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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07028/2022

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ente CuoLe ORDINANZA sul ricorso 2423-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 dicembre 2020 della Corte d'appello di Firenze.

La Corte d'appello ha accolto l'opposizione fatta valere dal ricorrente avverso la decisione della sezione penale della medesima Corte d'appello che aveva liquidato il compenso in suo favore per la difesa di un imputato, rideterminando il compenso a lui dovuto in euro 1.895, e ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio, quantificando gli onorari dovuti in euro 118,50.

Si è costituito il Ministero della giustizia, chiedendo di essere "sentito all'udienza che sarà eventualmente fissata". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 91 c.p.c., errata applicazione dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.": l'ordinanza impugnata, nel liquidare le spese del giudizio di opposizione in favore del ricorrente, ha illegittimamente dimidiato gli onorari, applicando l'art. 130 del d.p.r. n. 115/2002.

La censura è manifestamente fondata in quanto, come deduce l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il procedimento aveva ad oggetto l'opposizione da egli proposta in proprio avverso il decreto di liquidazione del compenso.

La Corte d'appello ha riconosciuto la maggiorazione del compenso e, nel liquidare gli onorari per il giudizio di opposizione, ha applicato l'art. 130 del d.p.r. 115/2002, a norma del quale gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.

In tal modo la Corte d'appello non ha considerato che l'opposizione era stata proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per fare valere un proprio diritto ed era pertanto distinta dal procedimento penale in cui aveva difeso un imputato.

Ric. 2021 n. 02423 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -2- 4, Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito e gli onorari spettanti al ricorrente vanno liquidati in euro

236. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, liquida i compensi del giudizio di opposizione in euro 236, oltre accessori come per legge; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 228 di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente CuoLe ORDINANZA sul ricorso 2423-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 dicembre 2020 della Corte d'appello di Firenze. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione fatta valere dal ricorrente avverso la decisione della sezione penale della medesima Corte d'appello che aveva liquidato il compenso in suo favore per la difesa di un imputato, rideterminando il compenso a lui dovuto in euro 1.895, e ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio, quantificando gli onorari dovuti in euro 118,50. Si è costituito il Ministero della giustizia, chiedendo di essere "sentito all'udienza che sarà eventualmente fissata". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 91 c.p.c., errata applicazione dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.": l'ordinanza impugnata, nel liquidare le spese del giudizio di opposizione in favore del ricorrente, ha illegittimamente dimidiato gli onorari, applicando l'art. 130 del d.p.r. n. 115/2002. La censura è manifestamente fondata in quanto, come deduce l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il procedimento aveva ad oggetto l'opposizione da egli proposta in proprio avverso il decreto di liquidazione del compenso. La Corte d'appello ha riconosciuto la maggiorazione del compenso e, nel liquidare gli onorari per il giudizio di opposizione, ha applicato l'art. 130 del d.p.r. 115/2002, a norma del quale gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà. In tal modo la Corte d'appello non ha considerato che l'opposizione era stata proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per fare valere un proprio diritto ed era pertanto distinta dal procedimento penale in cui aveva difeso un imputato. Ric. 2021 n. 02423 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- 4, Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito e gli onorari spettanti al ricorrente vanno liquidati in euro 236. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, liquida i compensi del giudizio di opposizione in euro 236, oltre accessori come per legge; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 228 di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il
Sentenza Cassazione n. 07028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris