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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 settembre 2026

Cassazione n. 25007/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Campobasso IACP,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8755/2025depositata il 2 aprile 2025;Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la revocazionedell’ordinanza n. 459/2025 di questa Suprema Corte, esponendo quantosegue.La ricorrente era conduttrice di un alloggio di edilizia popolare di proprietàdello IACP di Campobasso, con contratto di locazione del 2001, novatonell’anno 2008.

Negli anni 2009-2011 aveva effettuato opere dimanutenzione ordinaria e straordinaria, inerenti al tetto e sottotetto, suautorizzazione dell’istituto che infatti, all’esito, aveva anche proceduto adaccatastare in particolare il sottotetto.

Aveva poi chiesto il riscattodell’alloggio, negato però dallo IACP comunicando che, per irregolaritàedilizie, l’alienazione poteva aver luogo solo per l’unità abitativa e non peril sottotetto reso abitabile; l’istituto aveva pure revocato l’accatastamento.La ricorrente aveva quindi convenuto in giudizio l’ente per il risarcimentodei danni patrimoniali e non patrimoniali e lo IACP, costituendosi, avevaproposto domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione dirisoluzione contrattuale con condanna risarcitoria.Il Tribunale, dopo istruttoria orale, documentale e peritale, aveva rigettatola domanda attorea e invece accolto quella in riconvenzione, conpronuncia confermata dalla Corte di appello.Questa Suprema Corte, con l’ordinanza revocanda, aveva dichiaratoinammissibile il ricorso osservando, per quanto ancora di utilità, che,esclusa la necessità di scrutinare la documentazione aggiuntiva prodottasolo con la memoria illustrativa, concernente vicende esecutive sottoposteal giudice di merito, le censure si risolvevano in inammissibili richieste diriesame istruttorio e fattuale, sulla sussistenza del preteso affidamentoincolpevole dell’originaria attrice, specie in ordine ai lavori relativi alsottotetto, sull’importanza del correlato inadempimento della locataria,Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026sulla portata probatoria degli elementi di prova evincibili dal procedimentopenale incardinato a carico di funzionari dello IACP, del consulente tecnicogiudiziale e di testimoni del processo civile, e, infine, sull’insufficienzadella motivazione della Corte territoriale.Resiste con controricorso lo IACP di Campobasso.Entrambi le parti hanno depositato memorie.Rilevato che:1.

Il primo motivo prospetta l’errore di fatto che avrebbe commessoquesta Suprema Corte non considerando, in particolare, che il menzionatocontratto del 2001, assunto come risolto, era inesistente perché novatonel 2008, risolvendosi così la decisione in una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.2.

Il secondo motivo prospetta l’errore di fatto che avrebbe commessoquesta Corte, in particolare dichiarando che l’accatastamento era statodisposto dal Comune - che aveva invece rilasciato regolare SCIA, mentreallo stesso aveva proceduto lo IACP quale proprietario -, attribuendo allaricorrente la dicitura secondo cui il «terzo piano [era] da sempre esistito,ma mai dichiarato» - affermazione invece dello IACP che, dopol’effettuazione dei lavori dallo stesso autorizzati, aveva procedutoall’accatastamento -, attribuendo grave inadempimento alla ricorrente -che aveva invece realizzato lavori autorizzati e accatastati dall’enteproprietario -, non considerando la falsità delle testimonianze - oggetto disuccessive smentite e ritrattazioni in sede penale -, e la constatabilefalsità di parte della perizia, obliterando che il procedimento valutativodella Corte di appello, avallato, contrastava con gli accertamenti dellapolizia giudiziaria, e con le risultate autorizzazioni e il risultatoaccatastamento dello IACP, attestati, al contempo, dalla stessa consulenzagiudiziale, e negando, di conseguenza, l’acclarato legittimo affidamentomaturato dalla locataria.Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/20263.

Il terzo motivo prospetta l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questaSuprema Corte avallando la statuizione di grave inadempimento dellalocataria - che, invece, avendo fatto legittimo affidamento nelleautorizzazioni dell’ente cui era anche conseguito l’accatastamentofunzionale all’alienazione, si era fatta carico di lavori stimati dallaconsulenza giudiziale in termini onerosi, apportando la stessa migliorieche, altrimenti, mai avrebbe commissionato, per poi vederillegittimamente revocata la variazione catastale solo dopo anni – e altresìobliterando che, conformemente all’intervenuta decisione del Consiglio diStato, l’abuso edilizio era stato eliminato come da accertamenti dellapolizia municipale.4.

Il quarto motivo prospetta l’ulteriore errore di fatto per cui questaSuprema Corte avrebbe obliterato le risultanze istruttorie del connessoprocedimento penale, in specie le sommarie informazioni, anche aritrattazione di quanto riferito nelle escussioni civili e a smentita di alcunidecisivi riferimenti consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio civile,che avevano confermato la decisiva sussistenza di autorizzazione e ratificadei lavori migliorativi da parte dell’ente proprietario, oggetto di relazionein tal senso da parte della polizia giudiziaria.Considerato che:5.

Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto:- non spiega quando e come sarebbe stato allegata la pretesanovazione contrattuale, né si misura con la statuizione di questaSuprema Corte per cui non poteva né doveva provvedersi suidocumenti prodotti nella memoria solo illustrativa della qualeinfatti il motivo fa generica e ambigua menzione (pag. 7), mentrela controricorrente eccepisce che solo e proprio in quella memoriavi era stata la produzione de qua;Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026- non spiega quando né in quali esatti termini sarebbe stataaddotta e poi dai giudici di merito accertata, in fatto, lamenzionata novazione;- non spiega, conclusivamente, perché si sarebbe trattato di errorepercettivo e non di giudizio nei pretesi termini di omessapronuncia a fronte, in tesi, di specifica e ammissibile adduzione.Va ribadito, anche ai fini dello scrutinio delle successive censure, che, intema di revocazione delle pronunce del giudice di legittimità, l'errorerilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erroneapercezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che ilfatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito questione didiscussione delle parti; b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità in base al solo raffronto tra sentenza impugnatae atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardaresolo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sullapronuncia della Suprema Corte (Sez.

U. 19/7/2024 n. 20013).6.

Il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente perstretta connessione, sono manifestamente inammissibili.Invero, anche le suddette censure richiedono esplicitamente non solo unriesame della valutazione effettuata con l’ordinanza revocanda, ma,ancora una volta, un riesame delle complessive emergenze istruttorieapprezzate dai giudizi di merito e come tali non rivedibili da questo giudicedi legittimità, in definitiva senza minimamente misurarsi con le statuizionidel provvedimento impugnato in tal senso, come se, obliterate questeultime quali reiterati errori di giudizio, potesse ulteriormente rivalutarsi, insede appunto revocatoria di legittimità, la considerazione delle discusserisultanze peritali, documentali e testimoniali operata nei primi due gradiNumero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026di giudizio propriamente meritali, in particolare con riferimento alleinvocate autorizzazioni dell’ente proprietario, alla rilevanzadell’accatastamento rispetto all’abuso edilizio – pretesamente superatocome sarebbe attestato da documenti della cui produzione in giudizio,quanto a tempi e modi, nulla si dice – e alla correlata ricostruzione dellagravità dell’inadempimento, per poi riaffermare, all’esito, la violazione delprincipio dell’affidamento, pacifico in iure, assertivamente sostenuto, suquelle premesse, come applicabile nello specifico caso.7.

In conclusione, il ricorso risulta inammissibile; ne consegue la rifusionedelle spese secondo soccombenza.A ciò si aggiunga che l’abuso dello strumento processuale reso evidentedalla plateale pretestuosità – connotante quantomeno colpa grave - delledoglianze quale evidenziata integra i presupposti per la statuizione dicondanna a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr. da ultimoCass., Sez. 3, ord. 24/4/2026 n. 11055).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente allarifusione delle spese di lite alla parte controricorrente liquidate in euro4.000, oltre a 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessorilegali.Condanna la parte ricorrente al pagamento di 2.000 alla partecontroricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Campobasso IACP,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8755/2025depositata il 2 aprile 2025;Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la revocazionedell’ordinanza n. 459/2025 di questa Suprema Corte, esponendo quantosegue.La ricorrente era conduttrice di un alloggio di edilizia popolare di proprietàdello IACP di Campobasso, con contratto di locazione del 2001, novatonell’anno 2008. Negli anni 2009-2011 aveva effettuato opere dimanutenzione ordinaria e straordinaria, inerenti al tetto e sottotetto, suautorizzazione dell’istituto che infatti, all’esito, aveva anche proceduto adaccatastare in particolare il sottotetto. Aveva poi chiesto il riscattodell’alloggio, negato però dallo IACP comunicando che, per irregolaritàedilizie, l’alienazione poteva aver luogo solo per l’unità abitativa e non peril sottotetto reso abitabile; l’istituto aveva pure revocato l’accatastamento.La ricorrente aveva quindi convenuto in giudizio l’ente per il risarcimentodei danni patrimoniali e non patrimoniali e lo IACP, costituendosi, avevaproposto domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione dirisoluzione contrattuale con condanna risarcitoria.Il Tribunale, dopo istruttoria orale, documentale e peritale, aveva rigettatola domanda attorea e invece accolto quella in riconvenzione, conpronuncia confermata dalla Corte di appello.Questa Suprema Corte, con l’ordinanza revocanda, aveva dichiaratoinammissibile il ricorso osservando, per quanto ancora di utilità, che,esclusa la necessità di scrutinare la documentazione aggiuntiva prodottasolo con la memoria illustrativa, concernente vicende esecutive sottoposteal giudice di merito, le censure si risolvevano in inammissibili richieste diriesame istruttorio e fattuale, sulla sussistenza del preteso affidamentoincolpevole dell’originaria attrice, specie in ordine ai lavori relativi alsottotetto, sull’importanza del correlato inadempimento della locataria,Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026sulla portata probatoria degli elementi di prova evincibili dal procedimentopenale incardinato a carico di funzionari dello IACP, del consulente tecnicogiudiziale e di testimoni del processo civile, e, infine, sull’insufficienzadella motivazione della Corte territoriale.Resiste con controricorso lo IACP di Campobasso.Entrambi le parti hanno depositato memorie.Rilevato che:1. Il primo motivo prospetta l’errore di fatto che avrebbe commessoquesta Suprema Corte non considerando, in particolare, che il menzionatocontratto del 2001, assunto come risolto, era inesistente perché novatonel 2008, risolvendosi così la decisione in una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.2. Il secondo motivo prospetta l’errore di fatto che avrebbe commessoquesta Corte, in particolare dichiarando che l’accatastamento era statodisposto dal Comune - che aveva invece rilasciato regolare SCIA, mentreallo stesso aveva proceduto lo IACP quale proprietario -, attribuendo allaricorrente la dicitura secondo cui il «terzo piano [era] da sempre esistito,ma mai dichiarato» - affermazione invece dello IACP che, dopol’effettuazione dei lavori dallo stesso autorizzati, aveva procedutoall’accatastamento -, attribuendo grave inadempimento alla ricorrente -che aveva invece realizzato lavori autorizzati e accatastati dall’enteproprietario -, non considerando la falsità delle testimonianze - oggetto disuccessive smentite e ritrattazioni in sede penale -, e la constatabilefalsità di parte della perizia, obliterando che il procedimento valutativodella Corte di appello, avallato, contrastava con gli accertamenti dellapolizia giudiziaria, e con le risultate autorizzazioni e il risultatoaccatastamento dello IACP, attestati, al contempo, dalla stessa consulenzagiudiziale, e negando, di conseguenza, l’acclarato legittimo affidamentomaturato dalla locataria.Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/20263. Il terzo motivo prospetta l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questaSuprema Corte avallando la statuizione di grave inadempimento dellalocataria - che, invece, avendo fatto legittimo affidamento nelleautorizzazioni dell’ente cui era anche conseguito l’accatastamentofunzionale all’alienazione, si era fatta carico di lavori stimati dallaconsulenza giudiziale in termini onerosi, apportando la stessa migliorieche, altrimenti, mai avrebbe commissionato, per poi vederillegittimamente revocata la variazione catastale solo dopo anni – e altresìobliterando che, conformemente all’intervenuta decisione del Consiglio diStato, l’abuso edilizio era stato eliminato come da accertamenti dellapolizia municipale.4. Il quarto motivo prospetta l’ulteriore errore di fatto per cui questaSuprema Corte avrebbe obliterato le risultanze istruttorie del connessoprocedimento penale, in specie le sommarie informazioni, anche aritrattazione di quanto riferito nelle escussioni civili e a smentita di alcunidecisivi riferimenti consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio civile,che avevano confermato la decisiva sussistenza di autorizzazione e ratificadei lavori migliorativi da parte dell’ente proprietario, oggetto di relazionein tal senso da parte della polizia giudiziaria.Considerato che:5. Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto:- non spiega quando e come sarebbe stato allegata la pretesanovazione contrattuale, né si misura con la statuizione di questaSuprema Corte per cui non poteva né doveva provvedersi suidocumenti prodotti nella memoria solo illustrativa della qualeinfatti il motivo fa generica e ambigua menzione (pag. 7), mentrela controricorrente eccepisce che solo e proprio in quella memoriavi era stata la produzione de qua;Numero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026- non spiega quando né in quali esatti termini sarebbe stataaddotta e poi dai giudici di merito accertata, in fatto, lamenzionata novazione;- non spiega, conclusivamente, perché si sarebbe trattato di errorepercettivo e non di giudizio nei pretesi termini di omessapronuncia a fronte, in tesi, di specifica e ammissibile adduzione.Va ribadito, anche ai fini dello scrutinio delle successive censure, che, intema di revocazione delle pronunce del giudice di legittimità, l'errorerilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erroneapercezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che ilfatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito questione didiscussione delle parti; b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità in base al solo raffronto tra sentenza impugnatae atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardaresolo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sullapronuncia della Suprema Corte (Sez. U. 19/7/2024 n. 20013).6. Il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente perstretta connessione, sono manifestamente inammissibili.Invero, anche le suddette censure richiedono esplicitamente non solo unriesame della valutazione effettuata con l’ordinanza revocanda, ma,ancora una volta, un riesame delle complessive emergenze istruttorieapprezzate dai giudizi di merito e come tali non rivedibili da questo giudicedi legittimità, in definitiva senza minimamente misurarsi con le statuizionidel provvedimento impugnato in tal senso, come se, obliterate questeultime quali reiterati errori di giudizio, potesse ulteriormente rivalutarsi, insede appunto revocatoria di legittimità, la considerazione delle discusserisultanze peritali, documentali e testimoniali operata nei primi due gradiNumero registro generale 16884/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 25007/2026Data pubblicazione 04/09/2026di giudizio propriamente meritali, in particolare con riferimento alleinvocate autorizzazioni dell’ente proprietario, alla rilevanzadell’accatastamento rispetto all’abuso edilizio – pretesamente superatocome sarebbe attestato da documenti della cui produzione in giudizio,quanto a tempi e modi, nulla si dice – e alla correlata ricostruzione dellagravità dell’inadempimento, per poi riaffermare, all’esito, la violazione delprincipio dell’affidamento, pacifico in iure, assertivamente sostenuto, suquelle premesse, come applicabile nello specifico caso.7. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile; ne consegue la rifusionedelle spese secondo soccombenza.A ciò si aggiunga che l’abuso dello strumento processuale reso evidentedalla plateale pretestuosità – connotante quantomeno colpa grave - delledoglianze quale evidenziata integra i presupposti per la statuizione dicondanna a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr. da ultimoCass., Sez. 3, ord. 24/4/2026 n. 11055). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente allarifusione delle spese di lite alla parte controricorrente liquidate in euro4.000, oltre a 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessorilegali.Condanna la parte ricorrente al pagamento di 2.000 alla partecontroricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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