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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1978

Cassazione n. 05367/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alfredo [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso Alfredo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione.

Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

Proprio nella sentenza Schettino, citata dal ricorrente, le Sezioni Unite, sulla base del chiaro disposto dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., hanno ribadito che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tener conto anche qualora la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, c.p., come già affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245).

Per il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, consumato nel 2010, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo nell'anno 2030.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]Agostini - ( Il Presidente l L Giav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alfredo [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Alfredo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione. Con una successiva memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Proprio nella sentenza Schettino, citata dal ricorrente, le Sezioni Unite, sulla base del chiaro disposto dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., hanno ribadito che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tener conto anche qualora la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, c.p., come già affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245). Per il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, consumato nel 2010, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo nell'anno 2030. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]Agostini - ( Il Presidente l L Giav
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