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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21787/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39801/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - all'errata qualificazione giuridica del fatto per difetto di tipicità, avendo l'imputato posto in essere una resistenza meramente passiva, e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche per l'omessa esclusione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla stessa, sono meramente reiterativi di analoghi motivi di gravame adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello, oltre che manifestamente infondato il secondo stante il divieto sancito dall'art. 69, comma 4 cod. pen. di prevalenza della recidiva contestata ex art. 99, comma 4 cod. pen. sulle attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'impossibilità di sussumere il fatto nella fattispecie di resistenza stante la sproporzione tra il fatto concreto e la pena applicabile alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 113/2025, oltre che inammissibile perché proposto per la prima volta in questa sede, è manifestamente infondato alla luce della condotta tenuta dall'imputato ha proferito minacce e ha in concreto impedito l'ispezione da parte dei pubblici ufficiali; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione del termine a comparire sancito dall'art. 601, comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato dalla Corte d'appello (pag. 4 della sentenza impugnata), la disciplina applicabile ratione temporis è quella precedente all'entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia); in ogni caso tra il decreto di citazione (20/05/2025) e l'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sono trascorsi più di 40 giorni; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39801/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - all'errata qualificazione giuridica del fatto per difetto di tipicità, avendo l'imputato posto in essere una resistenza meramente passiva, e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche per l'omessa esclusione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla stessa, sono meramente reiterativi di analoghi motivi di gravame adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello, oltre che manifestamente infondato il secondo stante il divieto sancito dall'art. 69, comma 4 cod. pen. di prevalenza della recidiva contestata ex art. 99, comma 4 cod. pen. sulle attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'impossibilità di sussumere il fatto nella fattispecie di resistenza stante la sproporzione tra il fatto concreto e la pena applicabile alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 113/2025, oltre che inammissibile perché proposto per la prima volta in questa sede, è manifestamente infondato alla luce della condotta tenuta dall'imputato ha proferito minacce e ha in concreto impedito l'ispezione da parte dei pubblici ufficiali; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione del termine a comparire sancito dall'art. 601, comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato dalla Corte d'appello (pag. 4 della sentenza impugnata), la disciplina applicabile ratione temporis è quella precedente all'entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia); in ogni caso tra il decreto di citazione (20/05/2025) e l'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sono trascorsi più di 40 giorni; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M