Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04182/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 159/2021 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Catania, avverso la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, rilevando che la sentenza di 10 grado era stata pubblicata il 10.5.2019 mentre il ricorso in appello era stato depositato il 12.11.2019, dopo lo spirare del termine ex art. 327 cpc; la Corte distrettuale ha specificato, inoltre, che in ipotesi di sentenza redatta in formato elettronico e depositata telematicamente, il termine decorreva dalla attestazione del cancelliere, che coincideva con la pubblicazione della sentenza, e non con la comunicazione fatta in un momento successivo al procuratore, per cui nella fattispecie era irrilevante la trasmissione della sentenza da parte della cancelleria avvenuta il 13.5.2019.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Catania.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia l'errore di diritto e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonché l'erronea ricognizione della fattispecie in relazione alle risultanze di causa deducendo che, in caso di sentenza telematica, il termine lungo non decorreva dalla data di deposito della stessa, ma dalla data di accettazione e contestuale comunicazione della cancelleria (avvenuta quest'ultima il 13.5.2019) perché è solo da quella data che la pronuncia diveniva ostensibile agli interessati e il procedimento della decisione si completava divenendo irretrattabile la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

3. Invero, il Collegio condivide il principio secondo cui "in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd.

"lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da Ric. 2021 n. 22995 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -2- tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati" (cfr.

Corte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018).

4. Da ciò si ricava, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, che ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cpc è la trasmissione (e contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico) seguita dalla attestazione del cancelliere relativa al deposito stesso, con l'attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione: da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l'estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati (Cass. n. 22871/2015; Cass. n. 31214/2019).

5. L'attività di comunicazione espletata dal cancelliere successivamente è, pertanto, estranea e non può assumere alcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computo del termine di impugnazione.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

7. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 159/2021 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Catania, avverso la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, rilevando che la sentenza di 10 grado era stata pubblicata il 10.5.2019 mentre il ricorso in appello era stato depositato il 12.11.2019, dopo lo spirare del termine ex art. 327 cpc; la Corte distrettuale ha specificato, inoltre, che in ipotesi di sentenza redatta in formato elettronico e depositata telematicamente, il termine decorreva dalla attestazione del cancelliere, che coincideva con la pubblicazione della sentenza, e non con la comunicazione fatta in un momento successivo al procuratore, per cui nella fattispecie era irrilevante la trasmissione della sentenza da parte della cancelleria avvenuta il 13.5.2019. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Catania. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia l'errore di diritto e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonché l'erronea ricognizione della fattispecie in relazione alle risultanze di causa deducendo che, in caso di sentenza telematica, il termine lungo non decorreva dalla data di deposito della stessa, ma dalla data di accettazione e contestuale comunicazione della cancelleria (avvenuta quest'ultima il 13.5.2019) perché è solo da quella data che la pronuncia diveniva ostensibile agli interessati e il procedimento della decisione si completava divenendo irretrattabile la decisione. 2. Il ricorso è infondato. 3. Invero, il Collegio condivide il principio secondo cui "in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da Ric. 2021 n. 22995 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati" (cfr. Corte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018). 4. Da ciò si ricava, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, che ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cpc è la trasmissione (e contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico) seguita dalla attestazione del cancelliere relativa al deposito stesso, con l'attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione: da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l'estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati (Cass. n. 22871/2015; Cass. n. 31214/2019). 5. L'attività di comunicazione espletata dal cancelliere successivamente è, pertanto, estranea e non può assumere alcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computo del termine di impugnazione. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 7. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Sentenza Cassazione n. 04182/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris