CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunaledi sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza rivolta alla concessionede l l ’ a f f i damento in p rova a l se rv i z io soc ia le ne i con f ront i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione alla pena di quattro anni di reclusioneinflitta per il delitto di furto aggravato, commesso il 16 dicembre 2016,concedendo, in ragione delle condizioni di salute, la detenzione domiciliare, conautorizzazione a uscite quotidiane per indispensabili esigenze di vita, pressol’abitazione ove il condannato, ultrasettantenne, vive da solo;preso atto che il Tribunale di sorveglianza ha incentrato il diniego dellamisura più ampia sulla pericolosità soggettiva del condannato, già in detenzionedomiciliare per altro titolo, correlata ai numerosi precedenti penali e a condannanon definitiva per evasione commessa nel 2021, sull’assenza di revisione criticain ordine ai passati agiti criminosi e sull’omessa prospettazione di un progettorisocializzante, la cui attuazione ha comunque ritenuto condizionata dallo statopatologico;rilevato che, con i tre motivi di ricorso e la successiva memoria, il ricorrentelamenta violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il Tribunaleapoditticamente ritenuto le condizioni di salute del condannato ostative allaconcessione della misura più ampia, in quanto preclusive di un’opportunitàrisocializzante all’esterno del carcere, omettendo di considerare che l’assenza diautocritica è sintomo della documentalmente provata condizione di decadimentocognitivo medio-grave e trascurando l’idoneità dell’affidamento in prova asoddisfare le esigenze assistenziali del condannato;ritenuto che, incontestato il dato afferente all’assenza di un progettorisocializzante incentrato sullo svolgimento di attività lavorativa o di volontariato,essenziale in vista dell’attuazione degli scopi rieducativi della misura più ampia,l’assunto del ricorrente, che reputa una revisione critica inesigibile in ragionedelle documentate condizioni psichiche, già valutate dal Tribunale nelprovvedimento impugnato, risulta meramente assertivo ed evoca non consentitigiudizi di merito;considerato che ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo alla dedottainadeguatezza della misura domiciliare applicata, su richiesta dello stessoricorrente, in ragione di una pretesa maggiore idoneità dell’affidamento in provaa soddisfare le esigenze assistenziali del condannato, doglianza che non siconfronta con gli enucleati indicatori di persistente pericolosità, ritenuti dalTribunale ostativi all’accesso alla misura più ampia, unitamente alla giàevidenziata assenza di una revisione critica e di un progetto trattamentale;ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01);ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.