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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04191/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Le.

C-WLISj '1; ot.ck 1.4Gono [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a misura cautelare in carcere in data 30/05/2012, perché accusata del reato di associazione mafiosa, rimanendo detenuta sino al 29/07/2015, quando veniva assolta dalla Corte di appello, con sentenza divenuta definitiva il 16/02/2017.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era accusata di aver fatto da latrice di messaggi provenienti dal fratello detenuto e diretti agli altri associati all'esterno.

Gli elementi a carico della stessa derivavano dai colloqui carcerari che la donna intratteneva con il congiunto, nei quali discuteva espressamente di proventi estorsivi, del "rango" mafioso del fratello e di argomenti simili.

1.3. Nel giudizio di cognizione, la Corte di appello - pur avendo dato conto che non vi era alcun dubbio che l'odierna ricorrente e la madre avessero manifestato, nei colloqui con il congiunto detenuto, la propria convinta adesione morale ai valori della 'ndrangheta (apparendo, invece, di estrema chiarezza il rimprovero dalle stesse mosso al fratello/figlio per non aver osservato le modalità di comportamento inequivocabilmente illecite attraverso il paragone con le figure del padre e dello zio) - ha ritenuto che, per affermare la colpevolezza in ordine ad una contestazione associativa occorre accertare non soltanto l'adesione psicologica alle finalità della consorteria ma anche una concreta messa a disposizione in favore del sodalizio medesimo, condizione che, nel caso di specie, non appariva essersi realizzata, giacché tutte le condotte di , cui le due donne si erano rese responsabili nella presente vicenda erano essenzialmente finalizzate a proteggere e ad avvantaggiare non l'intero sodalizio, di cui faceva parte il congiunto in quel momento detenuto, ma i soli interessi patrimoniali e giudiziari di quest'ultimo.

La Corte di merito, peraltro, aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero, avendo ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., con riferimento alla condotta di raccolta di denaro, attuata dall'odierna ricorrente in favore del congiunto detenuto, denaro che era frutto delle corresponsioni illecite delle vittime delle estorsioni e che costituiva, per [OSCURATO:PERSONA], il corrispettivo della sua partecipazione all'associazione.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ricorre il difensore dell'istante che, con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 314, comma 1, 646 e 192 cod. proc. pen.

Il provvedimento sarebbe sguarnito di un adeguato percorso motivazionale, essendosi limitato a riportate la decisione di condanna di primo grado ed elementi di fatti smentiti dagli accertamenti processuali.

Nel provvedimento impugnato mancherebbe l'esplicitazione dell'iter logico giuridico che avrebbe condotto a configurare il comportamento della istante quale concausa della detenzione patita; la qualificazione della natura (colposa o dolosa) della condotta.asseritamente assunta dall'istante; l'indicazione delle ragioni per le quali tale condotta possa essere qualificata come colposa o dolosa.

Il fatto che il Giudice di merito, pur assolvendo la Fulco, abbia trasmesso gli atti alla Procura per il reato di favoreggiamento, non sarebbe dirimente, in quanto non risultano iscrizioni per il reato indicato.

La Corte di appello non avrebbe valutato se i fatti indicati avessero costituito ragione decisiva per la privazione della libertà e del mantenimento in vinculis della Fulco. 3.

In data 12/09/22 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che chiede il rigetto del ricorso.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. III ricorso è infondato.

2. In linea generale, va ricordato che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 -01).

In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene, pertanto, in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare se dal quadro indiziario, a disposizione del giudice della cautela, potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 01).

Ai medesimi fini, il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità‘ rgin sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 —Aél 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 -01) ed apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019,1-losni [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458-01).3.

Ebbene, tanto premesso in linea generale, si osserva che, nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale a corredo della decisione reiettiva appare congrua, logica e lineare; essa dà conto dell'attività di ricerca, di selezione e di adeguata valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, della colpa grave della ricorrente.

L'ordinanza impugnata, invero, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere costituito dalla condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio criminale.

Nel caso in disamina, il Giudice della riparazione non si è limitato ad evocare isolate frequentazioni ma ha richiamato rapporti consolidati e numerose circostanze deponenti per la sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo invocato.

L'ordinanza impugnata ricorda, infatti, che la ricorrente, come risulta dalle intercettazioni dei colloqui in carcere, ha dimostrato adesione morale all'associazione.

Al riguardo, richiama il rimprovero rivolto al fratello detenuto per essersi recato personalmente a riscuotere un'estorsione, comportamento che non si addiceva ad uno "ndranghetista" del suo calibro; ricorda come, nei tanti momenti in cui partecipa attivamente alla conversazione, la sorella del detenuto palesi, in maniera inequivoca, una sicura vicinanza al contesto criminoso di cui faceva parte il fratello, tanto da offrirsi anche personalmente per rendersi tramite delle comunicazioni con í correi (in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non manca poi di segnalare la trasmissione del atti al Pubblico ministero in relazione all'ipotizzato (da parte dello stesso giudice dell'assoluzione) reato di cui all'art. 379 cod. pen., con riferimento alla condotta di raccolta di denaro in favore del congiunto detenuto, denaro che era frutto delle corresponsioni illecite delle vittime delle estorsioni e che costituiva, per il Fulco, il corrispettivo della sua partecipazione all'associazione.

In sostanza, la ricorrente era certamente consapevole del particolare contesto parentale e aveva volontariamente contribuito a mantenere stretti rapporti con il tessuto familiare, coinvolto da sempre con la criminalità organizzata, compiendo delle attività non consistenti in una messa a disposizione in favore del sodalizio, ma finalizzate a proteggere ed avvantaggiare gli interessi patrimoniali e giudiziari del congiunto detenuto.

Il forte ed articolato legame con tale ambiente, accompagnato dalla evidente consapevolezza della Fulco della natura criminosa delle attività familiari, così come delineato nelldotdinanza impugnata, non appare pertanto riconducibile ad un normale e necessitato rapporto parentale ma piuttosto a relazioni "più che ambigue", aventi carattere gravemente imprudente e negligente.

In conclusione, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione del tuto immune dalle sollevate censure, evidenziato che, all'epoca di adozione della misura cautelare ed anche nel prosieguo (fino alla sentenza di assoluzione in secondo grado), in ragione del comportamento tenuto, quale emergente dalle intercettazioni dei colloqui col fratello detenuto, [OSCURATO:PERSONA], la donna appariva inserita nell'ambito criminale contestato: ciò che ha esplicato un'efficacia sinergica in relazione all'applicazione del titolo custodiale (ed al suo mantenimento).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vanno liquidate in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Le. C-WLISj '1; ot.ck 1.4Gono [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a misura cautelare in carcere in data 30/05/2012, perché accusata del reato di associazione mafiosa, rimanendo detenuta sino al 29/07/2015, quando veniva assolta dalla Corte di appello, con sentenza divenuta definitiva il 16/02/2017. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era accusata di aver fatto da latrice di messaggi provenienti dal fratello detenuto e diretti agli altri associati all'esterno. Gli elementi a carico della stessa derivavano dai colloqui carcerari che la donna intratteneva con il congiunto, nei quali discuteva espressamente di proventi estorsivi, del "rango" mafioso del fratello e di argomenti simili. 1.3. Nel giudizio di cognizione, la Corte di appello - pur avendo dato conto che non vi era alcun dubbio che l'odierna ricorrente e la madre avessero manifestato, nei colloqui con il congiunto detenuto, la propria convinta adesione morale ai valori della 'ndrangheta (apparendo, invece, di estrema chiarezza il rimprovero dalle stesse mosso al fratello/figlio per non aver osservato le modalità di comportamento inequivocabilmente illecite attraverso il paragone con le figure del padre e dello zio) - ha ritenuto che, per affermare la colpevolezza in ordine ad una contestazione associativa occorre accertare non soltanto l'adesione psicologica alle finalità della consorteria ma anche una concreta messa a disposizione in favore del sodalizio medesimo, condizione che, nel caso di specie, non appariva essersi realizzata, giacché tutte le condotte di , cui le due donne si erano rese responsabili nella presente vicenda erano essenzialmente finalizzate a proteggere e ad avvantaggiare non l'intero sodalizio, di cui faceva parte il congiunto in quel momento detenuto, ma i soli interessi patrimoniali e giudiziari di quest'ultimo. La Corte di merito, peraltro, aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero, avendo ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., con riferimento alla condotta di raccolta di denaro, attuata dall'odierna ricorrente in favore del congiunto detenuto, denaro che era frutto delle corresponsioni illecite delle vittime delle estorsioni e che costituiva, per [OSCURATO:PERSONA], il corrispettivo della sua partecipazione all'associazione. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ricorre il difensore dell'istante che, con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 314, comma 1, 646 e 192 cod. proc. pen. Il provvedimento sarebbe sguarnito di un adeguato percorso motivazionale, essendosi limitato a riportate la decisione di condanna di primo grado ed elementi di fatti smentiti dagli accertamenti processuali. Nel provvedimento impugnato mancherebbe l'esplicitazione dell'iter logico giuridico che avrebbe condotto a configurare il comportamento della istante quale concausa della detenzione patita; la qualificazione della natura (colposa o dolosa) della condotta.asseritamente assunta dall'istante; l'indicazione delle ragioni per le quali tale condotta possa essere qualificata come colposa o dolosa. Il fatto che il Giudice di merito, pur assolvendo la Fulco, abbia trasmesso gli atti alla Procura per il reato di favoreggiamento, non sarebbe dirimente, in quanto non risultano iscrizioni per il reato indicato. La Corte di appello non avrebbe valutato se i fatti indicati avessero costituito ragione decisiva per la privazione della libertà e del mantenimento in vinculis della Fulco. 3. In data 12/09/22 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che chiede il rigetto del ricorso. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. III ricorso è infondato. 2. In linea generale, va ricordato che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 -01). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene, pertanto, in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare se dal quadro indiziario, a disposizione del giudice della cautela, potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 01). Ai medesimi fini, il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità‘ rgin sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 —Aél 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 -01) ed apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019,1-losni [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458-01).3. Ebbene, tanto premesso in linea generale, si osserva che, nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale a corredo della decisione reiettiva appare congrua, logica e lineare; essa dà conto dell'attività di ricerca, di selezione e di adeguata valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, della colpa grave della ricorrente. L'ordinanza impugnata, invero, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere costituito dalla condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio criminale. Nel caso in disamina, il Giudice della riparazione non si è limitato ad evocare isolate frequentazioni ma ha richiamato rapporti consolidati e numerose circostanze deponenti per la sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo invocato. L'ordinanza impugnata ricorda, infatti, che la ricorrente, come risulta dalle intercettazioni dei colloqui in carcere, ha dimostrato adesione morale all'associazione. Al riguardo, richiama il rimprovero rivolto al fratello detenuto per essersi recato personalmente a riscuotere un'estorsione, comportamento che non si addiceva ad uno "ndranghetista" del suo calibro; ricorda come, nei tanti momenti in cui partecipa attivamente alla conversazione, la sorella del detenuto palesi, in maniera inequivoca, una sicura vicinanza al contesto criminoso di cui faceva parte il fratello, tanto da offrirsi anche personalmente per rendersi tramite delle comunicazioni con í correi (in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non manca poi di segnalare la trasmissione del atti al Pubblico ministero in relazione all'ipotizzato (da parte dello stesso giudice dell'assoluzione) reato di cui all'art. 379 cod. pen., con riferimento alla condotta di raccolta di denaro in favore del congiunto detenuto, denaro che era frutto delle corresponsioni illecite delle vittime delle estorsioni e che costituiva, per il Fulco, il corrispettivo della sua partecipazione all'associazione. In sostanza, la ricorrente era certamente consapevole del particolare contesto parentale e aveva volontariamente contribuito a mantenere stretti rapporti con il tessuto familiare, coinvolto da sempre con la criminalità organizzata, compiendo delle attività non consistenti in una messa a disposizione in favore del sodalizio, ma finalizzate a proteggere ed avvantaggiare gli interessi patrimoniali e giudiziari del congiunto detenuto. Il forte ed articolato legame con tale ambiente, accompagnato dalla evidente consapevolezza della Fulco della natura criminosa delle attività familiari, così come delineato nelldotdinanza impugnata, non appare pertanto riconducibile ad un normale e necessitato rapporto parentale ma piuttosto a relazioni "più che ambigue", aventi carattere gravemente imprudente e negligente. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione del tuto immune dalle sollevate censure, evidenziato che, all'epoca di adozione della misura cautelare ed anche nel prosieguo (fino alla sentenza di assoluzione in secondo grado), in ragione del comportamento tenuto, quale emergente dalle intercettazioni dei colloqui col fratello detenuto, [OSCURATO:PERSONA], la donna appariva inserita nell'ambito criminale contestato: ciò che ha esplicato un'efficacia sinergica in relazione all'applicazione del titolo custodiale (ed al suo mantenimento). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vanno liquidate in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessi
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