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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 07233/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22123/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA n. 2020/2017 d ella CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 16/01/2018 R.G.N.723/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 16.1.2018, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di chiedere a DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive non pagati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito di un contratto per servizi di logistica distributivatra di esse precorso nel periodo 1.11.2005 - 16.4.2010; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, fondato su quattro motivi; che l’INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all’odierna controricorrente del verbale ispettivo, ancorché fosse intervenuta entro i due anni dalla cessazione dell’appalto; che, con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1678, 1680, 1683 e 1693 c.c., anche in comparazione con le direttive sui servizi postali nn. 97/67/CE e 2008/6/CE (per come recepite con ll. nn. 261/1999 e 58/2011), nonché dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che quello precorso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potesse essere qualificato come contratto di trasporto; che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, la ricorrente incidentale ripropone questioni decise sfavorevolmente a sé in primo grado ma ritenute assorbite in appello, in considerazione del rilievo della decadenza; che il primo motivo del ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che il primo motivo del ricorso incidentale è viceversa infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti – come nella specie è stato accertato dai giudici di merito – abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (così da ult.

Cass. n. 6449 del 2020); che, rimanendo consequenzialmente assorbito il secondo motivo del ricorso principale e dovendo necessariamente essere riproposti in sede di rinvio il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, non essendo sul punto intervenuta alcuna statuizione in sede di appello (così, tra le più recenti, Cass. n. 19503 del 2018), la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22123/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA n. 2020/2017 d ella CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 16/01/2018 R.G.N.723/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 16.1.2018, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di chiedere a DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive non pagati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito di un contratto per servizi di logistica distributivatra di esse precorso nel periodo 1.11.2005 - 16.4.2010; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, fondato su quattro motivi; che l’INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all’odierna controricorrente del verbale ispettivo, ancorché fosse intervenuta entro i due anni dalla cessazione dell’appalto; che, con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1678, 1680, 1683 e 1693 c.c., anche in comparazione con le direttive sui servizi postali nn. 97/67/CE e 2008/6/CE (per come recepite con ll. nn. 261/1999 e 58/2011), nonché dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che quello precorso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potesse essere qualificato come contratto di trasporto; che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, la ricorrente incidentale ripropone questioni decise sfavorevolmente a sé in primo grado ma ritenute assorbite in appello, in considerazione del rilievo della decadenza; che il primo motivo del ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che il primo motivo del ricorso incidentale è viceversa infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti – come nella specie è stato accertato dai giudici di merito – abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (così da ult. Cass. n. 6449 del 2020); che, rimanendo consequenzialmente assorbito il secondo motivo del ricorso principale e dovendo necessariamente essere riproposti in sede di rinvio il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, non essendo sul punto intervenuta alcuna statuizione in sede di appello (così, tra le più recenti, Cass. n. 19503 del 2018), la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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