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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 45853/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del Giudice per le indagini preliminari di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento al terzo, quarto e quinto motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari di Avezzano decidendo sull'accordo delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. alla [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché manifestamente illogica per avere il Gip ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. non dedotta nella parte in fatto dell'imputazione, ma richiamata esclusivamente con l'indicazione delle norme che la prevedono.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione quanto all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; la sentenza si basa su elementi inesistenti come il riconoscimento fotografico e la motivazione allegata dimostra come il G.i.p. non abbia neanche valutato gli atti effettivamente, non avendo ricostruito quanto al caso concreto la corretta genesi della denuncia e conseguente procedimento penale.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e sentenza in relazione all'art. 606, lett. c) e 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

La richiesta che era stata presentata era relativa alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 subordinata alla sospensione condizionale della pena.

Tuttavia il Gip ha applicato la pena richiesta senza concedere il beneficio richiesto, mentre in realtà una volta constatata l'impossibilità di concedere in favore della ricorrente la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione pena.

Inoltre la richiesta di patteggiamento non prevedeva l'irrogazione di pena pecuniaria che, invece, la norma prevede come obbligatoria e da irrogare congiuntamente alla pena detentiva, la richiesta doveva dunque essere rigettata, mentre è stata applicata una pena contra ius.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per essere stata l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile ed il conseguente provvedimento di liquidazione delle spese sostenute per la costituzione pronunziati in violazione degli art. 78, 79 e 444 cod. proc. pen.; l'udienza era stata fissata proprio per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena e dunque la persona offesa non avrebbe potuto costituirsi parte civile.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione atteso che l'importo liquidato per la rifusione delle spese della parte civile è stato determinato in modo generico ed in violazione dei valori tabellari di riferimento; l'importo dovuto per la fase decisionale, come indicato nella richiesta di liquidazione non era dovuto, atteso che la fase decisionale lv„ in sede di applicazione della pena non implica la partecipazione della parte civile costituita.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio in relazione al terzo, quarto, quinto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Come rilevato dalla difesa, e ritenuto anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il Giudice per le indagini preliminari di Avezzano nel pronunziare sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pur avendo preso atto della richiesta della Bruchental di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto alla stessa ascritto (629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art.628 cod. pen.) per la pena di anni due, mesi due, e giorni venti di reclusione subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena (pena tra l'altro non coerente con la disposizione normativa oggetto di contestazione che prevede anche la sanzione della multa, oltre a quella della reclusione), pronunciava condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

3. Emerge, dunque, all'evidenza il profilo dell'assenza di corrispondenza tra la decisione e la richiesta formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che risultava subordinata alla sospensione condizionale della pena.

Questa Corte ha in diverse occasioni evidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che il giudice non può modificare l'accordo tra le parti, per cui se non lo condivide o è contra legem non può ratificarlo.

In particolare si è precisato che il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015, dep.2016, Buonocore, Rv. 267555-01).

Al giudice in generale non è quindi consentito modificare unilateralmente l'accordo raggiunto tra le parti, ma, soprattutto, ove l'accordo sia contra legem (come nel caso in esame sia per la quantificazione ed identificazione della pena che per la subordinazione alla sospensione condizionale della pena) è tenuto a rigettarlo (Sez. 4, Sentenza n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073-01). 3 v)

4. Ne consegue che essendo stata, inoltre, determinata, in seguito all'accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 o 599 cod. proc. pen., una pena illegale, deve ritenersi venuto meno l'accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Sez. 3, n. 27702 del 13/06/2001, Sorrenti, Rv. 219646-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del Giudice per le indagini preliminari di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento al terzo, quarto e quinto motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari di Avezzano decidendo sull'accordo delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. alla [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché manifestamente illogica per avere il Gip ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. non dedotta nella parte in fatto dell'imputazione, ma richiamata esclusivamente con l'indicazione delle norme che la prevedono. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione quanto all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; la sentenza si basa su elementi inesistenti come il riconoscimento fotografico e la motivazione allegata dimostra come il G.i.p. non abbia neanche valutato gli atti effettivamente, non avendo ricostruito quanto al caso concreto la corretta genesi della denuncia e conseguente procedimento penale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e sentenza in relazione all'art. 606, lett. c) e 448 comma 2-bis cod. proc. pen. La richiesta che era stata presentata era relativa alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 subordinata alla sospensione condizionale della pena. Tuttavia il Gip ha applicato la pena richiesta senza concedere il beneficio richiesto, mentre in realtà una volta constatata l'impossibilità di concedere in favore della ricorrente la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione pena. Inoltre la richiesta di patteggiamento non prevedeva l'irrogazione di pena pecuniaria che, invece, la norma prevede come obbligatoria e da irrogare congiuntamente alla pena detentiva, la richiesta doveva dunque essere rigettata, mentre è stata applicata una pena contra ius. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per essere stata l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile ed il conseguente provvedimento di liquidazione delle spese sostenute per la costituzione pronunziati in violazione degli art. 78, 79 e 444 cod. proc. pen.; l'udienza era stata fissata proprio per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena e dunque la persona offesa non avrebbe potuto costituirsi parte civile. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione atteso che l'importo liquidato per la rifusione delle spese della parte civile è stato determinato in modo generico ed in violazione dei valori tabellari di riferimento; l'importo dovuto per la fase decisionale, come indicato nella richiesta di liquidazione non era dovuto, atteso che la fase decisionale lv„ in sede di applicazione della pena non implica la partecipazione della parte civile costituita. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio in relazione al terzo, quarto, quinto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Come rilevato dalla difesa, e ritenuto anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il Giudice per le indagini preliminari di Avezzano nel pronunziare sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pur avendo preso atto della richiesta della Bruchental di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto alla stessa ascritto (629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art.628 cod. pen.) per la pena di anni due, mesi due, e giorni venti di reclusione subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena (pena tra l'altro non coerente con la disposizione normativa oggetto di contestazione che prevede anche la sanzione della multa, oltre a quella della reclusione), pronunciava condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 3. Emerge, dunque, all'evidenza il profilo dell'assenza di corrispondenza tra la decisione e la richiesta formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che risultava subordinata alla sospensione condizionale della pena. Questa Corte ha in diverse occasioni evidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che il giudice non può modificare l'accordo tra le parti, per cui se non lo condivide o è contra legem non può ratificarlo. In particolare si è precisato che il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015, dep.2016, Buonocore, Rv. 267555-01). Al giudice in generale non è quindi consentito modificare unilateralmente l'accordo raggiunto tra le parti, ma, soprattutto, ove l'accordo sia contra legem (come nel caso in esame sia per la quantificazione ed identificazione della pena che per la subordinazione alla sospensione condizionale della pena) è tenuto a rigettarlo (Sez. 4, Sentenza n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073-01). 3 v) 4. Ne consegue che essendo stata, inoltre, determinata, in seguito all'accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 o 599 cod. proc. pen., una pena illegale, deve ritenersi venuto meno l'accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Sez. 3, n. 27702 del 13/06/2001, Sorrenti, Rv. 219646-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
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