CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 46264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GELAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; tette/sentite le conclusioni del PG í". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2021 il Tribunale di Gela ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., in quanto emesso in carenza di rispetto del termine di trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari previsto dall'art. 552, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., altresì disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, deducendone l'abnormità sul presupposto che il mancato rispetto dell'indicato termine non determinerebbe la nullità del decreto di citazione a giudizio né la possibilità di un nuovo esercizio dell'azione penale da parte del P.M. L'art. 552, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. svolgerebbe, infatti, solo una funzione acceleratoria, per cui dal mancato suo rispetto non scaturirebbe nessuna delle nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. L'erroneo pronunciamento del giudice di merito avrebbe determinato, inoltre, la stasi del procedimento, essendo preclusa al P.M., per essere spirati i previsti termini, la possibilità di esercizio di una nuova azione penale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. E', infatti, manifestamente infondata la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'abnormità dell'ordinanza impugnata. La categoria dell'abnormità, come noto, è stata elaborata da dottrina e giurisprudenza in stretto collegamento con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, di per sé condizionato dalla fisiologica appartenenza dell'atto alle categorie processuali previste. E' stata, pertanto, ravvisata l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti da tale fisiologica connotazione, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nel paradigma della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti che risultino connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità. Per tali ragioni, dunque, l'atipica realtà processuale del provvedimento abnorme è stata focalizzata su due profili essenziali: da un lato, l'assoluta incompatibilità dell'atto rispetto al modello procedimentale coinvolto; dall'altro, la sostanziale perversione della funzione giurisdizionale, che non consente di assegnare al silenzio serbato dal legislatore un valore ostativo ai fini della configurabilità di un diritto della parte all'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito i suddetti enunciati, giungendo a precisare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01). In tale direttrice ermeneutica, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha circoscritto, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01). L'abnormità funzionale, cioè, deve essere limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il P.M. può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, per cui, in definitiva, ove l'atto del giudice sia espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Né importa che il potere sta stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non abnorme. 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato come l'impugnata ordinanza non sia passibile di inquadramento alcuno nelle richiamate categorie processuali, non essendo gravata da nessun profilo di abnormità strutturale, essendo stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. sulla base della ritenuta esistenza di una nullità del decreto di citazione a giudizio, e perciò con un atto certamente non collocabile al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento ed i cui effetti non sono tali da poter pregiudicare in concreto il successivo sviluppo del processo. Non è, poi, configurabile alcun profilo di abnormità funzionale, non essendosi realizzata, con l'ordinanza impugnata, né una regressione indebita del processo, né una sua irrimediabile stasi, con conseguente impossibilità della sua prosecuzione nelle forme previste dalla legge, potendo il pubblico ministero procedere alla rinnovazione del decreto di citazione a giudizio. E' stato già ritenuto, infatti, che non è abnorme l'ordinanza dichiarativa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con contestuale restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto trattasi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice, senza determinare una stasi processuale non altrimenti rimovibile (così, tra le altre: Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 2022, Stilo, Rv. 282429-01; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273-01). Parimenti, non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata l'omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, poiché detto provvedimento, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., è comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice e non determina la stasi del procedimento, ben potendo il pubblico ministero rinnovare la notificazione dell'avviso (Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668-01). D'altro canto, è stato autorevolmente precisato - in Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01 - che «il regresso del procedimento è atipico, e comporta l'abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, e invece non è abnorme quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice». Nella specie, dunque, si è comunque verificato un regresso "consentito", senza che vi sia impedimento alcuno per il pubblico ministero di poter procedere all'emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio. 4. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Dichiara inamm