CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione al divieto di bis in idem e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione nonché l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dal predetto articolo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si veda, in proposito, pag. 2 sul mancato decorso del termine di prescrizione stante la natura permanente del reato di occupazione abusiva e la sua contestazione aperta / nonché sulla motivata valutazione della condotta contestata come successiva e autonoma rispetto a quella oggetto di pregressa archiviazione, si vedano altresì pagg. 3 e 4 sulle circostanze che escludono i presupposti applicativi dell'invocata causa di esclusione della punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente