CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32317/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24.10.2024 dal G.u.p. del Tribunale di Bari, ritenuto l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo A2 già giudicato con sentenza del 18.9.2023 della Corte d'appello di Bari, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1A9 anni dueidi reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p. nonché - ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione ed euro 24.267 di multa in ordine ai reato di cui all'art. 73 co. I e IV d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per motivazione contradditoria e inesistente con riguardo all'affermazione di responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento al raggiungimento della prova della sua responsabilità. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento dei motivi dedotti. Tali motivi, con i quali si denuncia un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, si appalesano manifestamente infondati, perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I giudicanti hanno motivatamente argomentato in ordine alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], ritenute mendaci sulla scorta di quanto processualmente emerso ed in particolare in considerazione del fatto che era stato accertato che il Proggi svolgeva attività di spaccio di eroina e l'utilizzo dell'espressione "I like" rappresentava una locuzione convenzionalmente utilizzata per manifestare la disponibilità di sostanza stupefacente. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che il medesimo in sede di appello ha rinunciato ai motivi riguardanti la responsabilità, sicché il generico motivo dedotto sul punto appare manifestamente infondato. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MD E LìN CANCEL Li • Sezione VII Pe - 3 1 AG 026 L'ASSISTENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]