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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13043/2026

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e, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 408 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 aprile 2021 (R.G.N. 740/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia delTribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dalsignor [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di addebito notificato il 20novembre 2013 per l’importo di Euro 15.972,75, concernente icontributi «IVS eccedenti il minimale dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] perl’anno 2008, oltre somme aggiuntive ed interessi» (pagina 1 dellasentenza d’appello).A fondamento della decisione, la Corte di merito ha rilevato che laparte appellata si è limitata «a sostenere (erroneamente) la tesisecondo cui l’INPS, a seguito della conciliazione tributaria, non ha piùtitolo per richiedere il pagamento dei contributi richiesti alla luce di unaccertamento dell’Agenzia delle Entrate oramai caducato», senzariproporre i motivi di merito dell’opposizione e senza chiedere di«rideterminare l’importo dei contributi previdenziali dovuti» (pagina 5della pronuncia impugnata).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello e articola due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS si è limitato a conferire procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme didiritto e lamenta che la Corte territoriale abbia accolto integralmentela domanda dell’[OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della caducazionedell’avviso di accertamento su cui l’avviso di addebito si fonda.

La- 2 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/2026conciliazione giudiziale, peraltro tempestivamente comunicataall’[OSCURATO:PERSONA], sarebbe caratterizzata da «efficacia novativa» (pagina 7 delricorso) e si tradurrebbe nella rideterminazione del reddito, destinataa riverberarsi sul credito contributivo dedotto in causa.

Né laconciliazione giudiziale potrebbe essere equiparata alle altre forme didefinizione agevolata e di condono, che non alterano la forza presuntivadell’accertamento ai fini extrafiscali.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti erelativo alla rideterminazione della «base imponibile del contribuente»(pagina 11 del ricorso), debitamente comunicata all’[OSCURATO:PERSONA] ad operadell’Agenzia delle entrate.3.– I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per laconnessione che li avvince, e si rivelano fondati, nei termini di séguitoesposti.4.– La pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], concernente i contributi “a percentuale”dovuti alla Gestione artigiani per l’anno 2008, trae origine da unaccertamento dell’Agenzia delle entrate e si inquadra in un «sistema diaccertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti,previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento dispostidall’Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio del rapportoprevidenziale» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541, punto 19delle Ragioni della decisione).Non è controverso che l’odierno ricorrente, nel giudizio instauratodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, abbia aderitoalle determinazioni dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale diBari, e che sia stata conclusa la conciliazione prevista dall’art. 48 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con la conseguenterideterminazione della base imponibile.- 3 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/20265.– Come emerge dalle specifiche deduzioni del ricorso e dallastessa sentenza impugnata, il ricorrente ha introdotto nelcontraddittorio processuale tale sopravvenienza e ne ha avvalorato laportata decisiva e l’idoneità a incidere sull’importo dovuto a titolo dicontributi.La sentenza d’appello presta il fianco alle critiche del ricorrente,nella parte in cui ha escluso tale idoneità sul mero presupposto che nonpotesse essere condivisa la prospettazione della radicale insussistenzadel credito azionato.L’opposizione contro l’avviso di addebito devolve al giudice il vagliocomplessivo della fondatezza della pretesa, senza vincolarlo allaprospettazione propugnata in diritto dalle parti.In tale disamina, il giudice non può non ponderare anche laconciliazione giudiziale, valutando se e in quale misura essa si riverberisulla sussistenza di un credito contributivo che all’accertamento fiscalesi correla.6.– Questa Corte ha chiarito che, in tema d’iscrizione a ruolo deicrediti degli enti previdenziali per omesso versamento dei contributi “apercentuale”, il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate insede di verifica assume valore presuntivo, suscettibile di diveniredefinitivo in mancanza di contestazione da parte dell’interessato(sentenza n. 21541 del 2019, cit.).È dunque ininfluente l’accettazione del condono tributario di cuiall’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, chepresenta una natura meramente deflattiva del contenzioso fiscale,senza incidere sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto diaccertamento dell’Agenzia delle entrate.

Quest’atto, invero, serbaintatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi “apercentuale” e solo la resistenza dell’obbligato, con l’offerta di prove di- 4 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/2026segno contrario, impedisce la definitività dell’accertamento sulversante contributivo (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774).7.– Questa Corte ha evidenziato che la definizione concordata dellalite fiscale non implica alcuna rideterminazione del reddito imponibile(sentenza n. 21541 del 2019, cit. punto 11 delle Ragioni delladecisione).A tale rideterminazione, per contro, conduce la conciliazionegiudiziale regolata dall’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, come la stessaprassi amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, assimilando glieffetti della conciliazione giudiziale a quelli dell’accertamento conadesione (Circolare n. 140 del 2016, richiamata dal ricorrente nellamemoria illustrativa).La conciliazione giudiziale si configura come un accordo tra le parti,sottoposto al controllo di legalità meramente estrinseco del giudicetributario, senza alcuna valutazione della congruità dell’importoconsensualmente determinato (Cass., sez. trib., 8 maggio 2019, n.12110).La conciliazione ha efficacia novativa del titolo d’imposizione(Cass., sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4807) e comporta l’estinzionedell’originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata econtestata, e la sostituzione con quella concordata (Cass., sez. trib., 9giugno 2020, n. 10981), per un effetto di una “transazione oggettivanovativa”, intesa a dirimere ogni aspetto del rapporto controverso eprovvista di carattere definitivo (Cass., sez. trib., 4 aprile 2023, n.9322).Il carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettivepresuppone l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (Cass.,sez. trib., 24 giugno 2021, n. 18212, e Cass., sez.

VI-V, 6 maggio2015, n. 9019) e si ravvisa anche nella disciplina della conciliazionegiudiziale applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazionidettate dall’art. 9, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24- 5 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/2026settembre 2015, n. 156 (sentenza n. 12110 del 2019, cit.) e volte adanticipare al momento della sottoscrizione dell’accordo il perfezionarsidella conciliazione.8.– Dal carattere novativo, puntualmente dedotto dal ricorrente alfine di avversare la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non hatratto le ineludibili implicazioni in ordine a quella fondatezza del creditoche rappresenta il thema decidendum dell’odierno giudizio.9.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversacomposizione, si uniformerà al principio di diritto di séguito enunciato:«La conciliazione giudiziale regolata dall’art. 48 del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 546, ha efficacia novativa delle contrappostepretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull’importo deicontributi “a percentuale” che gli enti previdenziali hanno titolo apretendere sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate».11.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, il compito diprovvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 marzo 2026.La PresidenteRossana Mancino- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 408 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 aprile 2021 (R.G.N. 740/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia delTribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dalsignor [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di addebito notificato il 20novembre 2013 per l’importo di Euro 15.972,75, concernente icontributi «IVS eccedenti il minimale dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] perl’anno 2008, oltre somme aggiuntive ed interessi» (pagina 1 dellasentenza d’appello).A fondamento della decisione, la Corte di merito ha rilevato che laparte appellata si è limitata «a sostenere (erroneamente) la tesisecondo cui l’INPS, a seguito della conciliazione tributaria, non ha piùtitolo per richiedere il pagamento dei contributi richiesti alla luce di unaccertamento dell’Agenzia delle Entrate oramai caducato», senzariproporre i motivi di merito dell’opposizione e senza chiedere di«rideterminare l’importo dei contributi previdenziali dovuti» (pagina 5della pronuncia impugnata).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello e articola due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS si è limitato a conferire procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme didiritto e lamenta che la Corte territoriale abbia accolto integralmentela domanda dell’[OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della caducazionedell’avviso di accertamento su cui l’avviso di addebito si fonda. La- 2 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/2026conciliazione giudiziale, peraltro tempestivamente comunicataall’[OSCURATO:PERSONA], sarebbe caratterizzata da «efficacia novativa» (pagina 7 delricorso) e si tradurrebbe nella rideterminazione del reddito, destinataa riverberarsi sul credito contributivo dedotto in causa. Né laconciliazione giudiziale potrebbe essere equiparata alle altre forme didefinizione agevolata e di condono, che non alterano la forza presuntivadell’accertamento ai fini extrafiscali.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti erelativo alla rideterminazione della «base imponibile del contribuente»(pagina 11 del ricorso), debitamente comunicata all’[OSCURATO:PERSONA] ad operadell’Agenzia delle entrate.3.– I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per laconnessione che li avvince, e si rivelano fondati, nei termini di séguitoesposti.4.– La pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], concernente i contributi “a percentuale”dovuti alla Gestione artigiani per l’anno 2008, trae origine da unaccertamento dell’Agenzia delle entrate e si inquadra in un «sistema diaccertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti,previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento dispostidall’Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio del rapportoprevidenziale» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541, punto 19delle Ragioni della decisione).Non è controverso che l’odierno ricorrente, nel giudizio instauratodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, abbia aderitoalle determinazioni dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale diBari, e che sia stata conclusa la conciliazione prevista dall’art. 48 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con la conseguenterideterminazione della base imponibile.- 3 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/20265.– Come emerge dalle specifiche deduzioni del ricorso e dallastessa sentenza impugnata, il ricorrente ha introdotto nelcontraddittorio processuale tale sopravvenienza e ne ha avvalorato laportata decisiva e l’idoneità a incidere sull’importo dovuto a titolo dicontributi.La sentenza d’appello presta il fianco alle critiche del ricorrente,nella parte in cui ha escluso tale idoneità sul mero presupposto che nonpotesse essere condivisa la prospettazione della radicale insussistenzadel credito azionato.L’opposizione contro l’avviso di addebito devolve al giudice il vagliocomplessivo della fondatezza della pretesa, senza vincolarlo allaprospettazione propugnata in diritto dalle parti.In tale disamina, il giudice non può non ponderare anche laconciliazione giudiziale, valutando se e in quale misura essa si riverberisulla sussistenza di un credito contributivo che all’accertamento fiscalesi correla.6.– Questa Corte ha chiarito che, in tema d’iscrizione a ruolo deicrediti degli enti previdenziali per omesso versamento dei contributi “apercentuale”, il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate insede di verifica assume valore presuntivo, suscettibile di diveniredefinitivo in mancanza di contestazione da parte dell’interessato(sentenza n. 21541 del 2019, cit.).È dunque ininfluente l’accettazione del condono tributario di cuiall’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, chepresenta una natura meramente deflattiva del contenzioso fiscale,senza incidere sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto diaccertamento dell’Agenzia delle entrate. Quest’atto, invero, serbaintatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi “apercentuale” e solo la resistenza dell’obbligato, con l’offerta di prove di- 4 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/2026segno contrario, impedisce la definitività dell’accertamento sulversante contributivo (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774).7.– Questa Corte ha evidenziato che la definizione concordata dellalite fiscale non implica alcuna rideterminazione del reddito imponibile(sentenza n. 21541 del 2019, cit. punto 11 delle Ragioni delladecisione).A tale rideterminazione, per contro, conduce la conciliazionegiudiziale regolata dall’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, come la stessaprassi amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, assimilando glieffetti della conciliazione giudiziale a quelli dell’accertamento conadesione (Circolare n. 140 del 2016, richiamata dal ricorrente nellamemoria illustrativa).La conciliazione giudiziale si configura come un accordo tra le parti,sottoposto al controllo di legalità meramente estrinseco del giudicetributario, senza alcuna valutazione della congruità dell’importoconsensualmente determinato (Cass., sez. trib., 8 maggio 2019, n.12110).La conciliazione ha efficacia novativa del titolo d’imposizione(Cass., sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4807) e comporta l’estinzionedell’originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata econtestata, e la sostituzione con quella concordata (Cass., sez. trib., 9giugno 2020, n. 10981), per un effetto di una “transazione oggettivanovativa”, intesa a dirimere ogni aspetto del rapporto controverso eprovvista di carattere definitivo (Cass., sez. trib., 4 aprile 2023, n.9322).Il carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettivepresuppone l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (Cass.,sez. trib., 24 giugno 2021, n. 18212, e Cass., sez. VI-V, 6 maggio2015, n. 9019) e si ravvisa anche nella disciplina della conciliazionegiudiziale applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazionidettate dall’art. 9, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24- 5 -Numero registro generale 27629/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 13043/2026Data pubblicazione 06/05/2026settembre 2015, n. 156 (sentenza n. 12110 del 2019, cit.) e volte adanticipare al momento della sottoscrizione dell’accordo il perfezionarsidella conciliazione.8.– Dal carattere novativo, puntualmente dedotto dal ricorrente alfine di avversare la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non hatratto le ineludibili implicazioni in ordine a quella fondatezza del creditoche rappresenta il thema decidendum dell’odierno giudizio.9.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversacomposizione, si uniformerà al principio di diritto di séguito enunciato:«La conciliazione giudiziale regolata dall’art. 48 del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 546, ha efficacia novativa delle contrappostepretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull’importo deicontributi “a percentuale” che gli enti previdenziali hanno titolo apretendere sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate».11.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, il compito diprovvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 marzo 2026.La PresidenteRossana Mancino- 6 -
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