CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 20 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13021 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13021del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40A14 H224X) VITALE Umberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80A15 Z133L) VITALE Agata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82B43 Z133Y) VITALE Eleonora (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83H58 Z133X) rappresentatie difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocatoGiuseppe Panuccio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58L23 H224Y ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoGerolamo [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43L19 G082M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 718/2020, pubblicata in data 19 novembre 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione avverso un atto di precetto loro Ric. n. 13021/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi proposto ulteriore opposizione nel corso della procedura esecutiva promossa dalla banca sulla base del precetto opposto; le opposizioni, riunite, sono state rigettatedal Tribunale di Reg- gio Calabria; la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile l’appello degli opponenti; ricorronoDomenico Vitale, nonché Umberto, Agata ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di quattromotivi; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgonoattività difensiva gli altri intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; sono stati depositati atti di rinuncia al ricorso,con relativa ac- cettazione; iricorrenti, prima della data dell’adunanza camerale, hanno de- positato atti di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritti personalmente e dal proprio difensore; la rinuncia risulta accettata dalla società controricorrente, con atto sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore; le rinunzie e l’accettazione risultano regolari ai sensi dell’art.390 c.p.c.: va, così, dichiarata l’estinzione del giudizio di cas- sazione, mentre nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; per questi motivi la Cortedichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consi