CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 18930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23383/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI, N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4856/2019 , depositata il12/07/2019, R.G.N. 6529/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la pronuncia impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 16087 del 2016, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di giudicato sollevata dalla procedura, aveva rigettato la domanda del 13 aprile 2003 volta ad ottenere l'ammissione tardiva allo stato passivo per un credito di euro 226.258,86, a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi relativi ad un periodo (quello successivo all'apertura della procedura), che, secondo l'attore, non era stato compreso nell'oggetto di una precedente controversia fra le medesime parti, concernente il riconoscimento, sempre in sede concorsuale, di emolumenti retributivi per un rapporto di lavoro dirigenziale, definita con sentenza oramai passata in cosa giudicata che aveva riconosciuto gli accessori su detti crediti solo fino all’aperturadella procedura; 2.la Corte del rinvio – in sintesi – ha preliminarmente preso atto che la pronuncia rescindente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto che l’originaria domanda di ammissione al passivo inoltrata dalricorrente alla L.C.A. dovesse essere acquisita anche d’ufficio; ha, quindi, acquisito detta “domanda di riconoscimento di credito ex art. 208 legge fallimentare”, inviata al Commissario liquidatore in data 15 marzo 1982, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] “avevachiesto di essere riconosciuto tra i creditori della liquidazione coatta amministrativa”, a titolo di emolumenti retributivi, per l’importo di lire 121.901.000, “oltre alla rivalutazione ex art. 429 e 150 disp. att. c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti all’effettiva riscossione con i relativi interessi legali, con privilegio per la natura del credito”; interpretando la domanda, la Corte ha ritenuto “accertato che [OSCURATO:PERSONA], in origine, non aveva limitato la domanda al periodo anteriore al decretodi liquidazione coatta amministrativa”; ha considerato, dunque, la sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 1990, resa a conclusione del giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] in cui questi aveva lamentato la mancata inclusione del credito di cui all’istanza del 15 marzo 1982, quantificando e circoscrivendo nel tempo la domanda per interessi e rivalutazione monetaria maturati sino alla messa in liquidazione della società; la Corte distrettuale ha accertato che detta domanda era stata accolta dal Tribunale, con sentenza n. 13707 del 1990 passata poi in giudicato, sicché risultava esente da censure la decisione di primo grado che aveva accolto l’eccezione di giudicato sollevata dalla debitrice; ha argomentato che “il creditore aveva ottenuto tutto quanto da lui richiesto con l'opposizione allo stato passivo in conformità alla norma vigente all'epoca della decisione e la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 59 RD n. 267 del 1942, in virtù del quale i crediti non scaduti aventi per oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori aventi per oggetto una prestazione diversa dal denaro, concorrono nel fallimento secondo il loro valore alla data della dichiarazione del fallimento - anche in relaz ione all'articolo 429, comma 3, c.p.c. - nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo (Corte cost. n. 204 del 1989), non attribuisce al creditore il diritto di chiedere in un nuovo giudizio le somme maturate, a titolo di rivalutazione e di interessi, successivamente alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto il rapporto si è ormai esaurito con il giudicato che non è intaccato dallo jus superveniens”; ha aggiunto che “il creditore nel caso in esame ha proposto apposizione allo stato passivo chiedendo soltanto ed espressamente la rivalutazione e gli interessi anteriori al provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, che gli sono stati riconosciuti con sentenza passata in giudicato fin dal 19 maggio 1998, che ha quindi esaurito il rapporto, precludendogli l'ulteriore pretesa in merito avanzata con la successiva istanza di ammissione tardiva al passivo dell'11 luglio 2003”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità; il ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 112 c.p.c., censurando la pronuncia di appello per avere statuito che la domanda di riconoscimento del credito ex art. 208 L.F., inoltrata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si invocava, oltre alla qualifica di lavoratore dipendente, l'ammissione in via privilegiata per un credito di lire 121.901.000 a titolo di emolumenti, rivalutata ex art. 429 e 150 disp. att. c.p.c., con i relativi interessi legali, dovesse ritenersi generica in quanto non contenente alcuna limitazione dell'arco temporale nel quale tale credito era da ritenersi maturato; arco temporale, che alla luce della normativa all'epoca vigente, era segnato, come dies ad quem, dal decreto di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa; col secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 1367 c.c., ed ancora dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato il canone interpretativo secondo cui "nel dubbio il contratto o le singole clausole vanno interprete nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno", per cui, nell’assenza di una limitazione temporanea della rivalutazione monetaria e degli interessi sino alla data di apertura della procedura, l'istanza non avrebbe potuto, alla luce della normativa vigente all'epoca, essere presa in considerazione; con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione degli artt. 99 l. fall. e 2909 c.c., per la mancata considerazione del fatto che la sentenza n. 13707 del 1990, resa a conclusione del giudizio di opposizione allo stato passivo, attestava che "l'avv. de Rinaldis aveva quantificato e circoscritto nel tempo la domanda di rivalutazione e interessi alla somma di lire 30.548.027 per rivalutazione monetaria maturata sino alla data di messa in liquidazione della società ed in lire 11.875.699 per interessi anche essi maturati sino alla data di messa in liquidazione della società"; specificazione (rispetto al testo della domanda di ammissione) da ritenersi pienamente legittima e consentita alla stregua di Cass. n. 2917 del 2016; con il quarto motivo si denuncia la falsa interpretazione della sentenza della Corte cost. del 20 aprile 1989, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale degli artt. 59, 54, comma 3, e 55, comma1, l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato che detta sentenza ha natura additiva, per cui “i soggetti che hanno beneficiato della norma nel suo originario più limitato ambito di applicazione possono, nonostante l'avvenuta definitività delle relative soluzioni giudiziali, invocare la più ampia tutela introdotta dalla decisione additiva della Corte costituzionale”; 2. i primi due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili; innanzitutto perché si fondano su una errata lettura della sentenza impugnata, che non ha affatto ritenuto né la “originaria istanza di ammissione al passivo […] come assolutamente generica”, né tanto meno priva di determinazione temporale, atteso che, invece, la Corte territoriale l’ha intesa –come riportato nello storico della lite - solo come non limitata alla data di apertura della procedura; ma anche perché le censure investono l’interpretazione della “domanda di riconoscimento di credito ex art. 208 legge fallimentare” che va condotta alla stregua dell’interpretazione di un atto negoziale che, come ogni accertamento di una volontà, si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 123 60 del 2014), riservato al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), il quale, nella specie, acquisita l’originaria domanda così come disposto dalla sentenza rescindente, ha tenuto conto del chiaro dettato letterale della stessa, per cui gli accessori erano stati richiesti“dalla data di maturazione dei crediti all’effettiva riscossione con i relativi interessi legali”, senza alcuna limitazione alla data di apertura della procedura; rispetto a tale ben plausibile esegesi l’assunto del ricorrente si traduce in una inammissibile contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata; 3.il terzo motivo è infondato; nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva - tale da qualificarsi quella del [OSCURATO:PERSONA] per il credito di euro 226.258,86, a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi relativi ad un periodo successivo all'apertura della procedura, perché successiva ai termini previsti dall’art. 101, co. 1 l. fall., e dopo aver già ottenuto giudizialmente il riconoscimento per gli accessori maturati su crediti di lavoro per il periodo sino alla messa in liquidazione della società - è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, perché, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, l’unico rimedio consentito è l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 l. fall., richiamato dal successivo art. 209, co. 2 (cfr. Cass. n. 11600 del 1995; Cass. n. 21241 del 2010); secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo di cui alla l. fall., artt. 96 e 97, se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito ammesso, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione (Cass. n. 20416 del 2016; v. anche Cass. n. 9220 del 1995 e n. 18105 del 2009); per questa ragione si esclude l'ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima "causa petendi" (Cass. n. 2476 del 2003); si ritiene che "l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi , da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria" (Cass., n. 7661 del 2006; Cass. n. 13590 del 2001; Cass. n. 751 del 1997); avuto particolare riguardo alla liquidazione coatta amministrativa, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 6060 del 2015) hanno chiarito che, benché debba condividersi l’orientamento prevalente secondo cui la raccomandata, da inviare entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento di liquidazione, per il riconoscimento dei propri crediti (art. 208 l. fall., non rappresenti una vera e propria domanda giudiziale (perché diretta al commissario liquidatore, che è organo amministrativo), tuttavia resta che di essa, come delle osservazioni, il commissario debba tenere conto: “cosicché il silenzio mantenuto sulle richieste formulate e l'omesso inserimento del credito nell'elenco di cui all'art. 209 L. Fall., comma 1, assumono valore implicito di rigetto, contro il quale il creditore deve attivarsi mediante opposizione allo stato passivo, ex art. 98 L. Fall., per evitare il formarsi di una preclusione (Cass., sez. 1, 11 novembre 2013 n. 301; Cass., sez. 1, 19 febbraio 2003 n. 2476)”; pertanto, una volta che, con l’opposizione allo stato passivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha limitato le sue pretese agli accessori maturati su crediti di lavoro - inscindibilmente legati alla sorte capitale, al punto da poter essere anche liquidati d'ufficio, senza vizio di ultrapetizione (cfr. ancora Cass., SS.UU. n. 606/2015 cit., in motivazione) –per il periodo antecedente all’apertura della procedura, ogni ulteriore pretesa per accessori maturati sulla stessa sorte capitale risultava preclusa in sede di insinuazione tardiva; ciò significa che al [OSCURATO:PERSONA], nella fase di opposizione allo stato passivo, era certo consentito di modificare ovvero integrare l'istanza presentata al commissario liquidatore ex art. 208 l. fall. (Cass. n. 2917 del 2016), ma una volta formulata l’opposizione con la richiesta di accessori limitata ad una certa data, non poteva successivamente insinuarsi tardivamente per gli accessori ulteriori; tanto in coerenza con il più generale principio secondo cui la domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, oggetto di riduzione di una precedente domanda della stessa natura decisa con statuizione passata in giudicato, non può essere riproposta in autonomo giudizio, ostandovi i limiti del giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, nonché il principio di infrazionabilità della domanda relativa allo stesso credito e rapporto obbligatorio (Cass. n. 9398 del 2017); 4.parimenti infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio per il quale benché le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminino la norma con effetto " ex tunc ", con la conseguenza che essa non è più applicabile, resta fermo il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti – come nel caso che ci occupa - ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (tra molte: Cass. n. 20381 del 2012; in precedenza v. Cass. n. 9329 del 2010 e Cass. n. 5039 del 2001; successivamente Cass. n. 13884 del 2016); 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della parte controricorrente in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali