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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 1938

Cassazione n. 38346/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1938 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma, salvo ridurre in senso migliorativo il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestatagli nella qualità di amministratore della ANVI s.r.I., dichiarata fallita in data 18 febbraio 2015, per avere sottratto o comunque occultato le scritture contabili della società.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione contabile indicata dalla difesa.

L'acquisizione avrebbe consentito di collocare l'area della condotta al di fuori della fattispecie incriminatriceflal momento che la mancata consegna al curatore era dipesa dal fatto che l'Antonini era stato dichiarato decaduto dalla carica di liquidatore in data 27 marzo 2013 e non aveva comunque ricevuto la lettera raccomandata di convocazione, restituita al mittente "per indirizzo sconosciuto".

Quando, infine, l'Antonini aveva ricevuto l'avviso di conclusione indagini, il fallimento era stato chiuso, con la conseguenza che il primo non aveva potuto consegnare alcunché al curatore.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la decisione della Corte territoriale di non acquisire la documentazione contabile era stata fondata sul fatto che, secondo quanto risultava dall'indice allegato all'atto di appello, essa si riferiva agli anni dal 2011 al 2014, ossia ad un periodo nel quale, secondo il curatore, l'attività sociale era stata pressoché nulla.

In realtà - si replica -, all'atto del deposito delle scritture, il cancelliere aveva annotato che i faldoni erano tre e non quattro, come, per mero errore, era stato indicato nell'indice: nel quarto faldone era appunto presente la contabilità a partire dal 2009.

2.3. Con il terzo motivo, ribadendo le circostanze fattuali indicate nel secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali rilevando che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva leso il diritto dell'imputato alla controprova.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto

1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, quando non sovrapposizione, sono inammissibili, in quanto generici e reiterativi.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma, 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Ora, la Corte territoriale ritiene che l'Antonini si sia reso irreperibile deliberatamente (v., in particolare, la sintesi del par. 6 della sentenza), che non ha mai richiesto di produrre la documentazione, continuando solo a dichiararsi disponibile e, infine, che aveva messo a disposizione documentazione che, alla stregua dell'indice dallo stesso redatto, si riferiva agli ultimi anni, quando l'attività sociale era stata pressoché nulla.

Sotto il primo profilo, come detto, il ricorrente insiste nell'assertivamente riproporre la propria tesi difensiva, senza introdurre circostanze o argomenti idonei a consentire una ricostruzione alternativa della vicenda, ancorata plausibilmente alle risultanze processuali (sul significato del ragionevole dubbio, v., infatti, Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, de. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01).

Peraltro, il ricorrente, per dimostrare la necessità dell'acquisizione sollecitata con la richiesta di rinnovazione istruttoria, assume che, essendo i faldoni quattro anziché tre, la documentazione contabile sarebbe completa.

Ma, indipendentemente dalle mere asserzioni, si osserva che il sindacato sulla motivazione utilizzata dalla Corte territoriale per respingere la richiesta di rinnovazione, richiede la deduzione che quest'ultima fosse specifica nell'indicare puntualmente il contenuto della documentazione prodotta, laddove non si coglie menzione della contabilità relativa agli anni precedenti al 2011.

In altri termini, la puntualizzazione contenuta in ricorso non può supplire nella sua assertività alle carenze della richiesta.

Invero, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1938 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma, salvo ridurre in senso migliorativo il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestatagli nella qualità di amministratore della ANVI s.r.I., dichiarata fallita in data 18 febbraio 2015, per avere sottratto o comunque occultato le scritture contabili della società. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione contabile indicata dalla difesa. L'acquisizione avrebbe consentito di collocare l'area della condotta al di fuori della fattispecie incriminatriceflal momento che la mancata consegna al curatore era dipesa dal fatto che l'Antonini era stato dichiarato decaduto dalla carica di liquidatore in data 27 marzo 2013 e non aveva comunque ricevuto la lettera raccomandata di convocazione, restituita al mittente "per indirizzo sconosciuto". Quando, infine, l'Antonini aveva ricevuto l'avviso di conclusione indagini, il fallimento era stato chiuso, con la conseguenza che il primo non aveva potuto consegnare alcunché al curatore. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la decisione della Corte territoriale di non acquisire la documentazione contabile era stata fondata sul fatto che, secondo quanto risultava dall'indice allegato all'atto di appello, essa si riferiva agli anni dal 2011 al 2014, ossia ad un periodo nel quale, secondo il curatore, l'attività sociale era stata pressoché nulla. In realtà - si replica -, all'atto del deposito delle scritture, il cancelliere aveva annotato che i faldoni erano tre e non quattro, come, per mero errore, era stato indicato nell'indice: nel quarto faldone era appunto presente la contabilità a partire dal 2009. 2.3. Con il terzo motivo, ribadendo le circostanze fattuali indicate nel secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali rilevando che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva leso il diritto dell'imputato alla controprova. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, quando non sovrapposizione, sono inammissibili, in quanto generici e reiterativi. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma, 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora, la Corte territoriale ritiene che l'Antonini si sia reso irreperibile deliberatamente (v., in particolare, la sintesi del par. 6 della sentenza), che non ha mai richiesto di produrre la documentazione, continuando solo a dichiararsi disponibile e, infine, che aveva messo a disposizione documentazione che, alla stregua dell'indice dallo stesso redatto, si riferiva agli ultimi anni, quando l'attività sociale era stata pressoché nulla. Sotto il primo profilo, come detto, il ricorrente insiste nell'assertivamente riproporre la propria tesi difensiva, senza introdurre circostanze o argomenti idonei a consentire una ricostruzione alternativa della vicenda, ancorata plausibilmente alle risultanze processuali (sul significato del ragionevole dubbio, v., infatti, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, de. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Peraltro, il ricorrente, per dimostrare la necessità dell'acquisizione sollecitata con la richiesta di rinnovazione istruttoria, assume che, essendo i faldoni quattro anziché tre, la documentazione contabile sarebbe completa. Ma, indipendentemente dalle mere asserzioni, si osserva che il sindacato sulla motivazione utilizzata dalla Corte territoriale per respingere la richiesta di rinnovazione, richiede la deduzione che quest'ultima fosse specifica nell'indicare puntualmente il contenuto della documentazione prodotta, laddove non si coglie menzione della contabilità relativa agli anni precedenti al 2011. In altri termini, la puntualizzazione contenuta in ricorso non può supplire nella sua assertività alle carenze della richiesta. Invero, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
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