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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 09511/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e, Eig ha concluso chiedendo -C (i 14_ ' '11359-il difensoreo'-kvy .

E. A 13 LAL eLtk,„(t 14w . 0, ti9/1.‹. hee 1 o— Cottcto- ,mjeg [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice di pace in sede, in data 7 novembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., respingendo l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestiva impugnazione la parte civile, per il tramite del difensore procuratore speciale, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

La difesa di parte civile, aveva fatto pervenire a mezzo posta certificata, alla cancelleria del Tribunale, in data 11 dicembre 2020, istanza di rinvio per legittimo impedimento cagionato da motivi di salute, allegando certificazione sanitaria, istanza alla quale la sentenza impugnata non ha fatto alcun riferimento onde motivarne il diniego. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. e violazione di legge.

Un teste, escusso nel dibattimento di primo grado avrebbe affermato di aver sentito l'imputata profferire all'indirizzo della persona offesa, le espressioni minacciose contestate, osservando che queste, considerato il comportamento dell'imputata e il contenuto intimidatorio delle frasi pronunciate, integrano il reato di minaccia.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

3.1. Il difensore dell'imputato, Avv.

E. Alifano, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 25 gennaio 2022, conclusioni con le quali si associa alla richiesta del Procuratore generale, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

3.2. La difesa dell'imputato, Avv.

O. Preziosi, ha fatto pervenire atto di nomina a mezzo p.e.c. in data 27 gennaio 2022, nonché memoria di replica e conclusioni con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, illustrando che, per il primo motivo, manca, peraltro, ogni riferimento da parte dell'impugnante al contenuto dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento proposta dal difensore della parte civile, pronunciata dal Tribunale, e che, per il secondo motivo, la censura è generica e, comunque, versata in fatto, proponendo la rilettura di fonti di prova non consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

E' costante l'indirizzo di questa giurisprudenza di legittimità secondo il quale la disposizione di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353; Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011,Boschi, Rv. 251530).

Sicché, il rigetto, ancorché immotivato, dell'istanza non è presidiato da alcuna sanzione di carattere processuale.

Né può concretizzarsi lesione alle garanzie difensive del processo penale, essendo noto che le prerogative con cui è definita la posizione dell'imputato sono radicalmente diverse da quelle della parte civile.

Al riguardo, il Collegio osserva che la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 420-ter, comma 5, e art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui "non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato", in riferimento agli art. 3, 24, comma 1 e 2, e art. 111 Cost., comma 2, (Corte cost., 14 luglio 2009, n. 217).

1.2. Il secondo motivo denuncia vizio non consentito perché si tratta di sentenza avente ad oggetto reato di competenza del giudice di pace.

Invero, premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 15 dicembre 2020 e che contiene motivazione tutt'altro che apparente, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente che, pur prospettando vizio astrattamente ammissibile, finiscono in sostanza per sollevare critiche ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.

Tanto, posto che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018) contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen. rimanendo, dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.

Generica deve invece ritenersi l'eccepita erronea applicazione della legge penale, che in realtà si traduce nella prospettazione di ulteriori e — come detto — indeducibili vizi di motivazione della sentenza impugnata.

In ogni caso, si richiede la (ri) valutazione di elementi di prova dichiarativa, operazione non consentita al giudice di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148).2.

Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e, Eig ha concluso chiedendo -C (i 14_ ' '11359-il difensoreo'-kvy . E. A 13 LAL eLtk,„(t 14w . 0, ti9/1.‹. hee 1 o— Cottcto- ,mjeg [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice di pace in sede, in data 7 novembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., respingendo l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestiva impugnazione la parte civile, per il tramite del difensore procuratore speciale, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. La difesa di parte civile, aveva fatto pervenire a mezzo posta certificata, alla cancelleria del Tribunale, in data 11 dicembre 2020, istanza di rinvio per legittimo impedimento cagionato da motivi di salute, allegando certificazione sanitaria, istanza alla quale la sentenza impugnata non ha fatto alcun riferimento onde motivarne il diniego. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. e violazione di legge. Un teste, escusso nel dibattimento di primo grado avrebbe affermato di aver sentito l'imputata profferire all'indirizzo della persona offesa, le espressioni minacciose contestate, osservando che queste, considerato il comportamento dell'imputata e il contenuto intimidatorio delle frasi pronunciate, integrano il reato di minaccia. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. 3.1. Il difensore dell'imputato, Avv. E. Alifano, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 25 gennaio 2022, conclusioni con le quali si associa alla richiesta del Procuratore generale, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 3.2. La difesa dell'imputato, Avv. O. Preziosi, ha fatto pervenire atto di nomina a mezzo p.e.c. in data 27 gennaio 2022, nonché memoria di replica e conclusioni con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, illustrando che, per il primo motivo, manca, peraltro, ogni riferimento da parte dell'impugnante al contenuto dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento proposta dal difensore della parte civile, pronunciata dal Tribunale, e che, per il secondo motivo, la censura è generica e, comunque, versata in fatto, proponendo la rilettura di fonti di prova non consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. E' costante l'indirizzo di questa giurisprudenza di legittimità secondo il quale la disposizione di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353; Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011,Boschi, Rv. 251530). Sicché, il rigetto, ancorché immotivato, dell'istanza non è presidiato da alcuna sanzione di carattere processuale. Né può concretizzarsi lesione alle garanzie difensive del processo penale, essendo noto che le prerogative con cui è definita la posizione dell'imputato sono radicalmente diverse da quelle della parte civile. Al riguardo, il Collegio osserva che la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 420-ter, comma 5, e art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui "non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato", in riferimento agli art. 3, 24, comma 1 e 2, e art. 111 Cost., comma 2, (Corte cost., 14 luglio 2009, n. 217). 1.2. Il secondo motivo denuncia vizio non consentito perché si tratta di sentenza avente ad oggetto reato di competenza del giudice di pace. Invero, premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 15 dicembre 2020 e che contiene motivazione tutt'altro che apparente, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente che, pur prospettando vizio astrattamente ammissibile, finiscono in sostanza per sollevare critiche ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. Tanto, posto che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018) contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen. rimanendo, dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Generica deve invece ritenersi l'eccepita erronea applicazione della legge penale, che in realtà si traduce nella prospettazione di ulteriori e — come detto — indeducibili vizi di motivazione della sentenza impugnata. In ogni caso, si richiede la (ri) valutazione di elementi di prova dichiarativa, operazione non consentita al giudice di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148).2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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