedere a valutare, in percentuale, la possibilità che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di vedere realizzata la suddetta ipotesi» (
50
).
76. Orbene, introducendo la seconda fase del ragionamento che intendeva seguire con la locuzione «all’occorrenza», il Tribunale
sembra considerare tale fase come soltanto facoltativa quando invece, dal punto di vista giuridico, nel caso di una perdita
di possibilità di essere assunti essa si rivela obbligatoria.
77. Infatti, occorre tener presente che la perdita di possibilità costituisce di per sé un danno, come peraltro ammesso dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a una perdita di possibilità di assunzione, non sono gli importi che ci si attende a costituire
il danno, bensì la speranza di guadagnarli. Nella concessione del risarcimento del danno, il giudice deve tener conto dell’importanza
di questa speranza, la quale, come impone la giurisprudenza, dev’essere seria. La possibilità dev’essere stata reale. In tal
senso si tratta di un’applicazione del principio del risarcimento di un danno certo, in quanto ciò che è certo non è l’evento
o l’evoluzione futura prevista, bensì la perdita della possibilità di vederli entrambi realizzati. Di tal che, la valutazione
della probabilità che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di vedere accolta la propria candidatura non può essere facoltativa, giacché
inerisce alla definizione stessa della nozione di perdita di possibilità.
78. Tuttavia, a mio parere, l’errore di diritto commesso dal Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti,
è pacifico che, ai punti 96‑112 di quest’ultima, il Tribunale abbia effettivamente valutato in concreto la possibilità, qualificata,
del resto, come seria, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di ottenere i posti per i quali aveva presentato la propria candidatura,
di modo che non si può ritenere, come erroneamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che il danno materiale constatato dalla sentenza
impugnata equivalga unicamente alla differenza tra la retribuzione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito se una delle sue
candidature fosse stata accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e quella effettivamente percepita.
79. A tal riguardo, non possono essere accolte neppure le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la presa in considerazione, nella
sentenza impugnata, della perdita di retribuzione quale criterio per valutare la perdita di una possibilità di essere assunti.
80. Vero è, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di essere assunta, né la sentenza impugnata
smentisce questa affermazione. Il Tribunale l’ha perfino esplicitamente confermata al punto 72 della sentenza impugnata, il
che, pertanto, esclude una contraddizione tra la sentenza impugnata e il punto 57 della sentenza interlocutoria, contrariamente
a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].
81. L’inesistenza di un diritto di essere assunti non significa, tuttavia, che non si possa prendere in considerazione il criterio
della retribuzione nella valutazione del danno materiale derivante dalla perdita di una possibilità di essere assunti, sempreché
tale valutazione tenga altresì conto del livello di probabilità che tale assunzione si realizzasse e sia condotta alla luce
delle domande delle parti, come ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata.
82. Invero, l’illecito constatato, consistente nel non aver dimostrato che fosse stato effettuato un esame comparativo dei meriti,
ha privato in modo certo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di ottenere i posti desiderati e, pertanto, della possibilità
di percepire la relativa retribuzione. Orbene, ricorrendo a un metodo basato sulla retribuzione sperata, ponderato della seria
possibilità che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di ottenere tale retribuzione, il Tribunale non ha fatto che applicare i criteri
relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, nell’ambito particolare dell’applicazione di una
perdita di possibilità di essere assunti.
83. Inoltre, osservo con interesse che il metodo alternativo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda anch’esso sul criterio della
retribuzione, nel senso che suggerisce di risarcire la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] concedendole una compensazione pecuniaria il cui importo
sarebbe fissato in tre mensilità nette, versate per il periodo di preavviso minimo previsto dall’art. 47, n. 2, lett. a),
del RAA.
84. Orbene, quand’anche tale compensazione – che muove dal postulato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di recedere unilateralmente
dal contratto di lavoro con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] senza giusta causa e subito dopo che questo avesse prodotto effetti – (
51
) fosse possibile, ciò non toglie che essa si basi sullo stesso criterio adottato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] se ne discosta,
in fin dei conti, solo per ciò che riguarda la determinazione dell’entità del danno che, come già indicato nelle presenti
conclusioni, spetta unicamente al giudice del merito. In altre parole, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ammesso la pertinenza
del criterio della retribuzione per risarcire la perdita di possibilità di essere assunti – anche come punto di partenza del
proprio metodo di calcolo – essa non può più criticare, nell’ambito dell’impugnazione, la modalità e l’entità del risarcimento
del danno subito.
85. Inoltre, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], il metodo che quest’ultima propone mira a risarcire uniformemente la perdita di
possibilità di essere assunti. Orbene, tale approccio, da un lato, tende a trascurare il carattere necessariamente individuale
del danno causato dall’illecito commesso dall’istituzione comunitaria e, dall’altro, comporta il rischio di alterare la natura
tutto sommato dissuasiva del risarcimento pecuniario, inducendo l’amministrazione a ponderare il rispetto delle regole ad
essa imposte con l’adozione di un comportamento illecito di cui essa conosce in anticipo il prezzo.
86. Imporre al giudice del merito un metodo uniforme, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], lo priverebbe senza dubbio di gran parte
della sua competenza anche di merito, che gli consente di statuire ex æquo et bono perseguendo il risarcimento più adeguato
del danno subito. Qualora dovesse essere accolto l’approccio suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], esso potrebbe, in fin dei conti,
indurre il giudice del merito a trascurare il rispetto del principio del risarcimento integrale del danno (
52
).
87. Queste considerazioni mi inducono a respingere anche la tesi della [OSCURATO:PERSONA] sulla violazione del principio della parità
di trattamento che deriverebbe dal metodo usato dal Tribunale. Invero, tali censure, oltre a riguardare l’entità del danno,
trascurano il necessario margine discrezionale di cui il giudice di merito deve godere nella valutazione più adeguata del
risarcimento del danno subito.
88. Infine, occorre altresì respingere le censure della [OSCURATO:PERSONA] relative all’entità del risarcimento stabilito dalla sentenza
impugnata, le quali debbono essere interpretate, come precisato ai paragrafi 67 e 71 delle presenti conclusioni, come dirette
a lamentare un difetto e/o un’insufficienza di motivazione, censure che riguardano essenzialmente il quinquennio considerato
dalla sentenza impugnata per calcolare la differenza tra la retribuzione nella quale sperava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], se le sue
candidature fossero state accolte, e quella effettivamente percepita. Invero, è sufficiente constatare che il Tribunale, specificando,
da un lato, al punto 62 della sentenza impugnata, il punto di partenza del periodo di raffronto come fissato a decorrere dalla
data in cui è divenuta efficace la nomina dei candidati prescelti e, dall’altro, ai punti 63‑78 della suddetta sentenza, il
termine del suddetto periodo, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero regolato il rapporto
tra l’interessata e la [OSCURATO:PERSONA] se quest’ultima l’avesse assunta, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno indotto
a fondarsi sul suddetto periodo.
89. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, propongo di respingere l’impugnazione principale.
VII –
Sull’impugnazione incidentale
A –
Argomenti delle parti
90. Con la sua impugnazione incidentale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario commettendo
diversi errori manifesti di valutazione. Il primo di tali errori riguarderebbe la determinazione del periodo da prendere in
considerazione per il calcolo della differenza di retribuzione, nel senso che, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale
ha rifiutato di tener conto della perdita di possibilità di carriera presso la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
la prospettiva di una nomina in ruolo dopo l’assunzione non sarebbe stata incerta. Il periodo da prendere in considerazione
avrebbe dunque dovuto essere necessariamente superiore al quinquennio considerato dal Tribunale. Il secondo errore manifesto
di valutazione commesso dal Tribunale riguarderebbe la determinazione della differenza di retribuzione. Il Tribunale, fondandosi
sulla retribuzione mensile netta corrispondente, in media, all’ultima retribuzione versata dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ignorato
– al punto 85 della sentenza impugnata – il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva maggiori probabilità di essere assunta per
un posto di grado A 4 piuttosto che per un posto di grado A 5, in quanto cinque degli otto posti per i quali si era candidata
erano di grado A 4. Il terzo di tali errori riguarderebbe la probabilità di realizzazione della possibilità di essere assunta
in quanto il Tribunale, fissando al 50% la probabilità che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva di ottenere un posto alla [OSCURATO:PERSONA],
avrebbe trascurato il fatto – da un lato – che candidarsi per otto posti avrebbe casomai aumentato le probabilità di assunzione
e – dall’altro – che una seria possibilità non corrisponde a una probabilità su due. Infine, il quarto errore manifesto di
valutazione risiederebbe nel non aver preso in considerazione, ai punti 133‑138 della sentenza impugnata, tutti gli elementi
costitutivi del danno morale e di quello fisico, mentre i certificati medici allegati all’impugnazione incidentale confermerebbero
la sindrome depressiva di cui essa soffre a far tempo dall’illegittimo rigetto delle sue candidature da parte della [OSCURATO:PERSONA].
91. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione incidentale.
B –
Analisi
92. Come risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, il Tribunale è il solo competente,
da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti
del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato
i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali
fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (
53
).
93. Nella fattispecie, e come è stato ribadito in udienza dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’impugnazione incidentale, con riferimento ai
primi tre motivi su cui si basa, si limita a contestare la valutazione di taluni fatti operata dal Tribunale in sede di applicazione
del metodo di calcolo che quest’ultimo ha applicato per determinare il danno subito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a causa della perdita
della possibilità di essere assunta come agente temporaneo in seno alla [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro che uno snaturamento di
tali fatti sia o possa essere dedotto. Inoltre, come già indicato, il Tribunale è il solo competente a valutare il modo e
l’entità del risarcimento del danno subito (
54
). A tale duplice titolo, questi motivi dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili.
94. Per quanto riguarda il quarto motivo, con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione
i certificati medici che avrebbe presentato, esso mi sembra ricevibile poiché pare diretto non contro l’errata valutazione
delle prove, bensì contro l’asserita violazione dell’obbligo di esaminare gli elementi di prova che si sostiene siano stati
prodotti e che dimostrerebbero l’esistenza di ulteriori voci di danno oltre al danno materiale causato dall’illecito nel quale
è incorsa la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, così come la Corte – in sede di impugnazione – ha valutato la fondatezza di un motivo vertente
sull’esame incompleto dei fatti (
55
), un motivo vertente sull’omesso esame di elementi di prova da parte del Tribunale dovrebbe anch’esso, a mio parere, essere
oggetto di sindacato da parte della Corte.
95. Tuttavia, per le ragioni qui di seguito esposte, ritengo che questo motivo debba essere respinto in quanto inconferente o,
in ogni caso, infondato.
96. Quanto al carattere inconferente del suddetto motivo, dal combinato disposto dei punti 123‑125, nonché 133 e 138 della sentenza
impugnata risulta che il rifiuto di prendere in considerazione il danno fisico e il rigetto delle pretese connesse all’alterazione
della salute mentale e allo stato depressivo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non aveva prodotto elementi a conferma
dell’esistenza di tali danni, si basa su un punto della motivazione sviluppato ad abundantiam, come confermato al punto 125,
seconda frase, della sentenza impugnata, introdotto dalla locuzione «[i]n ogni caso» (
56
). La motivazione principale, esposta ai punti 123‑125 della sentenza impugnata e con riferimento alla quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
non rileva alcun errore di diritto, si fonda sulla considerazione secondo cui lo scopo della compensazione pecuniaria consiste
unicamente nel risarcire il danno materiale derivante dalla perdita di possibilità di essere assunta generata dalla condotta
illecita della [OSCURATO:PERSONA] e non, in difetto di previa domanda di risarcimento, nel risarcire qualsiasi altro danno che il
suddetto illecito potrebbe aver peraltro causato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cosicché il Tribunale ben ha potuto ritenere, al punto 125,
prima frase, della sentenza impugnata, che gli argomenti relativi a tali altri asseriti danni non fossero pertinenti.
97. In ogni caso, per quanto riguarda l’infondatezza di questo motivo, occorre constatare che i certificati medici, allegati all’impugnazione
incidentale e sui quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fonda la sua pretesa, sono tutti successivi alla pronuncia della sentenza impugnata
e che, pertanto, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che il Tribunale – osservando, ai punti 133 e 138 della sentenza impugnata,
che essa non aveva dimostrato l’esistenza dei danni che invocava con l’ausilio, tra l’altro, di certificati medici – avrebbe
commesso un errore di diritto nell’applicare le regole sull’onere della prova e sulla produzione degli elementi di prova,
né che avrebbe violato il diritto comunitario non prendendo in considerazione elementi di prova, quando invece questi non
gli erano stati presentati (
57
).
98. Per tutti questi motivi, ritengo che l’impugnazione incidentale debba essere respinta in quanto in parte irricevibile e in
parte inconferente o infondata.
99. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere sia l’impugnazione principale che l’impugnazione incidentale.
VIII –
Sulle spese
100. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle
spese. Secondo l’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’art. 118
del suddetto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
ha chiesto che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata alle spese e poiché quest’ultima deve, a mio parere, restare soccombente sul
suo unico motivo, essa deve essere condannata alle spese relative all’impugnazione principale. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto
che ognuna delle parti sopporti le proprie spese inerenti al presente procedimento e poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deve, a mio
parere, restare soccombente sui motivi da essa articolati a sostegno dell’impugnazione incidentale, si dovrebbe disporre che
ognuna delle parti sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione incidentale, conformemente alle richieste della [OSCURATO:PERSONA]
e ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118
di tale regolamento.
IX –
Conclusione
101. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:
«1) l’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte,
2) la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese inerenti all’impugnazione principale,
3) la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopportano le proprie spese relative all’impugnazione incidentale».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Occorre rilevare che, nella sua comparsa di risposta all’impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nega di essersi presentata al
concorso. Tuttavia, tale punto è irrilevante nell’ambito della presente controversia, in quanto è pacifico che l’omesso esame
comparativo dei meriti (o, in ogni caso, l’omessa dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di quest’ultimo) constatato dalla
sentenza interlocutoria del Tribunale si è in parte fondato sul fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha superato tale concorso,
il che rappresenta un inconfutabile elemento di fatto.
3
– Punti 65‑71 e 78‑80 della citata sentenza.
4
– Sentenza interlocutoria (punto 88).
5
– Ibidem (punti 85‑87).
6
– Ibidem (punto 89). Il Tribunale si riferisce, a tal proposito, alla sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1743, punto 14). V. anche sentenze della Corte 16 dicembre 1960, causa 44/59, Fiddelaar/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1049),
nonché 27 ottobre 1987, cause riunite 176/86 e 177/86, Houyoux et Guery/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4333, punto 16). Si noti che,
nella specie, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettivamente chiesto il risarcimento del danno causato dall’asserito illecito
commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Occorre altresì precisare che la sentenza interlocutoria, optando per l’indennizzo a favore della
ricorrente piuttosto che per l’annullamento tanto della decisione di rigetto della candidatura di quest’ultima quanto di quella
di nomina o di assunzione di terzi, pare inserirsi in una giurisprudenza minoritaria in materia di procedura di nomina o di
assunzione. Per esempi di indivisibilità di queste due decisioni e sul loro annullamento, v. sentenze della Corte 30 giugno
1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2105, punto 40), e 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8691, punto 54), nonché il dispositivo delle sentenze del Tribunale 9 marzo 1999, causa T‑273/97, Richard/Parlamento
([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑45 e II‑235), e 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑207
e II‑1011).
7
– Sentenza impugnata (punto 45).
8
– Ibidem (punti 46 e 47).
9
– Ibidem (punto 54).
10
– Ibidem (punto 56).
11
– Ibidem (punti 60, 83‑95).
12
– Ibidem (punti 78 e 82).
13
– Ibidem (punto 96).
14
– Ibidem (punto 97).
15
– Ibidem (punto 98).
16
– Ibidem (punto 115).
17
– V., rispettivamente, i punti 116 e 117 della sentenza impugnata. Riguardo ai primi elementi, il Tribunale nota che la seria
possibilità di cui al punto 115 della sentenza impugnata era ridotta dal fatto che un altro candidato aveva manifestato il
proprio interesse per ciascuno degli otto posti, in conformità all’art. 29, n. 1, lett. b), dello [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere l’uno o l’altro di questi candidati o anche non scegliere alcuna delle candidature
e interrompere la procedura. Riguardo ai secondi, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse
potuto legittimamente partecipare a una nuova procedura di assegnazione di posti vacanti, organizzata dopo l’annullamento
delle decisioni recanti il rigetto della sua candidatura, avrebbe potuto manifestare utilmente il proprio interesse per posti
della stessa natura ed essere eventualmente prescelta.
18
– Sentenza impugnata (punto 118).
19
– Ibidem (punti 119 e 121).
20
– Ibidem (punti 124 e 125, prima frase).
21
– Ibidem (punto 125, seconda frase).
22
– Rispettivamente, punti 133 e 137 della sentenza impugnata.
23
– Causa T‑144/02 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3381; [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑275 e II‑1231, punti 149 e 163).
24
– V. sentenze 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1171, punto 7); 17 febbraio 1977, causa 48/76,
Reinarz/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 291, punto 10); 4 luglio 1985, causa 176/83, Allo e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2155,
punto 18), nonché 7 ottobre 1987, causa 401/85 Schina/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3911, punto 9).
25
– Sentenza 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5345, punto 30); 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punto 42), nonché 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil
e Impens ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2915, punto 23).
26
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 42). V., anche, sentenza 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2227, punto 72).
27
– In tal senso, nel diritto portoghese, secondo la giurisprudenza amministrativa e il nuovo codice di procedura amministrativa,
il risarcimento di un danno alla carriera di un dipendente pubblico consiste nella ricostituzione retroattiva della suddetta
carriera come avrebbe dovuto svilupparsi se non vi fosse stato l’atto annullato. Nel diritto danese, che non conosce la nozione
di perdita di possibilità, le decisioni delle autorità pubbliche affette da vizio di procedura o di merito possono costituire
fondamento di una richiesta di risarcimento di danni, se sussiste una certa probabilità che l’interessato sarebbe stato assunto
qualora la decisione non fosse stata viziata.
28
– [OSCURATO:PERSONA], nel campo della responsabilità civile, la perdita di una possibilità è considerata alla stregua di un danno
morale risarcibile, mentre negli altri ordinamenti nazionali può anche essere considerata come un danno materiale.
29
– V. Durand, I., «À propos de ce lien qui doit unir la faute au dommage», in
Droit de la responsabilité – Morceaux choisis
, Formation permanente CUP, vol. 68, Larcier, Liège, 2004, pag. 43.
30
– Cour d’appel de Bruxelles, 28 novembre 1994, pubblicata nella rivista
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
, 1995, pag. 1108.
31
– V. Conseil d’État, 6 novembre 2000, Grégory, n. 189398, pubblicata sul sito www.legifrance.gouv.fr. In quella causa, il
Conseil d’État ha precisato che il ricorrente non poteva pretendere gli stipendi che avrebbe percepito in qualità di allievo
della École normale supérieure a causa della perdita della possibilità di superare il concorso per l’accesso a tale scuola.
32
– V., a tale proposito, Conseil d’État, 8 febbraio 1984, M
lle
Gueninchault, n. 44690/044777, e 8 novembre 2002, M. Guisset, n. 227147, pubblicate sul sito www.legifrance.gouv.fr. Nella
sentenza M
me
Liuzzi (2 febbraio 1996, n. 146769, pubblicata sul sito www.legifrance.gouv.fr), il Conseil d’État ha indicato che «nessuna
disposizione né alcun principio generale di diritto ostava a che il giudice amministrativo, dopo aver valutato la fondatezza
di domande di risarcimento di danni distinti, procedesse a una valutazione globale dell’importo di tali danni».
33
– V. Conseil d’État, 27 maggio 1987, Legoff, n. 59158, pubblicata sul sito www.legisfrance.gouv.fr, nonché Conseil d’État,
24 gennaio 1996, Collins, Rec. Lebon, n. 103987.
34
– Corte suprema di cassazione, sez. lav., 14 dicembre 2001, n. 15810.
35
– Court of Appeal, 22 luglio 1998, Doyle v. Wallace [1998]
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(PIQR), Q146.
36
– [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 1998, causa T‑13/96, TEAM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4073, punto 76), e 9 luglio 1999, causa T‑231/97,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2403, punto 51).
37
– [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2002, causa T‑365/00, AICS/Parlamento ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2719, punto 79), nonché 17 marzo 2005, causa T‑160/03,
AFCon [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑981, punti 112‑114). Tale approccio è stato giustificato dall’avvocato
generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni presentate il 7 settembre 2006 nella causa Agraz e a. (sentenza della Corte
9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10833) in cui ha sottolineato, al paragrafo 20 e con riferimento alle sentenze
in precedenza citate, che l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di un potere discrezionale può costituire un elemento tale da giustificare
il carattere ipotetico di un danno in casi di perdita di possibilità ben circoscritti. Pertanto, a suo avviso, quando un candidato
a un impiego o un offerente in un appalto viene privato del diritto di concorrere a causa di un errore della Comunità, il
giudice nega il risarcimento per la perdita di possibilità che ne deriva per l’interessato sulla base del rilievo che quest’ultimo
non può far valere un diritto o un’aspettativa legittima di ottenere l’impiego o l’appalto di cui trattasi. Il danno materiale
risultante dalla perdita dei vantaggi che sarebbero derivati dall’ottenimento dell’impiego o dell’appalto appare troppo incerto
per poter essere considerato risarcibile. Benché la Corte abbia annullato la sentenza del Tribunale in tale controversia,
essa non si è tuttavia pronunciata sul problema della perdita di possibilità.
38
– Punti 44 e 46.
39
– [OSCURATO:PERSONA] 17 marzo 1993, causa T‑13/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑287, punto 44); 27 ottobre 1994, causa T‑47/93,
C/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑233 e II‑743, punto 54); 12 novembre 1998, causa T‑91/96 REV, Consiglio/Hankart ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑597
e II‑1809, punto 27); 27 novembre 2003, cause riunite T‑331/00 e T‑115/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑309
e II‑1479, punti 194‑204); Eagle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 150); 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3315 nonché [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1183, punti 151 e 152), nonché 31 gennaio 2007, causa T‑166/04, C/[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70).
40
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 44‑48),, e 31 gennaio 2007, C/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 70). La citata sentenza 27
ottobre 1994, C/[OSCURATO:PERSONA], che sembra appartenere a questa categoria in quanto il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento
del danno morale subito dal ricorrente, denota tuttavia una certa ambiguità, poiché il Tribunale, da un lato, non ha esplicitamente
indicato la natura del danno che avrebbe risarcito e, dall’altro, ha concesso, per il danno morale, un importo superiore a
quello chiesto dal ricorrente, respingendo al contempo la domanda di risarcimento per danno materiale risultante dalla perdita
di possibilità di essere assunti, fondato sulla differenza tra la retribuzione auspicata e quella effettivamente percepita,
cosicché si potrebbe dedurne che il Tribunale ha compiuto una valutazione globale dei due tipi di danno.
41
– [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 195, 197, 200 e 202); Eagle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 150), nonché Sanders
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 150). V., anche, sentenza Allo/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 73), che la sentenza impugnata (punto 56)
colloca tra le cause che hanno ammesso il carattere materiale del danno subito a causa di una perdita di possibilità, poiché
il Tribunale, in quella causa e contrariamente alle altre citate sentenze, ha constatato che il danno asserito non era stato
dimostrato.
42
– V. sentenze Eagle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 163) e Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 166).
43
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 49); 27 ottobre 1994, C/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 55); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. (punti 194‑204), nonché 31 gennaio 2007, C/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 79).
44
– Causa T‑91/95 ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑327 e II‑959).
45
– Si rilevi, a tal riguardo, che nella sentenza 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 417, punti 8
e 9), la Corte ha respinto la domanda di risarcimento del ricorrente per l’asserito danno materiale subito a causa della perdita
di una seria possibilità di essere assunto non a causa dell’irrilevanza di tale danno nell’ambito del contenzioso della responsabilità
extracontrattuale, ma semplicemente perché il ricorrente non aveva fornito la prova che la sua possibilità di assunzione fosse
effettiva.
46
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 81); Consiglio/de Nil e Impens, cit. (punto 32), nonché 9 settembre
1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5251, punto 34); 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3793, punto 44), e ordinanza 14 dicembre 2006, causa C‑12/05 P, Meister/UAMI (non pubblicata nella Raccolta,
punto 82) (il corsivo è mio).
47
– V., in particolare, sentenza Consiglio/de Nil e Impens, cit. (punti 32 e 33), nonché ordinanza Meister/UAMI, cit. (punto 82).
48
– Sentenza Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 36).
49
– V., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑439, punto 33).
50
– Il corsivo è mio.
51
– Nelle sentenze 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1729, punti 38‑40) e 19 giugno 1992, causa
C‑18/91 P, V./Parlamento ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3997, punto 39), la Corte, per quanto riguarda il recesso unilaterale da un contratto
di agente temporaneo, ha ritenuto che siffatto recesso, espressamente contemplato dall’art. 47, n. 2, del RAA e soggetto all’ampio
potere discrezionale dell’autorità competente, trovi il suo fondamento nel contratto medesimo e pertanto non richieda alcuna
motivazione. Stante, in particolare, l’importanza, regolarmente rammentata dalla giurisprudenza, del principio dell’obbligo
di motivazione nel diritto comunitario (al quale si può derogare solo in presenza di considerazioni imperative) e della tutela
del lavoratore contro il licenziamento e l’abuso dei contratti a tempo determinato, tale approccio meriterebbe, a mio avviso,
di essere rimeditato. V., in tal senso, sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/Fondazione
europea per la formazione professionale (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 63‑76), attualmente impugnata dinanzi
al Tribunale di primo grado (riferimento: T‑404/06 P).
52
– V., a proposito di tale principio, sentenze 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2801,
punto 13); Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 22), nonché il paragrafo 4 delle conclusioni dell’avvocato generale Darmon
nella causa definita con sentenza 14 febbraio 1985, causa 131/81, Berti/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 645).
53
– V. sentenza 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punto 106, e giurisprudenza
ivi citata).
54
– V. giurisprudenza citata supra alla nota 47.
55
– Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punti 392‑406).
56
– Secondo una giurisprudenza costante, le censure contro punti della motivazione sviluppati dal Tribunale ad abundantiam
non possono comportare l’annullamento della decisione e sono, pertanto, inconferenti. V. ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 64, e giurisprudenza ivi citata).
57
– V., in tal senso, ordinanza 4 ottobre 2007, causa C‑100/07 P, É. R e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 29).