CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12545/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 69/RG. 36953 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto le statuizione relative al trattamento sanzionatorio sono motivate con riguardo all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4) come nella specie anche alla luce deli gravi precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1«%) ,yvti~ Così deciso il WIIMOTICI 2025 La ConsiglieraJétnsora [OSCURATO:PERSONA]