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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46175/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del 19.02.2024 del Tribunale di Brindisi, emessa dalla Corte di appello di Lecce che ha rilevato la tardività dell'appello; Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la tardività dell'appello risulta argomentato sulla base di una indimostrata omessa registrazione del deposito tempestivo in cancelleria, non assumendo rilevanza il riferito malfunzionamento del sistema informatico, essendo comunque possibile la presentazione dell'impugnazione in cancelleria; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con il secondo motivo, atteso che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall'art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Rv. 279553; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259031; Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Rv. 251565).

Infine va ricordato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione. (Sez.

U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del 19.02.2024 del Tribunale di Brindisi, emessa dalla Corte di appello di Lecce che ha rilevato la tardività dell'appello; Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la tardività dell'appello risulta argomentato sulla base di una indimostrata omessa registrazione del deposito tempestivo in cancelleria, non assumendo rilevanza il riferito malfunzionamento del sistema informatico, essendo comunque possibile la presentazione dell'impugnazione in cancelleria; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con il secondo motivo, atteso che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall'art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Rv. 279553; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259031; Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Rv. 251565). Infine va ricordato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione. (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore
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