CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 29225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato av so alle parti; iudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. FELICELLA Samuele ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed €12.600 di multa in relazione a ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, detenzione illecita di arma clandestina, ricettazione e resistenza a pubblico uffi- ciale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica della ricorrenza di cause di non punibilità. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricor- rere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere