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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03774/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Venezia in data 30/11/2023 udita la relazione della cons. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 30/11/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.

Denuncia il difensore un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'appello per carenza dello ius postulandi in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in errore posto che tale professionista risultava il difensore effettivo di [OSCURATO:PERSONA] sin dalla fase delle indagini preliminari. l Il motivo proposto è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha rilevato che l'atto di appello era stato presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] del Piave ( VE), via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 osservando che questi non risultava, ab origine, officiato del mandato, conferito solo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) all'epoca vivente.

Anche il decreto di citazione e la sentenza di primo grado, evidenzia la Corte, recano sempre l'indicazione, quale difensore dell'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il cui codice fiscale è anche riportato nella PEC di notifica del decreto, senza che tale indicazione sia stata mai contestata.

Non si ravvisa, pertanto, alcun errore percettivo da parte della Corte di appello nella individuazione del difensore dell'imputato legittimato a proporre l'appello nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avendo questi addotto elementi dimostrativi dell'assunto circa l'esistenza di un errore di fatto dell'imputato nell'operare la nomina, a nulla rilevando l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di nominare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale proprio difensore, mai esternata dall'interessato, né formalizzata in alcun modo. p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Venezia in data 30/11/2023 udita la relazione della cons. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 30/11/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. Denuncia il difensore un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'appello per carenza dello ius postulandi in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in errore posto che tale professionista risultava il difensore effettivo di [OSCURATO:PERSONA] sin dalla fase delle indagini preliminari. l Il motivo proposto è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato che l'atto di appello era stato presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] del Piave ( VE), via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 osservando che questi non risultava, ab origine, officiato del mandato, conferito solo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) all'epoca vivente. Anche il decreto di citazione e la sentenza di primo grado, evidenzia la Corte, recano sempre l'indicazione, quale difensore dell'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il cui codice fiscale è anche riportato nella PEC di notifica del decreto, senza che tale indicazione sia stata mai contestata. Non si ravvisa, pertanto, alcun errore percettivo da parte della Corte di appello nella individuazione del difensore dell'imputato legittimato a proporre l'appello nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avendo questi addotto elementi dimostrativi dell'assunto circa l'esistenza di un errore di fatto dell'imputato nell'operare la nomina, a nulla rilevando l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di nominare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale proprio difensore, mai esternata dall'interessato, né formalizzata in alcun modo. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 03774/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris