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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27956/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 29 aprile 2021 dal Tribunale di Trapani che ha riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 l'originaria imputazione.

Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza della motivazione in relazione alla esclusione della destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente ed all'affermazione della destinazione a terzi; mancanza della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.; quanto al secondo motivo si vedano le pp. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 29 aprile 2021 dal Tribunale di Trapani che ha riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 l'originaria imputazione. Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza della motivazione in relazione alla esclusione della destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente ed all'affermazione della destinazione a terzi; mancanza della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.; quanto al secondo motivo si vedano le pp. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 27956/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris