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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 05648/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 337 cod.pen., meramente riproduttivo di profili di censura in punto sussistenza del ( concorso nel reato e non già di connivenza non punibile, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è inammissibile.

La corte territoriale ha argomentato la partecipazione concorsuale dell'imputata nella detenzione a fini di spaccio, in concorso con il marito e il cugino, di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente cocaina (oltre a gramma 9 di hashish trovati nell'auto del parente [OSCURATO:PERSONA] che aveva in uso una stanza dell'appartamento) rinvenuta, all'esito della perquisizione domiciliare dell'abitazione dei coniugi, in parte nella camera da letto e in parte sul tavolo della cucina, avendo l'imputata tentato con la condotta di resistenza, consistita nell'opporsi all'ingresso degli agenti operanti, finanche frapponendo un divano davanti alla porta di ingresso, di evitare la scoperta della stessa e così apportando un contributo alla detenzione consapevole dello stupefacente.

La motivazione della Corte d'appello è congrua e immune da censura di illogicità e/o contraddittorietà e neppure di violazione di legge/ssendo esclusa, nel caso in scrutinio, la mera connivenza in assenza di una mera condotta passiva della [OSCURATO:PERSONA] avendo dato un apporto decisivo per evitare la perquisizione e mantenere la detenzione dello stupefacente.

Va ricordato, sul punto che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167).

Va rammentato che, nel reato permanente, in costanza di permanenza, qualunque condotta di agevolazione, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. 6, n. 2668 del 07/1y2016, Spera, Rv. 268973). e e Ritenuto il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge ex art. 133 cod.pen. è inammissibile perché nuovo trattandosi di violazione di legge non dedotta nell'atto di appello e non rilevabile d'ufficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA],èp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 337 cod.pen., meramente riproduttivo di profili di censura in punto sussistenza del ( concorso nel reato e non già di connivenza non punibile, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è inammissibile. La corte territoriale ha argomentato la partecipazione concorsuale dell'imputata nella detenzione a fini di spaccio, in concorso con il marito e il cugino, di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente cocaina (oltre a gramma 9 di hashish trovati nell'auto del parente [OSCURATO:PERSONA] che aveva in uso una stanza dell'appartamento) rinvenuta, all'esito della perquisizione domiciliare dell'abitazione dei coniugi, in parte nella camera da letto e in parte sul tavolo della cucina, avendo l'imputata tentato con la condotta di resistenza, consistita nell'opporsi all'ingresso degli agenti operanti, finanche frapponendo un divano davanti alla porta di ingresso, di evitare la scoperta della stessa e così apportando un contributo alla detenzione consapevole dello stupefacente. La motivazione della Corte d'appello è congrua e immune da censura di illogicità e/o contraddittorietà e neppure di violazione di legge/ssendo esclusa, nel caso in scrutinio, la mera connivenza in assenza di una mera condotta passiva della [OSCURATO:PERSONA] avendo dato un apporto decisivo per evitare la perquisizione e mantenere la detenzione dello stupefacente. Va ricordato, sul punto che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167). Va rammentato che, nel reato permanente, in costanza di permanenza, qualunque condotta di agevolazione, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. 6, n. 2668 del 07/1y2016, Spera, Rv. 268973). e e Ritenuto il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge ex art. 133 cod.pen. è inammissibile perché nuovo trattandosi di violazione di legge non dedotta nell'atto di appello e non rilevabile d'ufficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA],èp
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