CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 09309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta per l'imputata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha corciuso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 20 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma ha con ,Jrmato la sentenza in data 21 giugno 2022 del Tribunale di Roma che aveva conc'Tinnato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza del precedente art. 3, aveva falsamente dichiarato i redditi da lavoro dipendenti percepiti nel 2018. 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di due motivi. Con il primo eccepisce la violazione di legge perché, al di là della falsità dell'attestazione, presentava tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio. Con il secondo lamenta la violazione di legge perché aveva imputato in buona fede i compensi avuti nel 2018 agli esercizi di competenza 2016/2017 cui si Sostiene che non esiste alcuna norma in materia di ammissione ai sus:' I e benefici che imponga di applicare il criterio di cassa in luogo di quello di competenza al momento della dichiarazione dei redditi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha confermato la condanna dell'imputata sul presupposto che il reato contestato sia un reato di falso assimilabile a quello delle false attestazioni dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 nel patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 49686 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285435-01) hanno chiarito invece che si tratta di un reato di pericolo concreto, a consumazione anti:ipata, posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finaziare il reddito di cittadinanza, impedendone la dispersione a favore di chi non ne i: (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore, ed è quindi un rea posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso (coi in motivazione, all'inizio del par, 7). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma affinché verifichi se l'imputata possieda o meno i requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza e se abbia commesso o meno il reato ascrittole. P.Q.M. Anru.i.iia la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 ottobre 2023 Il Consigliere e