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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 giugno 2025

Corte di giustizia UE n. 2021/2026

ECLI:EU:C:2026:870
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti – Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), nonché paragrafi 6 e 7 – Motivi di esclusione facoltativi dalla partecipazione a una procedura di appalto – Presentazione da parte di un operatore economico di informazioni false in merito alla conformità ai requisiti di qualificazione – Inserimento in un elenco di fornitori che hanno presentato informazioni false in una procedura di appalto pubblico – Articolo 18, paragrafo 1 – Principio di proporzionalità – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto a un ricorso effettivo » Nella causa C‑402/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] administracinių ginčų komisija (Commissione lituana per le controversie amministrative, Lituania), con decisione del 12 giugno 2025, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2025, nel procedimento Plungės rajono savivaldybės administracija contro [OSCURATO:PERSONA]šųjų pirkimų tarnyba, con l’intervento di: «VA Statyba» UAB, LA CORTE (Settima Sezione), composta da Z. Csehi, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e F. Schalin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lituano, da K. Dieninis, U. Jakaitytė e

V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da A. Biolan, J. Jokubauskaitė e G. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU 2021, L 398, pag. 23) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»), dell’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché del principio di proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Plungės rajono savivaldybės administracija (Amministrazione comunale del distretto di Plungė, Lituania) (in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice») e la Viešųjų pirkimų tarnyba (Autorità per gli appalti pubblici, Lituania) in merito all’inserimento della società «VA Statyba» UAB nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, previsto dal diritto lituano.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 89/665 3 L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», ai paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «1.

La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva [2014/24], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva. (…) [OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2014/24], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione».

Direttiva 2014/24 4 I considerando 14, 101 e 102 della direttiva 2014/24 enunciano quanto segue: «(14) È opportuno precisare che la nozione di “operatori economici” dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare.

Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano “persone giuridiche” o meno in ogni circostanza. (…) (101) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto. (…) [L]e amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale.

Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico.

Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.

Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità.

Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali.

Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione. (102) Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire l’osservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo.

Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell’attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell’adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento.

Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. (…)». 5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (…)

10. “operatore economico”: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; (…)». 6 Ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, quest’ultima si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia di EUR 5 382 000 per gli appalti pubblici di lavori. 7 L’articolo 18 di tale direttiva, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti», così dispone: «1.

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza.

Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X». 8 L’articolo 57 di detta direttiva, intitolato «Motivi di esclusione», ai paragrafi da 4 a 7 così dispone: «4.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2; (…)

h) se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 59; o (…)

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto.

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito.

Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la sentenza è effettiva.

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo.

In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità.

Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4». 9 L’articolo 58 della direttiva 2014/24, intitolato «Criteri di selezione», al paragrafo 1 così dispone: «I criteri di selezione possono riguardare:

a) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e

4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare.

Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto».

Diritto lituano Legge sulla pubblica amministrazione 10 Ai sensi dell’articolo 3, punti 4 e 10, del [OSCURATO:PERSONA] viešojo administravimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla pubblica amministrazione), gli organi della pubblica amministrazione esercitano la loro attività nel rispetto, in particolare, dei principi di legalità e di proporzionalità.

Legge sugli appalti pubblici 11 [OSCURATO:PERSONA] viešųjų pirkimų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sugli appalti pubblici), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli appalti pubblici»), all’articolo 2, punto 36, prevede quanto segue: «Si intende per “fornitore” – operatore economico – una persona fisica o giuridica di diritto privato o di diritto pubblico, un’altra organizzazione e i suoi membri o un gruppo formato da siffatte persone, ivi inclusa un’associazione temporanea di operatori economici, che offre sul mercato l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi». 12 L’articolo 46 di tale legge, intitolato «Motivi di esclusione di un fornitore», ai paragrafi 4 e da 10 a 12 così dispone: «4.

L’amministrazione aggiudicatrice esclude il fornitore dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto quando: (…) 4) tale fornitore, nell’ambito della procedura di appalto, ha occultato informazioni o presentato informazioni false in merito alla propria conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo e all’articolo 47 della presente legge e l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare tale fatto con qualsiasi mezzo ammesso in diritto, oppure quando il fornitore, per il motivo di aver presentato informazioni false, non è in grado di produrre i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge.

Il fornitore è parimenti escluso dalla procedura di appalto per tale motivo quando, nel corso di una precedente procedura (…), esso ha occultato informazioni o presentato informazioni false ai sensi del presente punto o, per il motivo di aver presentato informazioni false, non era in grado di produrre i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge ed è stato per tale motivo escluso nel corso dell’ultimo anno delle procedure di appalto (…). (…)

10. Quando un fornitore rientra in uno dei motivi di esclusione enunciati ai paragrafi 1, 4 e 6 del presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice non lo esclude dalla procedura di appalto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti: 1) il fornitore ha presentato all’amministrazione aggiudicatrice informazioni dimostranti che esso ha adottato le misure seguenti:

a) ha spontaneamente risarcito o si è impegnato a risarcire il danno causato dall’illecito o dalla violazione di cui ai paragrafi 1, 4 o 6 del presente articolo, se del caso;

b) ha collaborato, fornito un aiuto attivo o adottato altre misure che contribuiscono a chiarire o a precisare l’illecito o la violazione dallo stesso commessi, se del caso;

c) ha adottato misure tecniche, organizzative o di gestione del personale finalizzate a prevenire ulteriori illeciti o violazioni; 2) l’amministrazione aggiudicatrice ha valutato le informazioni presentate dal fornitore ai sensi del punto 1 del presente paragrafo e ha adottato una decisione motivata la quale stabilisce che le misure adottate dal fornitore per dimostrare la propria affidabilità sono sufficienti.

Il carattere sufficiente di tali misure è valutato tenendo conto della gravità e delle circostanze dell’illecito o della violazione.

L’amministrazione aggiudicatrice notifica per iscritto al fornitore la propria decisione motivata entro dieci giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al punto 1 del presente paragrafo.

11. Se un fornitore è stato escluso, con decisione giudiziaria passata in giudicato, dalle procedure di appalto e di aggiudicazione delle concessioni, esso non può beneficiare della possibilità prevista al punto 10 del presente paragrafo per la durata fissata da tale decisione giudiziaria.

12. Se nei confronti di un fornitore è stato fissato un periodo di esclusione con decisione giudiziaria passata in giudicato per uno dei motivi di esclusione di cui ai paragrafi 1, 2, 2 1 , 4 e 6 del presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice esclude il fornitore dalla procedura di appalto per la durata fissata da tale decisione giudiziaria». 13 L’articolo 52 della legge sugli appalti pubblici, intitolato «Occultamento di informazioni, presentazione di informazioni false o mancata presentazione di documenti», ai paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue: «1.

L’amministrazione aggiudicatrice pubblica sul portale centrale degli appalti pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per gli appalti pubblici, le seguenti informazioni sul fornitore (se si tratta di un gruppo di fornitori, su ciascuno dei membri di tale gruppo) che, nell’ambito della procedura di appalto, ha occultato informazioni o presentato informazioni false in merito alla propria conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 della presente legge o che, per il motivo di aver presentato informazioni false, non ha prodotto i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge: 1) il nome del fornitore (se si tratta di una persona fisica, il suo nome e cognome), la data in cui è stata adottata la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere il fornitore dalla procedura di appalto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, della presente legge e le ragioni per le quali tale decisione è stata adottata; 2) la data in cui il fornitore ha proposto ricorso avverso la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escluderlo dalla procedura di appalto; 3) la data in cui la decisione giudiziaria che ha accertato l’infondatezza del ricorso del fornitore, con cui quest’ultimo contestava la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escluderlo dalla procedura di appalto, è passata in giudicato, nonché un link verso tale decisione giudiziaria. (…)

4. La pubblicazione prevista dal presente articolo ha lo scopo di informare le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le autorità concedenti del motivo per cui il fornitore è stato escluso dalla procedura di appalto o l’offerente è stato escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione.

Nell’ambito della funzione affidatale dall’articolo 95, paragrafo 1, punto 11, della presente legge, l’Autorità per gli appalti pubblici garantisce che la durata della pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo non superi un anno a decorrere dalla data in cui è stata adottata la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere il fornitore dalla procedura di appalto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, della presente legge». 14 L’articolo 95 della legge sugli appalti pubblici prevede quanto segue: «1.

L’Autorità per gli appalti pubblici svolge le seguenti funzioni: (…) 11) gestisce le informazioni pubblicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, della presente legge, sui fornitori che non hanno eseguito o hanno eseguito in modo inesatto un appalto e, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della presente legge, sui fornitori che, nell’ambito di procedure di appalto, hanno occultato informazioni o presentato informazioni false in merito alla propria conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 della presente legge o sui fornitori che, per il motivo di aver presentato informazioni false, non hanno prodotto i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge; (…)

2. L’Autorità per gli appalti pubblici può: (…) 6) qualora abbia accertato una violazione della presente legge o di un atto che le dà attuazione, ingiungere alla persona giuridica, nel rispetto dei principi di equità e di ragionevolezza, di porre fine alla procedura di appalto, di condurre le procedure di appalto conformemente alla presente legge, di modificare o di annullare decisioni o atti illegittimi, compresa la decisione di procurarsi beni, servizi o lavori senza applicare le prescrizioni della presente legge e degli atti che le danno attuazione e, qualora abbia accertato che il contratto o l’accordo quadro era stato concluso illegittimamente, di adire il giudice per ottenere l’annullamento del contratto o del contratto quadro e/o l’irrogazione di altre sanzioni al fine di tutelare l’interesse pubblico; (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Con bando di gara pubblicato nel mese di luglio 2023, l’amministrazione aggiudicatrice ha indetto una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un appalto aperto internazionale per la costruzione di un complesso universale per lo sport e il fitness a Plungė (Lituania). 16 In tale bando, l’amministrazione aggiudicatrice aveva segnatamente previsto, tra i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici, due requisiti di qualificazione, inerenti, in sostanza, da un lato, all’importo dei ricavi annui derivanti dall’attività di costruzione nel corso degli ultimi tre esercizi e, dall’altro, al completamento dei lavori di costruzione, come specificati, nel corso dei cinque anni precedenti. 17 Dagli elementi di fatto forniti dal giudice del rinvio risulta che il valore stimato dell’appalto ammontava a EUR 7 453 375 al netto dell’IVA, ossia un importo superiore alla soglia prevista all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, come indicato al punto 6 della presente sentenza. 18 Dopo aver informato i fornitori, in data 5 settembre 2023, della graduatoria finale delle offerte presentate e dell’aggiudicazione dell’appalto alla VA Statyba, l’amministrazione aggiudicatrice ha stipulato con quest’ultima il contratto d’appalto di lavori di costruzione in data 10 ottobre 2023. 19 L’offerente classificato al secondo posto ha proposto ricorso dinanzi al Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda, Lituania), sostenendo che la VA Statyba aveva fornito informazioni false in merito alla sua conformità a detti due requisiti di qualificazione e ha chiesto, inter alia , l’inserimento di tale società nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, in applicazione delle disposizioni pertinenti della legge sugli appalti pubblici. 20 Con sentenza del 29 dicembre 2023, tale tribunale ha constatato che la VA Statyba aveva presentato all’amministrazione aggiudicatrice informazioni false in merito alla propria conformità a detti requisiti di qualificazione, definendo le condotte così accertate come inganno dell’amministrazione aggiudicatrice commesso per grave negligenza.

Detto tribunale ha pertanto ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero le condizioni per escludere tale società dalla procedura di appalto, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, della legge sugli appalti pubblici. 21 Di conseguenza, tale organo giurisdizionale ha deciso di annullare la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice del 5 settembre 2023, pur mantenendo l’appalto illegittimamente stipulato tra quest’ultima e la VA Statyba, nonché di sospendere il procedimento nella parte riguardante l’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di inserire il nome di tale società nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false.

Inoltre, esso ha inflitto una sanzione pecuniaria all’amministrazione aggiudicatrice per un importo corrispondente all’1% del valore dell’appalto. 22 Con sentenza del 15 marzo 2024, il [OSCURATO:PERSONA] apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado. 23 A seguito di tale sentenza, l’amministrazione aggiudicatrice non ha inserito il nome della VA Statyba nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, in quanto riteneva che le condizioni richieste dalla legge sugli appalti pubblici a tale riguardo non fossero soddisfatte. 24 Non condividendo tale posizione dell’amministrazione aggiudicatrice, l’Autorità per gli appalti pubblici ha ingiunto a detta amministrazione, con decisione del 27 febbraio 2025, di inserire il nome della VA Statyba nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false. 25 Il 28 aprile 2025 l’amministrazione aggiudicatrice ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] administracinių ginčų komisija (Commissione lituana per le controversie amministrative, Lituania), giudice del rinvio. 26 A sostegno del suo ricorso, l’amministrazione aggiudicatrice sostiene che dall’articolo 52, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici risulta che sono inseriti nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false solo i fornitori che, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, di tale legge, siano stati esclusi dalla procedura di appalto con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.

Secondo l’amministrazione aggiudicatrice, detta legge non prevede quindi che un’amministrazione aggiudicatrice possa inserire un fornitore in tale elenco qualora non sia stata essa stessa, bensì un giudice ad aver constatato che tale fornitore aveva presentato informazioni false. 27 Per contro, l’Autorità per gli appalti pubblici sostiene che l’articolo 52, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici non lascia alcun margine di discrezionalità all’amministrazione aggiudicatrice quanto alla decisione di inserire un fornitore nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, dal momento in cui tale circostanza è stata accertata da una decisione giudiziaria passata in giudicato. 28 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] administracinių ginčų komisija (Commissione lituana per le controversie amministrative) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la prassi in base alla quale l’amministrazione aggiudicatrice è obbligata a divulgare il nome di qualsiasi fornitore (operatore economico) che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione aggiudicatrice non abbia deciso di escludere un tale fornitore (operatore economico) dalla partecipazione alla procedura di appalto prima della conclusione di detta procedura (conclusione del contratto), sia compatibile con gli obiettivi della direttiva 2014/24 e con gli articoli 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 4, lettera h), di quest’ultima, nonché con gli obiettivi della direttiva 89/665 e con l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, di quest’ultima, in combinato disposto o separatamente, ma senza limitarsi a tali disposizioni, nonché con il principio di proporzionalità».

Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 29 Il governo lituano eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. 30 A tal riguardo, detto governo sostiene che le direttive 89/665 e 2014/24 non contengono alcuna disposizione che imponga all’amministrazione aggiudicatrice, se del caso, in forza di una decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici, di inserire un operatore economico nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, cosicché la soluzione della controversia principale dipenderebbe unicamente dall’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. 31 Inoltre, secondo detto governo, sebbene la questione sollevata riguardi l’interpretazione di disposizioni delle direttive 89/665 e 2014/24, il giudice del rinvio non spiega in che modo tali disposizioni presentino un collegamento con il procedimento principale né per quale motivo l’interpretazione richiesta gli sia necessaria ai fini della pronuncia della sentenza. 32 A tal riguardo occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 26 e giurisprudenza citata). 33 Al fine di permettere alla Corte di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte esige che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. 34 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è investito di una controversia tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’Autorità per gli appalti pubblici in merito all’inserimento di un operatore economico che ha presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione – e che può, per tale motivo, essere oggetto di una decisione di esclusione dalla procedura di appalto – nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false. 35 Con la sua questione pregiudiziale, tale giudice interroga espressamente la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione e, in particolare, sull’interpretazione da dare all’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 89/665, nonché all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24. 36 Detto giudice chiede se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa o a una prassi nazionale che consente a una tale autorità di ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di inserire il nome di un operatore economico in detto elenco, sebbene tale amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso detto operatore dalla procedura di appalto prima della sua conclusione e la colpevolezza di detto operatore per false dichiarazioni sia stata accertata con una decisione giudiziaria passata in giudicato. 37 Non appare quindi in modo manifesto che l’interpretazione richiesta delle direttive 89/665 e 2014/24 sia priva di qualsiasi rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato presenti un carattere ipotetico. 38 La questione pregiudiziale verte effettivamente sull’interpretazione di norme del diritto dell’Unione e, poiché la risposta della Corte consentirà al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla conformità della normativa e della prassi nazionali alla direttiva 89/665 e alla direttiva 2014/24, tale questione è rilevante ai fini della soluzione della controversia principale. 39 In tali circostanze, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tali direttive al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito della stessa (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 38 e giurisprudenza citata). 40 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito 41 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o prassi nazionale in base alla quale un’autorità, competente in materia di appalti pubblici, è legittimata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, sebbene detta amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso tale operatore dalla procedura di appalto prima del suo completamento e la colpevolezza di detto operatore per falsa dichiarazione sia stata accertata con decisione giurisdizionale passata in giudicato. 42 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/24 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recepire nel loro diritto nazionale i motivi di esclusione facoltativi elencati in tale disposizione e che, nell’ambito di tale obbligo di trasposizione, detti [OSCURATO:PERSONA] devono prevedere la facoltà o l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑66/22, EU:C:2023:1016, punto 58). 43 Tra detti motivi figura, all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), di tale direttiva, il caso in cui l’operatore economico si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare, in particolare, del rispetto dei criteri di selezione. 44 Come risulta da tale disposizione, letto in combinato disposto con il considerando 101 di detta direttiva, l’oggetto e la finalità di tale motivo facoltativo consistono nell’escludere gli operatori economici la cui affidabilità sia seriamente compromessa a causa di false dichiarazioni rese da tali operatori intenzionalmente o per negligenza. 45 Nel fissare, nella propria normativa nazionale, le condizioni applicative di tale motivo di esclusione facoltativo, ciascuno Stato membro deve rispettarne gli elementi essenziali, quali previsti all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24 (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, Meca, C‑41/18, EU:C:2019:507, punto 33). 46 Inoltre, l’applicazione di detto motivo di esclusione facoltativo deve essere conforme al principio di proporzionalità, principio generale del diritto dell’Unione richiamato, in materia di appalti pubblici, all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, il cui rispetto merita particolare attenzione nell’applicazione di tale motivo di esclusione facoltativo (sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, punti 45 e 48 nonché giurisprudenza citata). 47 A questo proposito, tale esclusione deve, in primo luogo, essere temporanea.

Infatti, dal considerando 101 della direttiva 2014/24 si evince che ogni atto di diritto nazionale che stabilisce le condizioni di applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva deve prevedere una durata massima di esclusione.

L’articolo 57, paragrafo 7, di detta direttiva precisa, relativamente a un motivo di esclusione facoltativo, che, qualora non sia stata fissata con sentenza definitiva, tale durata non supera i tre anni (sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a., C‑682/21, EU:C:2023:48, punto 39). 48 In secondo luogo, durante tale periodo di esclusione, l’operatore economico interessato, a meno che non sia stato escluso da qualsiasi partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici con sentenza definitiva, deve essere ammesso a partecipare a una siffatta procedura laddove fornisca, in conformità all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 102 della stessa, prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Gli operatori economici sono, così, incoraggiati ad adottare misure riparatorie (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 35, nonché del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a., C‑682/21, EU:C:2023:48, punto 40 e giurisprudenza citata). 49 In terzo luogo, il principio di proporzionalità richiede una valutazione concreta dell’atteggiamento e della condotta dell’operatore interessato, sulla base di tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 40 e giurisprudenza citata).

A tal riguardo, dalla formulazione dell’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), di tale direttiva risulta che, per quanto riguarda, in particolare, la falsa dichiarazione nel fornire le informazioni richieste per verificare il rispetto dei criteri di selezione, la colpevolezza dell’operatore economico interessato deve essere esaminata e provata.

Inoltre, conformemente al considerando 101 di detta direttiva, lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. 50 Il giudice del rinvio si chiede se spetti unicamente all’amministrazione aggiudicatrice accertare, nel corso della procedura di appalto, che le condizioni di applicazione del motivo di esclusione facoltativo previsto all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24 sono soddisfatte, o se tale facoltà spetti anche a un giudice dopo la conclusione di detta procedura.

Parimenti, esso si chiede se un’autorità competente in materia di appalti pubblici possa essere autorizzata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice, alla luce di una tale constatazione, di pubblicare il nome dell’operatore economico in questione nell’elenco di fornitori riconosciuti colpevoli di falsa dichiarazione. 51 L’articolo 57 della direttiva 2014/24 non osta a che il fatto che un operatore economico abbia fornito false informazioni circa il soddisfacimento dei criteri di selezione in una procedura di appalto sia accertato, da parte di un giudice, dopo la chiusura di tale procedura. 52 A tal riguardo, è irrilevante che tale operatore economico sia stato escluso o meno dalla procedura di appalto in questione. 53 Infatti, da un lato, conformemente all’articolo 57, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o essere obbligate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a escludere un operatore economico in qualsiasi momento della procedura ove risulti che quest’ultimo integri, tenuto conto degli atti che ha commesso o omesso di compiere prima o durante la procedura, la fattispecie di cui a tale articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h).

Il motivo di esclusione previsto da tale disposizione può quindi trovare applicazione sia in una procedura di appalto pubblico nell’ambito della quale l’operatore economico si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare il rispetto dei criteri di selezione, sia in successive procedure di appalto pubblico (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, C‑267/18, EU:C:2019:826, punti 34 e 35, nonché del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑66/22, EU:C:2023:1016, punti da 67 a 69). 54 Inoltre, dal momento che uno Stato membro può imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalle procedure di appalto pubblico un operatore economico che si trovi in una situazione del genere, tale Stato membro deve altresì avere la possibilità di incaricare un’autorità nazionale competente in tale materia di stabilire se occorra o meno adottare una decisione che comporti un siffatto obbligo per tali amministrazioni aggiudicatrici. 55 Dall’altro lato, dato che una decisione con la quale un’amministrazione aggiudicatrice rifiuti, sia pure implicitamente, di escludere un operatore economico da una procedura di appalto per uno dei motivi di esclusione facoltativi previsti all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/24 deve poter essere contestata, il giudice nazionale adito può controllare la valutazione effettuata da tale amministrazione aggiudicatrice per verificare se le condizioni richieste per l’applicazione di tale motivo di esclusione fossero soddisfatte nei confronti dell’operatore economico interessato (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 143 e 144). 56 Nel caso di specie, il Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda) ha constatato, con sentenza del 29 dicembre 2023, confermata in appello, che la VA Statyba aveva fornito, per negligenza grave, false informazioni in merito alla propria conformità ai due requisiti di qualificazione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice per la partecipazione di operatori economici alla procedura di appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale.

In detta sentenza, sulla base di tale constatazione, detto giudice ha accertato che erano soddisfatte tutte le condizioni per l’applicazione del motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24. 57 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre chiarire se, ed eventualmente a quali condizioni, la direttiva 2014/24 consenta di attribuire a un’autorità competente in materia di appalti pubblici un potere di ingiunzione in forza del quale quest’ultima può imporre a un’amministrazione aggiudicatrice di inserire un operatore economico in un elenco degli operatori economici riconosciuti colpevoli, con sentenza definitiva, di false dichiarazioni in una procedura di appalto pubblico. 58 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che è compatibile con l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24 e con il principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, la pubblicazione temporanea, in un elenco destinato ad agevolare la gestione delle procedure di appalto pubblico, dei nomi degli operatori economici riconosciuti colpevoli di aver presentato, in tali procedure, false informazioni in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione.

Infatti, da un lato, tale motivo di esclusione facoltativo mira a consentire che l’accesso di siffatti operatori alle procedure di appalto pubblico sia limitato da un divieto di principio di partecipare a tali procedure e, dall’altro, tale pubblicazione accessibile alle amministrazioni aggiudicatrici e agli altri enti competenti in materia di appalti pubblici ha lo scopo di agevolare l’applicazione di tale limitazione (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a., C‑682/21, EU:C:2023:48, punti 44 e 45). 59 Ne consegue che tali disposizioni della direttiva 2014/24 non ostano a che un’autorità nazionale, competente in materia di appalti pubblici, sia autorizzata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico, qualora una sentenza definitiva abbia accertato che tale operatore aveva fornito colpevolmente, nel corso di una procedura di appalto, false informazioni in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione previsti per poter partecipare a tale procedura, e ciò a prescindere dal fatto che detto operatore economico non sia stato escluso da detta procedura. 60 Ciò premesso, in un’ipotesi del genere, da un lato, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 47 e 49 della presente sentenza, la durata di tale pubblicazione deve essere proporzionata alla gravità della condotta dell’operatore economico in questione, durata che non può, in ogni caso, superare, in forza dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, tre anni a decorrere dalla data in cui tale operatore economico ha fornito siffatte informazioni false. 61 Dall’altro lato, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 48 della presente sentenza, anche durante il periodo di una tale pubblicazione, l’operatore economico in questione deve, in linea di principio, essere ammesso a partecipare a una procedura di appalto pubblico se fornisce, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, prove del fatto che le misure riparatorie da lui adottate sono sufficienti a evitare la reiterazione dell’irregolarità consistente nella fornitura di false informazioni in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione e che, pertanto, tali misure sono idonee a dimostrare la sua affidabilità. 62 Infatti, la presentazione, da parte di un operatore economico che si trovi nella situazione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), di tale direttiva e che non sia stata escluso, in generale, dalla partecipazione a procedure di appalto con sentenza definitiva, di siffatte misure riparatorie, supponendo che esse siano ritenute sufficienti dall’amministrazione aggiudicatrice, consente a detto operatore economico di non essere escluso dalla procedura di appalto di cui trattasi.

Di conseguenza, occorre riconoscere tale possibilità a un operatore economico oggetto di una tale pubblicazione. 63 Inoltre, occorre ricordare che la nozione di «decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 89/665, deve essere interpretata estensivamente (sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 105 e giurisprudenza citata).

Orbene, un elenco contenente fornitori che hanno presentato informazioni false, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di conoscere i nomi degli operatori economici che sono considerati fornitori inaffidabili, implica, in linea di principio, la loro esclusione temporanea da qualsiasi procedura di appalto, a meno che l’operatore economico in questione non dimostri di aver adottato misure riparatorie adeguate.

In tali circostanze, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esige che possa essere sottoposto al controllo giurisdizionale previsto da tale direttiva, almeno, o la decisione con cui l’autorità nazionale, competente in materia di appalti pubblici, ingiunge a un’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla pubblicazione del nome di un operatore economico in un siffatto elenco, o la decisione di pubblicazione adottata da tale amministrazione aggiudicatrice al fine di ottemperare a tale ingiunzione. 64 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una prassi nazionale in base alla quale un’autorità, competente in materia di appalti pubblici, è legittimata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, sebbene detta amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso tale operatore dalla procedura di appalto prima del suo completamento e la colpevolezza di detto operatore per falsa dichiarazione sia stata accertata da una decisione giurisdizionale passata in giudicato, a condizione che: – la durata di tale pubblicazione sia proporzionata alla gravità della condotta dell’operatore economico in questione e non superi la durata massima di cui all’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24; – tale operatore economico possa, per la durata di tale pubblicazione, dimostrare la propria affidabilità, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, al fine di essere ammesso a partecipare a una successiva procedura di appalto pubblico; – detto operatore economico disponga di un ricorso effettivo avverso almeno una delle decisioni, relative a una tale pubblicazione, adottate rispettivamente da detta autorità e dall’amministrazione aggiudicatrice interessata.

Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa o a una prassi nazionale in base alla quale un’autorità, competente in materia di appalti pubblici, è legittimata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, sebbene detta amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso tale operatore dalla procedura di appalto prima del suo completamento e la colpevolezza di detto operatore per falsa dichiarazione sia stata accertata da una decisione giurisdizionale passata in giudicato, a condizione che: – la durata di tale pubblicazione sia proporzionata alla gravità della condotta dell’operatore economico in questione e non superi la durata massima di cui all’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, come modificata; – tale operatore economico possa, per la durata di tale pubblicazione, dimostrare la propria affidabilità, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, come modificata, al fine di essere ammesso a partecipare a una successiva procedura di appalto pubblico; – detto operatore economico disponga di un ricorso effettivo avverso almeno una delle decisioni, relative a una tale pubblicazione, adottate rispettivamente da detta autorità e dall’amministrazione aggiudicatrice interessata.

Firme * Lingua processuale: il lituano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti – Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), nonché paragrafi 6 e 7 – Motivi di esclusione facoltativi dalla partecipazione a una procedura di appalto – Presentazione da parte di un operatore economico di informazioni false in merito alla conformità ai requisiti di qualificazione – Inserimento in un elenco di fornitori che hanno presentato informazioni false in una procedura di appalto pubblico – Articolo 18, paragrafo 1 – Principio di proporzionalità – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto a un ricorso effettivo » Nella causa C‑402/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] administracinių ginčų komisija (Commissione lituana per le controversie amministrative, Lituania), con decisione del 12 giugno 2025, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2025, nel procedimento Plungės rajono savivaldybės administracija contro [OSCURATO:PERSONA]šųjų pirkimų tarnyba, con l’intervento di: «VA Statyba» UAB, LA CORTE (Settima Sezione), composta da Z. Csehi, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e F. Schalin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo lituano, da K. Dieninis, U. Jakaitytė e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da A. Biolan, J. Jokubauskaitė e G. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (GU 2021, L 398, pag. 23) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»), dell’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché del principio di proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Plungės rajono savivaldybės administracija (Amministrazione comunale del distretto di Plungė, Lituania) (in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice») e la Viešųjų pirkimų tarnyba (Autorità per gli appalti pubblici, Lituania) in merito all’inserimento della società «VA Statyba» UAB nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, previsto dal diritto lituano. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 89/665 3 L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», ai paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «1.      La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva [2014/24], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva. (…) [OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2014/24], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento. (…) 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione». Direttiva 2014/24 4 I considerando 14, 101 e 102 della direttiva 2014/24 enunciano quanto segue: «(14)      È opportuno precisare che la nozione di “operatori economici” dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano “persone giuridiche” o meno in ogni circostanza. (…) (101)      Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto. (…) [L]e amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni. Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione. (102)      Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire l’osservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell’attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell’adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. (…)». 5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (…) 10.      “operatore economico”: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; (…)». 6 Ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, quest’ultima si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia di EUR 5 382 000 per gli appalti pubblici di lavori. 7 L’articolo 18 di tale direttiva, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti», così dispone: «1.      Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X». 8 L’articolo 57 di detta direttiva, intitolato «Motivi di esclusione», ai paragrafi da 4 a 7 così dispone: «4.      Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a)      ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2; (…) h)      se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 59; o (…) 5.      Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4. 6.      Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la sentenza è effettiva. 7.      In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4». 9 L’articolo 58 della direttiva 2014/24, intitolato «Criteri di selezione», al paragrafo 1 così dispone: «I criteri di selezione possono riguardare: a)      abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; b)      capacità economica e finanziaria; c)      capacità tecniche e professionali. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto». Diritto lituano Legge sulla pubblica amministrazione 10 Ai sensi dell’articolo 3, punti 4 e 10, del [OSCURATO:PERSONA] viešojo administravimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla pubblica amministrazione), gli organi della pubblica amministrazione esercitano la loro attività nel rispetto, in particolare, dei principi di legalità e di proporzionalità. Legge sugli appalti pubblici 11 [OSCURATO:PERSONA] viešųjų pirkimų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sugli appalti pubblici), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli appalti pubblici»), all’articolo 2, punto 36, prevede quanto segue: «Si intende per “fornitore” – operatore economico – una persona fisica o giuridica di diritto privato o di diritto pubblico, un’altra organizzazione e i suoi membri o un gruppo formato da siffatte persone, ivi inclusa un’associazione temporanea di operatori economici, che offre sul mercato l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi». 12 L’articolo 46 di tale legge, intitolato «Motivi di esclusione di un fornitore», ai paragrafi 4 e da 10 a 12 così dispone: «4.      L’amministrazione aggiudicatrice esclude il fornitore dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto quando: (…) 4)      tale fornitore, nell’ambito della procedura di appalto, ha occultato informazioni o presentato informazioni false in merito alla propria conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo e all’articolo 47 della presente legge e l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare tale fatto con qualsiasi mezzo ammesso in diritto, oppure quando il fornitore, per il motivo di aver presentato informazioni false, non è in grado di produrre i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge. Il fornitore è parimenti escluso dalla procedura di appalto per tale motivo quando, nel corso di una precedente procedura (…), esso ha occultato informazioni o presentato informazioni false ai sensi del presente punto o, per il motivo di aver presentato informazioni false, non era in grado di produrre i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge ed è stato per tale motivo escluso nel corso dell’ultimo anno delle procedure di appalto (…). (…) 10.      Quando un fornitore rientra in uno dei motivi di esclusione enunciati ai paragrafi 1, 4 e 6 del presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice non lo esclude dalla procedura di appalto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti: 1)      il fornitore ha presentato all’amministrazione aggiudicatrice informazioni dimostranti che esso ha adottato le misure seguenti: a)      ha spontaneamente risarcito o si è impegnato a risarcire il danno causato dall’illecito o dalla violazione di cui ai paragrafi 1, 4 o 6 del presente articolo, se del caso; b)      ha collaborato, fornito un aiuto attivo o adottato altre misure che contribuiscono a chiarire o a precisare l’illecito o la violazione dallo stesso commessi, se del caso; c)      ha adottato misure tecniche, organizzative o di gestione del personale finalizzate a prevenire ulteriori illeciti o violazioni; 2)      l’amministrazione aggiudicatrice ha valutato le informazioni presentate dal fornitore ai sensi del punto 1 del presente paragrafo e ha adottato una decisione motivata la quale stabilisce che le misure adottate dal fornitore per dimostrare la propria affidabilità sono sufficienti. Il carattere sufficiente di tali misure è valutato tenendo conto della gravità e delle circostanze dell’illecito o della violazione. L’amministrazione aggiudicatrice notifica per iscritto al fornitore la propria decisione motivata entro dieci giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al punto 1 del presente paragrafo. 11.      Se un fornitore è stato escluso, con decisione giudiziaria passata in giudicato, dalle procedure di appalto e di aggiudicazione delle concessioni, esso non può beneficiare della possibilità prevista al punto 10 del presente paragrafo per la durata fissata da tale decisione giudiziaria. 12.      Se nei confronti di un fornitore è stato fissato un periodo di esclusione con decisione giudiziaria passata in giudicato per uno dei motivi di esclusione di cui ai paragrafi 1, 2, 2 1 , 4 e 6 del presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice esclude il fornitore dalla procedura di appalto per la durata fissata da tale decisione giudiziaria». 13 L’articolo 52 della legge sugli appalti pubblici, intitolato «Occultamento di informazioni, presentazione di informazioni false o mancata presentazione di documenti», ai paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue: «1.      L’amministrazione aggiudicatrice pubblica sul portale centrale degli appalti pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per gli appalti pubblici, le seguenti informazioni sul fornitore (se si tratta di un gruppo di fornitori, su ciascuno dei membri di tale gruppo) che, nell’ambito della procedura di appalto, ha occultato informazioni o presentato informazioni false in merito alla propria conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 della presente legge o che, per il motivo di aver presentato informazioni false, non ha prodotto i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge: 1)      il nome del fornitore (se si tratta di una persona fisica, il suo nome e cognome), la data in cui è stata adottata la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere il fornitore dalla procedura di appalto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, della presente legge e le ragioni per le quali tale decisione è stata adottata; 2)      la data in cui il fornitore ha proposto ricorso avverso la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escluderlo dalla procedura di appalto; 3)      la data in cui la decisione giudiziaria che ha accertato l’infondatezza del ricorso del fornitore, con cui quest’ultimo contestava la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escluderlo dalla procedura di appalto, è passata in giudicato, nonché un link verso tale decisione giudiziaria. (…) 4.      La pubblicazione prevista dal presente articolo ha lo scopo di informare le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le autorità concedenti del motivo per cui il fornitore è stato escluso dalla procedura di appalto o l’offerente è stato escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione. Nell’ambito della funzione affidatale dall’articolo 95, paragrafo 1, punto 11, della presente legge, l’Autorità per gli appalti pubblici garantisce che la durata della pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo non superi un anno a decorrere dalla data in cui è stata adottata la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere il fornitore dalla procedura di appalto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, della presente legge». 14 L’articolo 95 della legge sugli appalti pubblici prevede quanto segue: «1.      L’Autorità per gli appalti pubblici svolge le seguenti funzioni: (…) 11)      gestisce le informazioni pubblicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, della presente legge, sui fornitori che non hanno eseguito o hanno eseguito in modo inesatto un appalto e, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della presente legge, sui fornitori che, nell’ambito di procedure di appalto, hanno occultato informazioni o presentato informazioni false in merito alla propria conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 della presente legge o sui fornitori che, per il motivo di aver presentato informazioni false, non hanno prodotto i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell’articolo 50 della presente legge; (…) 2.      L’Autorità per gli appalti pubblici può: (…) 6)      qualora abbia accertato una violazione della presente legge o di un atto che le dà attuazione, ingiungere alla persona giuridica, nel rispetto dei principi di equità e di ragionevolezza, di porre fine alla procedura di appalto, di condurre le procedure di appalto conformemente alla presente legge, di modificare o di annullare decisioni o atti illegittimi, compresa la decisione di procurarsi beni, servizi o lavori senza applicare le prescrizioni della presente legge e degli atti che le danno attuazione e, qualora abbia accertato che il contratto o l’accordo quadro era stato concluso illegittimamente, di adire il giudice per ottenere l’annullamento del contratto o del contratto quadro e/o l’irrogazione di altre sanzioni al fine di tutelare l’interesse pubblico; (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Con bando di gara pubblicato nel mese di luglio 2023, l’amministrazione aggiudicatrice ha indetto una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un appalto aperto internazionale per la costruzione di un complesso universale per lo sport e il fitness a Plungė (Lituania). 16 In tale bando, l’amministrazione aggiudicatrice aveva segnatamente previsto, tra i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici, due requisiti di qualificazione, inerenti, in sostanza, da un lato, all’importo dei ricavi annui derivanti dall’attività di costruzione nel corso degli ultimi tre esercizi e, dall’altro, al completamento dei lavori di costruzione, come specificati, nel corso dei cinque anni precedenti. 17 Dagli elementi di fatto forniti dal giudice del rinvio risulta che il valore stimato dell’appalto ammontava a EUR 7 453 375 al netto dell’IVA, ossia un importo superiore alla soglia prevista all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, come indicato al punto 6 della presente sentenza. 18 Dopo aver informato i fornitori, in data 5 settembre 2023, della graduatoria finale delle offerte presentate e dell’aggiudicazione dell’appalto alla VA Statyba, l’amministrazione aggiudicatrice ha stipulato con quest’ultima il contratto d’appalto di lavori di costruzione in data 10 ottobre 2023. 19 L’offerente classificato al secondo posto ha proposto ricorso dinanzi al Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda, Lituania), sostenendo che la VA Statyba aveva fornito informazioni false in merito alla sua conformità a detti due requisiti di qualificazione e ha chiesto, inter alia , l’inserimento di tale società nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, in applicazione delle disposizioni pertinenti della legge sugli appalti pubblici. 20 Con sentenza del 29 dicembre 2023, tale tribunale ha constatato che la VA Statyba aveva presentato all’amministrazione aggiudicatrice informazioni false in merito alla propria conformità a detti requisiti di qualificazione, definendo le condotte così accertate come inganno dell’amministrazione aggiudicatrice commesso per grave negligenza. Detto tribunale ha pertanto ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero le condizioni per escludere tale società dalla procedura di appalto, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, della legge sugli appalti pubblici. 21 Di conseguenza, tale organo giurisdizionale ha deciso di annullare la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice del 5 settembre 2023, pur mantenendo l’appalto illegittimamente stipulato tra quest’ultima e la VA Statyba, nonché di sospendere il procedimento nella parte riguardante l’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di inserire il nome di tale società nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false. Inoltre, esso ha inflitto una sanzione pecuniaria all’amministrazione aggiudicatrice per un importo corrispondente all’1% del valore dell’appalto. 22 Con sentenza del 15 marzo 2024, il [OSCURATO:PERSONA] apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado. 23 A seguito di tale sentenza, l’amministrazione aggiudicatrice non ha inserito il nome della VA Statyba nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, in quanto riteneva che le condizioni richieste dalla legge sugli appalti pubblici a tale riguardo non fossero soddisfatte. 24 Non condividendo tale posizione dell’amministrazione aggiudicatrice, l’Autorità per gli appalti pubblici ha ingiunto a detta amministrazione, con decisione del 27 febbraio 2025, di inserire il nome della VA Statyba nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false. 25 Il 28 aprile 2025 l’amministrazione aggiudicatrice ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] administracinių ginčų komisija (Commissione lituana per le controversie amministrative, Lituania), giudice del rinvio. 26 A sostegno del suo ricorso, l’amministrazione aggiudicatrice sostiene che dall’articolo 52, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici risulta che sono inseriti nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false solo i fornitori che, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, punto 4, di tale legge, siano stati esclusi dalla procedura di appalto con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. Secondo l’amministrazione aggiudicatrice, detta legge non prevede quindi che un’amministrazione aggiudicatrice possa inserire un fornitore in tale elenco qualora non sia stata essa stessa, bensì un giudice ad aver constatato che tale fornitore aveva presentato informazioni false. 27 Per contro, l’Autorità per gli appalti pubblici sostiene che l’articolo 52, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici non lascia alcun margine di discrezionalità all’amministrazione aggiudicatrice quanto alla decisione di inserire un fornitore nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, dal momento in cui tale circostanza è stata accertata da una decisione giudiziaria passata in giudicato. 28 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] administracinių ginčų komisija (Commissione lituana per le controversie amministrative) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la prassi in base alla quale l’amministrazione aggiudicatrice è obbligata a divulgare il nome di qualsiasi fornitore (operatore economico) che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione aggiudicatrice non abbia deciso di escludere un tale fornitore (operatore economico) dalla partecipazione alla procedura di appalto prima della conclusione di detta procedura (conclusione del contratto), sia compatibile con gli obiettivi della direttiva 2014/24 e con gli articoli 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 4, lettera h), di quest’ultima, nonché con gli obiettivi della direttiva 89/665 e con l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, di quest’ultima, in combinato disposto o separatamente, ma senza limitarsi a tali disposizioni, nonché con il principio di proporzionalità». Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 29 Il governo lituano eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. 30 A tal riguardo, detto governo sostiene che le direttive 89/665 e 2014/24 non contengono alcuna disposizione che imponga all’amministrazione aggiudicatrice, se del caso, in forza di una decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici, di inserire un operatore economico nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false, cosicché la soluzione della controversia principale dipenderebbe unicamente dall’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. 31 Inoltre, secondo detto governo, sebbene la questione sollevata riguardi l’interpretazione di disposizioni delle direttive 89/665 e 2014/24, il giudice del rinvio non spiega in che modo tali disposizioni presentino un collegamento con il procedimento principale né per quale motivo l’interpretazione richiesta gli sia necessaria ai fini della pronuncia della sentenza. 32 A tal riguardo occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 26 e giurisprudenza citata). 33 Al fine di permettere alla Corte di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte esige che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. 34 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è investito di una controversia tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’Autorità per gli appalti pubblici in merito all’inserimento di un operatore economico che ha presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione – e che può, per tale motivo, essere oggetto di una decisione di esclusione dalla procedura di appalto – nell’elenco dei fornitori che hanno presentato informazioni false. 35 Con la sua questione pregiudiziale, tale giudice interroga espressamente la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione e, in particolare, sull’interpretazione da dare all’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 89/665, nonché all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24. 36 Detto giudice chiede se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa o a una prassi nazionale che consente a una tale autorità di ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di inserire il nome di un operatore economico in detto elenco, sebbene tale amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso detto operatore dalla procedura di appalto prima della sua conclusione e la colpevolezza di detto operatore per false dichiarazioni sia stata accertata con una decisione giudiziaria passata in giudicato. 37 Non appare quindi in modo manifesto che l’interpretazione richiesta delle direttive 89/665 e 2014/24 sia priva di qualsiasi rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato presenti un carattere ipotetico. 38 La questione pregiudiziale verte effettivamente sull’interpretazione di norme del diritto dell’Unione e, poiché la risposta della Corte consentirà al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla conformità della normativa e della prassi nazionali alla direttiva 89/665 e alla direttiva 2014/24, tale questione è rilevante ai fini della soluzione della controversia principale. 39 In tali circostanze, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tali direttive al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito della stessa (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 38 e giurisprudenza citata). 40 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Nel merito 41 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o prassi nazionale in base alla quale un’autorità, competente in materia di appalti pubblici, è legittimata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, sebbene detta amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso tale operatore dalla procedura di appalto prima del suo completamento e la colpevolezza di detto operatore per falsa dichiarazione sia stata accertata con decisione giurisdizionale passata in giudicato. 42 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/24 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recepire nel loro diritto nazionale i motivi di esclusione facoltativi elencati in tale disposizione e che, nell’ambito di tale obbligo di trasposizione, detti [OSCURATO:PERSONA] devono prevedere la facoltà o l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑66/22, EU:C:2023:1016, punto 58). 43 Tra detti motivi figura, all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), di tale direttiva, il caso in cui l’operatore economico si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare, in particolare, del rispetto dei criteri di selezione. 44 Come risulta da tale disposizione, letto in combinato disposto con il considerando 101 di detta direttiva, l’oggetto e la finalità di tale motivo facoltativo consistono nell’escludere gli operatori economici la cui affidabilità sia seriamente compromessa a causa di false dichiarazioni rese da tali operatori intenzionalmente o per negligenza. 45 Nel fissare, nella propria normativa nazionale, le condizioni applicative di tale motivo di esclusione facoltativo, ciascuno Stato membro deve rispettarne gli elementi essenziali, quali previsti all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24 (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, Meca, C‑41/18, EU:C:2019:507, punto 33). 46 Inoltre, l’applicazione di detto motivo di esclusione facoltativo deve essere conforme al principio di proporzionalità, principio generale del diritto dell’Unione richiamato, in materia di appalti pubblici, all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, il cui rispetto merita particolare attenzione nell’applicazione di tale motivo di esclusione facoltativo (sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, punti 45 e 48 nonché giurisprudenza citata). 47 A questo proposito, tale esclusione deve, in primo luogo, essere temporanea. Infatti, dal considerando 101 della direttiva 2014/24 si evince che ogni atto di diritto nazionale che stabilisce le condizioni di applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva deve prevedere una durata massima di esclusione. L’articolo 57, paragrafo 7, di detta direttiva precisa, relativamente a un motivo di esclusione facoltativo, che, qualora non sia stata fissata con sentenza definitiva, tale durata non supera i tre anni (sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a., C‑682/21, EU:C:2023:48, punto 39). 48 In secondo luogo, durante tale periodo di esclusione, l’operatore economico interessato, a meno che non sia stato escluso da qualsiasi partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici con sentenza definitiva, deve essere ammesso a partecipare a una siffatta procedura laddove fornisca, in conformità all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 102 della stessa, prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Gli operatori economici sono, così, incoraggiati ad adottare misure riparatorie (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 35, nonché del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a., C‑682/21, EU:C:2023:48, punto 40 e giurisprudenza citata). 49 In terzo luogo, il principio di proporzionalità richiede una valutazione concreta dell’atteggiamento e della condotta dell’operatore interessato, sulla base di tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 40 e giurisprudenza citata). A tal riguardo, dalla formulazione dell’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), di tale direttiva risulta che, per quanto riguarda, in particolare, la falsa dichiarazione nel fornire le informazioni richieste per verificare il rispetto dei criteri di selezione, la colpevolezza dell’operatore economico interessato deve essere esaminata e provata. Inoltre, conformemente al considerando 101 di detta direttiva, lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. 50 Il giudice del rinvio si chiede se spetti unicamente all’amministrazione aggiudicatrice accertare, nel corso della procedura di appalto, che le condizioni di applicazione del motivo di esclusione facoltativo previsto all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24 sono soddisfatte, o se tale facoltà spetti anche a un giudice dopo la conclusione di detta procedura. Parimenti, esso si chiede se un’autorità competente in materia di appalti pubblici possa essere autorizzata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice, alla luce di una tale constatazione, di pubblicare il nome dell’operatore economico in questione nell’elenco di fornitori riconosciuti colpevoli di falsa dichiarazione. 51 L’articolo 57 della direttiva 2014/24 non osta a che il fatto che un operatore economico abbia fornito false informazioni circa il soddisfacimento dei criteri di selezione in una procedura di appalto sia accertato, da parte di un giudice, dopo la chiusura di tale procedura. 52 A tal riguardo, è irrilevante che tale operatore economico sia stato escluso o meno dalla procedura di appalto in questione. 53 Infatti, da un lato, conformemente all’articolo 57, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o essere obbligate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a escludere un operatore economico in qualsiasi momento della procedura ove risulti che quest’ultimo integri, tenuto conto degli atti che ha commesso o omesso di compiere prima o durante la procedura, la fattispecie di cui a tale articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h). Il motivo di esclusione previsto da tale disposizione può quindi trovare applicazione sia in una procedura di appalto pubblico nell’ambito della quale l’operatore economico si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare il rispetto dei criteri di selezione, sia in successive procedure di appalto pubblico (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, C‑267/18, EU:C:2019:826, punti 34 e 35, nonché del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑66/22, EU:C:2023:1016, punti da 67 a 69). 54 Inoltre, dal momento che uno Stato membro può imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalle procedure di appalto pubblico un operatore economico che si trovi in una situazione del genere, tale Stato membro deve altresì avere la possibilità di incaricare un’autorità nazionale competente in tale materia di stabilire se occorra o meno adottare una decisione che comporti un siffatto obbligo per tali amministrazioni aggiudicatrici. 55 Dall’altro lato, dato che una decisione con la quale un’amministrazione aggiudicatrice rifiuti, sia pure implicitamente, di escludere un operatore economico da una procedura di appalto per uno dei motivi di esclusione facoltativi previsti all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/24 deve poter essere contestata, il giudice nazionale adito può controllare la valutazione effettuata da tale amministrazione aggiudicatrice per verificare se le condizioni richieste per l’applicazione di tale motivo di esclusione fossero soddisfatte nei confronti dell’operatore economico interessato (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 143 e 144). 56 Nel caso di specie, il Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda) ha constatato, con sentenza del 29 dicembre 2023, confermata in appello, che la VA Statyba aveva fornito, per negligenza grave, false informazioni in merito alla propria conformità ai due requisiti di qualificazione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice per la partecipazione di operatori economici alla procedura di appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale. In detta sentenza, sulla base di tale constatazione, detto giudice ha accertato che erano soddisfatte tutte le condizioni per l’applicazione del motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24. 57 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre chiarire se, ed eventualmente a quali condizioni, la direttiva 2014/24 consenta di attribuire a un’autorità competente in materia di appalti pubblici un potere di ingiunzione in forza del quale quest’ultima può imporre a un’amministrazione aggiudicatrice di inserire un operatore economico in un elenco degli operatori economici riconosciuti colpevoli, con sentenza definitiva, di false dichiarazioni in una procedura di appalto pubblico. 58 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che è compatibile con l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24 e con il principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, la pubblicazione temporanea, in un elenco destinato ad agevolare la gestione delle procedure di appalto pubblico, dei nomi degli operatori economici riconosciuti colpevoli di aver presentato, in tali procedure, false informazioni in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione. Infatti, da un lato, tale motivo di esclusione facoltativo mira a consentire che l’accesso di siffatti operatori alle procedure di appalto pubblico sia limitato da un divieto di principio di partecipare a tali procedure e, dall’altro, tale pubblicazione accessibile alle amministrazioni aggiudicatrici e agli altri enti competenti in materia di appalti pubblici ha lo scopo di agevolare l’applicazione di tale limitazione (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a., C‑682/21, EU:C:2023:48, punti 44 e 45). 59 Ne consegue che tali disposizioni della direttiva 2014/24 non ostano a che un’autorità nazionale, competente in materia di appalti pubblici, sia autorizzata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico, qualora una sentenza definitiva abbia accertato che tale operatore aveva fornito colpevolmente, nel corso di una procedura di appalto, false informazioni in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione previsti per poter partecipare a tale procedura, e ciò a prescindere dal fatto che detto operatore economico non sia stato escluso da detta procedura. 60 Ciò premesso, in un’ipotesi del genere, da un lato, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 47 e 49 della presente sentenza, la durata di tale pubblicazione deve essere proporzionata alla gravità della condotta dell’operatore economico in questione, durata che non può, in ogni caso, superare, in forza dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, tre anni a decorrere dalla data in cui tale operatore economico ha fornito siffatte informazioni false. 61 Dall’altro lato, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 48 della presente sentenza, anche durante il periodo di una tale pubblicazione, l’operatore economico in questione deve, in linea di principio, essere ammesso a partecipare a una procedura di appalto pubblico se fornisce, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, prove del fatto che le misure riparatorie da lui adottate sono sufficienti a evitare la reiterazione dell’irregolarità consistente nella fornitura di false informazioni in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione e che, pertanto, tali misure sono idonee a dimostrare la sua affidabilità. 62 Infatti, la presentazione, da parte di un operatore economico che si trovi nella situazione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), di tale direttiva e che non sia stata escluso, in generale, dalla partecipazione a procedure di appalto con sentenza definitiva, di siffatte misure riparatorie, supponendo che esse siano ritenute sufficienti dall’amministrazione aggiudicatrice, consente a detto operatore economico di non essere escluso dalla procedura di appalto di cui trattasi. Di conseguenza, occorre riconoscere tale possibilità a un operatore economico oggetto di una tale pubblicazione. 63 Inoltre, occorre ricordare che la nozione di «decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 89/665, deve essere interpretata estensivamente (sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 105 e giurisprudenza citata). Orbene, un elenco contenente fornitori che hanno presentato informazioni false, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di conoscere i nomi degli operatori economici che sono considerati fornitori inaffidabili, implica, in linea di principio, la loro esclusione temporanea da qualsiasi procedura di appalto, a meno che l’operatore economico in questione non dimostri di aver adottato misure riparatorie adeguate. In tali circostanze, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esige che possa essere sottoposto al controllo giurisdizionale previsto da tale direttiva, almeno, o la decisione con cui l’autorità nazionale, competente in materia di appalti pubblici, ingiunge a un’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla pubblicazione del nome di un operatore economico in un siffatto elenco, o la decisione di pubblicazione adottata da tale amministrazione aggiudicatrice al fine di ottemperare a tale ingiunzione. 64 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una prassi nazionale in base alla quale un’autorità, competente in materia di appalti pubblici, è legittimata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, sebbene detta amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso tale operatore dalla procedura di appalto prima del suo completamento e la colpevolezza di detto operatore per falsa dichiarazione sia stata accertata da una decisione giurisdizionale passata in giudicato, a condizione che: –        la durata di tale pubblicazione sia proporzionata alla gravità della condotta dell’operatore economico in questione e non superi la durata massima di cui all’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24; –        tale operatore economico possa, per la durata di tale pubblicazione, dimostrare la propria affidabilità, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, al fine di essere ammesso a partecipare a una successiva procedura di appalto pubblico; –        detto operatore economico disponga di un ricorso effettivo avverso almeno una delle decisioni, relative a una tale pubblicazione, adottate rispettivamente da detta autorità e dall’amministrazione aggiudicatrice interessata. Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa o a una prassi nazionale in base alla quale un’autorità, competente in materia di appalti pubblici, è legittimata a ingiungere a un’amministrazione aggiudicatrice di pubblicare il nome di un operatore economico che abbia presentato informazioni false in merito alla propria conformità ai requisiti di qualificazione, sebbene detta amministrazione aggiudicatrice non abbia escluso tale operatore dalla procedura di appalto prima del suo completamento e la colpevolezza di detto operatore per falsa dichiarazione sia stata accertata da una decisione giurisdizionale passata in giudicato, a condizione che: – la durata di tale pubblicazione sia proporzionata alla gravità della condotta dell’operatore economico in questione e non superi la durata massima di cui all’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, come modificata; – tale operatore economico possa, per la durata di tale pubblicazione, dimostrare la propria affidabilità, conformemente all’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, come modificata, al fine di essere ammesso a partecipare a una successiva procedura di appalto pubblico; – detto operatore economico disponga di un ricorso effettivo avverso almeno una delle decisioni, relative a una tale pubblicazione, adottate rispettivamente da detta autorità e dall’amministrazione aggiudicatrice interessata. Firme * Lingua processuale: il lituano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2021/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris