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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 14929/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita' a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena alla luce dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita' a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena alla luce dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 14929/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris