CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 08775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata a seguito di rinvio disposto da questa Corte con sentenza Sez. 5, n. 50440 dell'8 novembre 2023, che aveva imposto al giudice di appello del rinvio di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione all'imputato di pena sostitutiva, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.1, 219, commi 1 e 2, n.1 e 223 L.F. (fatti commessi in Monza, il 9 maggio 2016); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 27 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha articolato un'integrazione del motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alle modalità e alla durata dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è generico, anche laddove articola deduzioni integrative, in quanto privo di specifico confronto con la principale e decisiva ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia che il lavoro di pubblica utilità - che costituiva la sola pena sostitutiva per la quale il condannato aveva espresso il proprio consenso - , non potendosi ex lege espletare per più di due ore al giorno e per non più di quindici ore settimanali, risultava del tutto priva di efficacia rieducativa a fronte della gravità dei fatti per i quali l'imputato era stato condannato, di modo che l'osservazione subordinata del giudice, ossia che l'interessato non aveva manifestato il proprio consenso ad espletare il detto lavoro per un tempo superiore a quello stabilito dalla legge, costituisce un mero argomento rafforzativo della motivazione che sorregge, in via esclusiva e determinante, la statuizione impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P