CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoDONADINI RAFFAELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), A1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.3393/24 depositata il 11/12/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 25/08/2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parteha depositato espressa e formale rinuncia al ricorso;Numero registro generale 4516/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 15589/2026Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzioneData pubblicazione 21/05/2026del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parteintimata svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]